§ 58.6.4F - Legge 6 agosto 1975, n. 418.
Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:06/08/1975
Numero:418


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'art. 59, ultimo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri di [...]
Art. 2.      La tutela previdenziale ed assistenziale è assicurata ai lavoratori di cui all'articolo precedente mediante contributi posti a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, [...]
Art. 3.      Oltre agli oneri di cui all'art. 2, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico:
Art. 4.      E' abrogato l'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424.


§ 58.6.4F - Legge 6 agosto 1975, n. 418.

Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana.

(G.U. 29 agosto 1975, n. 230)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'art. 59, ultimo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

     Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno dell'importo di L. 3.000.

     L'importo dell'assegno di cui sopra è aumentato, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

     Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal trentesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'assegno con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976.

     Per i lavoratori di cui al comma secondo i periodi di lavoro prestati nei cantieri sono esclusi dal computo del periodo massimo stabilito per la corresponsione delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria.

 

          Art. 2.

     La tutela previdenziale ed assistenziale è assicurata ai lavoratori di cui all'articolo precedente mediante contributi posti a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, determinati nelle seguenti aliquote:

     Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 10,14%;

     Assicurazione contro la tubercolosi: 2,01%;

     Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: 0,16%;

     Assegni familiari: 5%;

     Assicurazione contro le malattie:

     assistenza assicurati: 7,50%;

     assistenza alle lavoratrici madri: 0,31%;

     Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la silicosi: 5%.

     I contributi di cui al comma precedente sono versati, da parte degli enti gestori, all'INPS, all'INAM e all'INAIL, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori agli istituti medesimi.

     Le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico per i lavoratori subordinati di cui al primo comma.

     Per l'individuazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Gli assegni di cui all'articolo precedente sono presi a base per il calcolo dei contributi assicurativi e assistenziali e delle prestazioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto nel comma successivo.

     Le prestazioni dovute dall'INAIL, in caso di infortunio, a titolo di rendita di inabilità e di rendita ai superstiti dei lavoratori di cui al primo comma dell'art. 1 sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per i lavoratori occupati nella medesima attività alla quale i lavoratori di cui all'art. 1 sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione.

 

          Art. 3.

     Oltre agli oneri di cui all'art. 2, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico:

     a) i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere assunti dall'ente gestore, nella misura rispettivamente di L. 8.000 e di lire 7.000 giornaliere, misura che potrà essere adeguata ogni biennio con le modalità di cui all'art. 1;

     b) i contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di L.4.000 pro capite per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;

     c) eventuali contributi per le spese di acquisto di materiale. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro il limite di 2 milioni di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo;

     d) eventuali contributi, a favore di enti pubblici gestori di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana entro il limite di un milione e con le modalità di cui al precedente punto c) per spese di nolo di mezzi meccanici eventualmente occorrenti.

 

          Art. 4.

     E' abrogato l'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424.