§ 58.6.35 - Legge 27 dicembre 1953, n. 940.
Corresponsione della tredicesima mensilità al personale addetto ai servizi domestici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:27/12/1953
Numero:940


Sommario
Art. unico.      A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilità di retribuzione di importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in denaro, da corrispondersi entro il mese [...]


§ 58.6.35 - Legge 27 dicembre 1953, n. 940. [1]

Corresponsione della tredicesima mensilità al personale addetto ai servizi domestici.

(G.U. 30 dicembre 1953, n. 298).

 

     Art. unico.

     A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilità di retribuzione di importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in denaro, da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953.

     Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.