§ 58.6.29 - Legge 23 dicembre 1949, n. 949.
Conservazione del posto per i lavoratori richiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:23/12/1949
Numero:949


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive, chiamati alle armi per servizio di leva, [...]
Art. 2.      Per i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo precedente, i quali abbiano ultimato il servizio di prima nomina anteriormente alla entrata in vigore della presente legge [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 58.6.29 - Legge 23 dicembre 1949, n. 949.

Conservazione del posto per i lavoratori richiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943.

(G.U. 30 dicembre 1949, n. 300).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive, chiamati alle armi per servizio di leva, sono estese ai lavoratori delle classi anteriori al 1924 che, avendo dovuto interrompere i corsi allievi ufficiali di complemento o non avendo potuto compiere il servizio di prima nomina in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, siano o siano stati, in data successiva a quella di liberazione delle singole Provincie, chiamati alle armi per completare i corsi predetti o per compiere il servizio di prima nomina e che, in conseguenza di detta chiamata alle armi, siano incorsi o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 2.

     Per i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo precedente, i quali abbiano ultimato il servizio di prima nomina anteriormente alla entrata in vigore della presente legge il termine previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.