§ 58.6.25 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1037 .
Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonchè delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:03/05/1948
Numero:1037


Sommario
Art. unico.      E' fatto obbligo alle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, alle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, [...]


§ 58.6.25 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1037 [1].

Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonchè delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra.

(G.U. 7 agosto 1948, n. 182).

 

     Art. unico.

     E' fatto obbligo alle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, alle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, nonchè alle aziende private di conservare il posto ai soli effetti giuridici, ai loro dipendenti civili che, già avendo diritto a tale conservazione ai sensi del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1940, numero 653, e successive modificazioni, siano stati, quali militari o militarizzati affetti da tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra, collocati in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e si trovino ricoverati in stabilimenti sanitari o case di cura comunque convenzionati.

     L'obbligo sussiste fino a quando detto personale non sia stato dimesso per avvenuta guarigione clinica o per avvenuta stabilizzazione della infermità.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.