§ 58.5.16 - D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110.
Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.5 contratti di solidarietà
Data:08/04/2004
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione alla causa tra la Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana C-32/02


§ 58.5.16 - D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110.

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi.

(G.U. 3 maggio 2004, n. 102)

 

       Art. 1. Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione alla causa tra la Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana C-32/02

1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.».