§ 57.11.277 - D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.
Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:24/05/2001
Numero:254


Sommario
Art. 1.  Personalità giuridica delle fondazioni e finalità.
Art. 2.  Tipologie di attività attribuibili alle fondazioni.
Art. 3.  Statuto.
Art. 4.  Patrimonio.
Art. 5.  Fondi di gestione.
Art. 6.  Partecipazioni ed adesioni.
Art. 7.  Organi.
Art. 8.  Presidente.
Art. 9.  Consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Comitato scientifico.
Art. 11.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12.  Rapporti tra le fondazioni e gli enti di riferimento.
Art. 13.  Scritture contabili e di bilancio.
Art. 14.  Personale.
Art. 15.  Scioglimento e disposizioni finali.


§ 57.11.277 - D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.

Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(G.U. 3 luglio 2001, n. 152)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Personalità giuridica delle fondazioni e finalità.

     1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, le università statali, di seguito denominate enti di riferimento, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. Anche la Conferenza dei rettori delle università italiane può, per le stesse finalità, promuovere la costituzione di dette fondazioni.

     2. Le fondazioni hanno sede, di norma, nel territorio del comune ove è istituita la sede principale degli enti di riferimento.

     3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

     4. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini di lucro ed operano esclusivamente nell'interesse degli enti di riferimento.

     5. Gli enti di riferimento esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività delle fondazioni con l'interesse degli enti medesimi.

     6. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione.

 

          Art. 2. Tipologie di attività attribuibili alle fondazioni.

     1. Le fondazioni possono svolgere, a favore e per conto degli enti di riferimento, una o più delle seguenti tipologie di attività, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti:

     a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;

     b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:

     1) alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;

     2) alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;

     3) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;

     4) alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;

     5) alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione degli enti di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale degli enti di riferimento;

     6) alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;

     7) al supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 le fondazioni possono, fra l'altro:

     a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;

     b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

     c) amministrare e gestire i beni di cui abbiano la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;

     d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento;

     e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;

     f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

     g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

     3. Le fondazioni agevolano la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

 

          Art. 3. Statuto.

     1. Le fondazioni sono disciplinate da uno statuto che ne specifica i compiti e le strutture operative.

     2. Lo statuto determina, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento:

     a) le finalità della fondazione;

     b) la composizione, le competenze e la durata dei suoi organi;

     c) i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono partecipare e i diritti e doveri a questi spettanti;

     d) la destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

     e) le modalità di erogazione dei servizi a favore degli enti di riferimento;

     f) le cause di estinzione della fondazione e le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3.

     3. Lo statuto è deliberato, unitamente all'atto costitutivo della fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il parere ministeriale è allegato alla domanda di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 1, comma 3. La stessa procedura si applica alle modifiche dello statuto.

 

          Art. 4. Patrimonio.

     1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

     a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione;

     b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

     c) dai proventi delle attività proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

     d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 6, che il consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;

     e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

 

          Art. 5. Fondi di gestione.

     1. Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono:

     a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

     b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

     c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 12, comma 3.

 

          Art. 6. Partecipazioni ed adesioni.

     1. Partecipano alla costituzione della fondazione, oltre agli enti di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti di riferimento medesimi che abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello statuto, al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali e immateriali. Tali soggetti assumono la qualifica di "Fondatori".

     2. Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla fondazione, previo gradimento della stessa e dell'ente di riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della fondazione.

     3. Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione.

 

Titolo II

Organi

 

          Art. 7. Organi.

     1. Sono organi delle fondazioni:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. La durata degli organi delle fondazioni, nonché le relative incompatibilità, sono stabilite dai rispettivi statuti.

     3. Gli statuti possono prevedere un comitato scientifico, con i compiti di cui all'articolo 10.

 

          Art. 8. Presidente.

     1. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della fondazione è nominato dagli enti di riferimento.

 

          Art. 9. Consiglio di amministrazione.

     1. Le fondazioni sono amministrate da un consiglio di amministrazione la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono disciplinati dai rispettivi statuti, fermo restando che:

     a) il numero dei componenti è commisurato ai compiti della fondazione ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque, non può essere superiore a undici, compreso il presidente;

     b) è presieduto dal presidente della fondazione;

     c) la maggioranza assoluta dei componenti è designata dagli enti di riferimento;

     d) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti dallo statuto.

 

          Art. 10. Comitato scientifico.

     1. Il comitato scientifico, qualora previsto dallo statuto, è organo consultivo delle fondazioni la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono stabiliti dai rispettivi statuti, fermo restando che:

     a) è presieduto dal presidente della fondazione;

     b) almeno un componente è designato dagli enti di riferimento;

     c) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

          Art. 11. Collegio dei revisori dei conti. [1]

     [1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. La nomina, composizione, competenza e funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti, fermo restando che:

     a) il presidente è designato dagli enti di riferimento fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione degli enti medesimi;

     b) almeno due componenti sono designati dagli enti di riferimento e sono scelti fra i dipendenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

     c) il collegio ha un numero minimo di tre ed un massimo di cinque componenti titolari, nonché un numero di componenti supplenti sufficiente ad assicurare il normale funzionamento dell'organo.

     2. Tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. Qualora il collegio sia composto da cinque membri si può derogare per un solo componente al predetto requisito, a condizione che il soggetto interessato abbia comunque cinque anni di effettivo esercizio di attività professionale di revisione dei conti.]

 

Titolo III

Disposizioni in materia di gestione e di controllo

 

          Art. 12. Rapporti tra le fondazioni e gli enti di riferimento.

     1. Gli enti di riferimento definiscono le linee guida dell'attività delle fondazioni per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

     2. Gli enti di riferimento approvano, su proposta del consiglio di amministrazione, il piano pluriennale delle attività della fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.

     3. I rapporti tra gli enti di riferimento e le fondazioni, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dal presente regolamento, sono regolati dallo statuto e da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte degli enti di riferimento sono adottati con le modalità stabilite nei rispettivi statuti.

     4. Al termine di ogni biennio gli enti di riferimento, con le modalità stabilite nei singoli statuti, verificano l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni gli enti di riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione dallo stesso designati.

 

          Art. 13. Scritture contabili e di bilancio.

     1. Le fondazioni devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

     2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

     3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti di riferimento.

 

          Art. 14. Personale.

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

 

Titolo IV

Disposizioni finali

 

          Art. 15. Scioglimento e disposizioni finali.

     1. Le fondazioni sono sciolte e poste in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

     2. Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o più liquidatori.

     3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività degli enti di riferimento secondo modalità previste dagli statuti.

     4. Gli enti di riferimento provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.