§ 57.11.220 - D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491.
Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:02/12/1997
Numero:491


Sommario
Art. 1.  Istituzione e funzioni.
Art. 2.  Composizione e funzionamento.
Art. 3.  Ordinanza elettorale.
Art. 4.  Procedura elettorale.
Art. 5.  Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.
Art. 6.  Schede elettorali.
Art. 7.  Operazioni di voto.
Art. 8.  Commissioni elettorali locali.
Art. 9.  Commissione centrale.
Art. 10.  Formazione delle graduatorie finali - Proclamazione degli eletti.


§ 57.11.220 - D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491.

Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 22 gennaio 1998, n. 17)

 

 

     Art. 1. Istituzione e funzioni.

     1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato attivati nelle università italiane, nonché alle scuole dirette a fini speciali. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro:

     a) su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;

     b) sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

     c) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

     2. Oltre alle competenze di cui al comma 1 il CNSU:

     a) elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     b) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università;

     c) presenta al Ministro, entro due anni dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;

     d) può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.

     3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per studenti, gli iscritti ai corsi e alle scuole di cui al comma 1;

     b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario, statali e non statali, che rilasciano titoli con valore legale;

     c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     4. Sono eleggibili al Consiglio nazionale degli studenti, gli studenti in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera a), i quali siano in corso, ovvero fuori corso da non più di due anni accademici.

 

          Art. 2. Composizione e funzionamento.

     1. Il CNSU è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalità previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e di cui al comma 4 del predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 5.

     2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.

     3. Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione prevale il più anziano di età.

     4. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonché sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.

     5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 i lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.

     6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.

 

          Art. 3. Ordinanza elettorale.

     1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNSU, indice le elezioni.

     2. Per la prima tornata elettorale l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 4. Procedura elettorale.

     1. Per l'elezione dei ventotto componenti di cui all'articolo 2, comma 1, le sedi universitarie sono raggruppate nei seguenti quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi, comprendenti rispettivamente le seguenti regioni:

     a) I distretto: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche;

     b) II distretto: Piemonte, Lombardia, Liguria;

     c) III distretto: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo;

     d) IV distretto: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

     2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, attivati nel distretto alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Sono eletti sette studenti per ciascun distretto.

     3. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 3.

     4. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di cui all'articolo 1, comma 1 da esse attivati. Gli elenchi sono depositati presso la sede del rettorato e presso ogni sede decentrata di ogni università, con apposito avviso affisso presso ogni facoltà almeno sessanta giorni prima delle elezioni. Entro dieci giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.

     5. Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di apporre il voto, appone la propria firma.

     6. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui al comma 1 sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto.

     7. Le liste dei candidati per l'elezione dei ventotto componenti di cui al comma 1 sono sottoscritte da un minimo di mille ad un massimo di millecinquecento studenti, con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto e in un numero massimo, per ciascuna sede universitaria, che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3, in base alla composizione dello stesso distretto. Le liste sono sottoscritte anche dai candidati e sono presentate da un elettore firmatario alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8 entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette alla commissione centrale, di cui all'articolo 9, gli elenchi delle candidature ammesse per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.

     8. Per l'elezione dei due componenti di cui al comma 3 sono presentate candidature individuali sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo degli atenei del collegio, in un numero massimo per ciascuna sede universitaria che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3. Le predette candidature sono presentate alla commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

     9. La commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative all'elezione dei componenti di cui al comma 1, distinti per distretti, sulla base degli atti delle commissioni locali e li trasmette alle stesse commissioni perché ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede universitaria entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La commissione centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per le elezioni dei componenti di cui al comma 3, e li trasmette alle singole sedi universitarie affinché vengano pubblicati entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

     10. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore o direttore, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre funzionari, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche rappresentanti di lista.

     11. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate.

     12. Ogni studente esprime un voto di preferenza per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.

 

          Art. 5. Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.

     1. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, avviene con il seguente criterio:

     a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;

     b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

     c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

     d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;

     e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);

     f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

     2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 4, comma 3, è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.

 

          Art. 6. Schede elettorali.

     1. Le schede elettorali sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonché ove occorre, l'indicazione del numero del seggio.

 

          Art. 7. Operazioni di voto.

     1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo ritira dal presidente la scheda, ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

     2. Il voto è individuale e segreto. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti.

     3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara chiuse le operazioni e l'ufficio procede alle seguenti operazioni sia per la elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1, sia per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 3:

     a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;

     b) si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per la votazione;

     c) si procede allo scrutinio delle schede votate. Se il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

     4. Al termine dello spoglio il presidente, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede impiegate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo all'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1, e uno relativo all'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma 3. In ciascuno dei due plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede provvisoriamente non esaminate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicate:

     a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e rispettivamente di chiusura, nonché, dandosene il caso, di sospensione e di riapertura, delle votazioni e delle successive operazioni;

     b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che si sono presentati per il voto;

     c) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;

     d) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate;

     e) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono di far constare a verbale.

     5. Il plico relativo all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali è inviato alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8, ed il plico relativo all'elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è inviato alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.

 

          Art. 8. Commissioni elettorali locali.

     1. Presso una delle istituzioni universitarie afferenti al distretto è istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

     2. La commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 4, verifica la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 7, relative all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali e formula graduatorie distinte per distretto.

     3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall'articolo 10.

     4. La commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

     5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche. L'ordinanza di cui all'articolo 3 determina tempi e luoghi delle predette operazioni.

 

          Art. 9. Commissione centrale.

     1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 4 e 10. La commissione è presieduta da un dirigente e da cinque funzionari con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

     2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

 

          Art. 10. Formazione delle graduatorie finali - Proclamazione degli eletti.

     1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.

     2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni elettorali locali, la commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.

     3. Per la elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la commissione, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 2.

     4. Esaurite le operazioni di formazione della graduatoria, la commissione proclama gli eletti.