§ 57.11.4a - Legge 11 giugno 1962, n. 605.
Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:11/06/1962
Numero:605

§ 57.11.4a - Legge 11 giugno 1962, n. 605.

Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

(G.U. 4 luglio 1962, n. 167).

 

 

(Legge abrogata dall'art. 4 della L. 20 novembre 1971, n. 1095).