§ 57.11.5 - Legge 6 luglio 1940, n. 1038.
Ordinamento delle segreterie universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:06/07/1940
Numero:1038


Sommario
Art. 1.      Le regie università ed i regi istituti dell'ordine universitario hanno una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria ed un altro per quelli [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del senato accademico con voto consultivo, [...]
Art. 4.      Al personale del gruppo A compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi
Art. 5.      Il contributo corrisposto dallo Stato alle regie università ed ai regi istituti dell'ordine universitario di cui al secondo comma del precedente art. 1 è diminuito [...]
Art. 6.      Nella prima applicazione della presente legge, nei posti vacanti nei gradi 6°, 7° ed 8° del gruppo A sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio [...]
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge il personale dei ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ed il personale di segreteria degli istituti [...]
Art. 8.      All'atto dell'inquadramento previsto nel precedente art. 7 non può essere attribuito grado che comunque costituisca miglioramento dell'attuale posizione gerarchica o che [...]
Art. 9.      Effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i posti risultanti disponibili nei gradi superiori all'iniziale di ciascun gruppo sono conferiti mediante [...]
Art. 10.      I posti che, effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7 risultino disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli nei gruppi A, B e C, tenuto [...]
Art. 11.      A coloro che abbiano conseguita la nomina in ruolo a seguito, rispettivamente, dei concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre [...]
Art. 12.      Limitatamente ad uno solo dei concorsi per merito distinto e ad uno solo degli esami d'idoneità da indire, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la [...]
Art. 13.      I posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali di ciascun gruppo dopo l'espletamento dei concorsi speciali di cui al precedente art. 10, tenuto anche conto [...]
Art. 14.      Per la composizione delle commissioni giudicatrici, il numero delle prove, le materie d'esame e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui agli articoli 10 e 13, [...]
Art. 15.      Sono abrogati il regio decreto 7 agosto 1938-XVI, n. 2193, e qualunque altra disposizione contraria alle norme della presente legge o con essa incompatibile
Art. 16.      Il ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 57.11.5 - Legge 6 luglio 1940, n. 1038. [1]

Ordinamento delle segreterie universitarie.

(G.U. 8 agosto 1940, n. 185)

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 1.

     Le regie università ed i regi istituti dell'ordine universitario hanno una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria ed un altro per quelli di economato e cassa.

     Alle segreterie delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario - esclusi quelli aventi ordinamento speciale ai sensi dell'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni - è addetto il personale amministrativo (gruppo A), di ragioneria (gruppo B) e d'ordine (gruppo C), di cui ai ruoli fissati dalla annessa tabella A, vistata dal ministro per l'educazione nazionale e dal ministro per le finanze.

     Il personale di cui al precedente comma è statale ad ogni effetto di legge; i relativi ruoli sono aggiunti alle tabelle organiche esistenti per i dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale.

     Dalla data di applicazione della presente legge sono soppressi i ruoli dei direttori amministrativi, di cui alla tabella G, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed i ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.

 

          Art. 2. [2]

     Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici delle Segreterie universitarie sono richiesti i seguenti titoli di studio:

     a) per il ruolo della carriera direttiva: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente;

     b) per il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale;

     c) per il ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da Istituto tecnico commerciale;

     d) per il ruolo della carriera esecutiva la licenza di istituto medio di primo grado.

 

          Art. 3.

     Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del senato accademico con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità delle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

     Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

     In caso di assenza o di impedimento del direttore amministrativo, le funzioni a lui attribuite sono affidate dal rettore o direttore, previa autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale, ad un funzionario di segreteria di gruppo A.

     Negli istituti ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, ad un direttore amministrativo di altro istituto della sede.

     Tale incarico è retribuito, a carico dell'istituto, con l'emolumento in ragione di lire 1500 annue, ridotte ai sensi dei regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

 

          Art. 4.

     Al personale del gruppo A compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi.

     Al personale del gruppo B compete la trattazione degli affari di ragioneria e di contabilità.

     Il personale del gruppo C attende al servizio di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti, ed agli altri servizi d'ordine, secondo le istruzioni del direttore amministrativo o di chi ne fa le veci.

     Le funzioni di economo-cassiere sono affidate con decreto del rettore o direttore su deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università od istituto, ad uno degli impiegati dei gruppi suddetti. Le funzioni di economo-cassiere non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

     L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo-cassiere è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.

 

          Art. 5.

     Il contributo corrisposto dallo Stato alle regie università ed ai regi istituti dell'ordine universitario di cui al secondo comma del precedente art. 1 è diminuito dell'ammontare indicato nell'annessa tabella B, vistata dal ministro per l'educazione nazionale e dal ministro per le finanze. Cesserà, da parte dello Stato, il rimborso alle regie università ed ai regi istituti dell'ordine universitario delle somme corrispondenti alle maggiorazioni degli emolumenti stabiliti con i regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e con le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

 

 

          Art. 6.

     Nella prima applicazione della presente legge, nei posti vacanti nei gradi 6°, 7° ed 8° del gruppo A sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione del ministero dell'educazione nazionale, gli attuali direttori amministrativi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano organicamente grado uguale a quello cui appartengono i posti da conferire.

     Gli attuali direttori amministrativi di 3 classe inquadrati, ai termini del precedente comma, nel grado 8° del ruolo del gruppo A, conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge il personale dei ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ed il personale di segreteria degli istituti o facoltà di economia e commercio è inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del ministero dell'educazione nazionale, nei posti stabiliti nell'annessa tabella A, di gruppo e grado corrispondenti a quelli cui esso personale organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale di segreteria dei gruppi amministrativo, di ragioneria e d'ordine a carico dei bilanci delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario di cui al comma secondo del precedente art. 1, organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, a posti di ruolo a norma dei rispettivi regolamenti interni vigenti, è inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del ministero dell'educazione nazionale, nei ruoli di cui all'annessa tabella A, in gradi, rispettivamente, non superiori al 9° del gruppo A, al 10° del gruppo B ed al 12° del gruppo C. Gli attuali segretari-capi assegnati al grado 9° del gruppo amministrativo conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita.

     La classificazione in ciascun grado è effettuata in base a graduatorie di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione predetto, tenuto conto, per ciascun impiegato, dell'anzianità di servizio, nonché dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate.

 

          Art. 8.

     All'atto dell'inquadramento previsto nel precedente art. 7 non può essere attribuito grado che comunque costituisca miglioramento dell'attuale posizione gerarchica o che comporti trattamento economico complessivo, a titolo di stipendio e di supplemento di servizio attivo, superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Peraltro il personale di cui al secondo comma del citato art. 7 conserva, a carico dell'università od istituto, a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia in godimento all'atto dell'inquadramento rispetto a quello inerente, ai medesimi titoli, al grado conseguito in base all'inquadramento stesso.

     Al personale delle segreterie universitarie che viene statizzato per effetto della presente legge, si applicano, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme del regio decreto 25 novembre 1926-V, n. 2404, salvo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

     Agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, saranno considerati gli stipendi utili a pensione eventualmente più favorevoli attribuiti dagli istituti universitari al personale anzidetto.

     L'onere del trattamento di quiescenza viene ripartito, fra lo Stato e gli istituti universitari, in proporzione alla durata dei servizi prestati alle rispettive dipendenze.

     Le norme contenute nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai direttori e capi di segreteria dei regi istituti dell'ordine universitario di cui all'art. 10 della legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.

     Il secondo periodo di detto art. 10 è abrogato.

 

          Art. 9.

     Effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i posti risultanti disponibili nei gradi superiori all'iniziale di ciascun gruppo sono conferiti mediante promozione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

     Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, limitatamente al conferimento dei posti disponibili ai sensi del precedente comma, le promozioni ai gradi di cui appresso potranno effettuarsi con le modalità rispettivamente indicate:

     a) i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per la promozione ai gradi superiori all'8° del gruppo A sono ridotti di un anno e mezzo. Nessun funzionario potrà tuttavia fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione;

     b) sono esonerati dall'esame per la promozione al grado 8° del gruppo A, i primi segretari del ruolo transitorio di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, i quali conseguirono il grado di primo segretario ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, e i primi segretari ed i segretari capi dei ruoli transitori predetti i quali, anteriormente all'applicazione del regio decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, sostennero, con esito favorevole, esami per l'assegnazione al grado 9° del gruppo medesimo;

     c) sono esonerati dagli esami per la promozione al grado 9° del gruppo B gli impiegati del gruppo di ragioneria, provenienti dai ruoli a carico dei bilanci delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario, i quali siano forniti dell'anzianità richiesta dalle vigenti disposizioni per la partecipazione agli esami per la promozione al grado medesimo ed abbiano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado corrispondente al 9° del gruppo B a seguito di apposito esame di promozione;

     d) al grado 11° del gruppo C - oltre il personale avente i requisiti per la promozione per anzianità congiunta al merito - sono promossi, con dispensa dall'esame, gl'impiegati del gruppo d'ordine, provenienti dai ruoli a carico dei bilanci delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario, i quali siano forniti di anzianità di almeno dieci anni ed abbiano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado corrispondente all'11° del gruppo C a seguito di apposito esame di promozione.

     Tutte le promozioni, di cui al presente articolo, sono effettuate in base a graduatorie di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del consiglio d'amministrazione del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 10.

     I posti che, effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7 risultino disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli nei gruppi A, B e C, tenuto anche conto delle vacanze nei gradi superiori, possono essere conferiti, mediante concorsi per esami riservati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, che prestino servizio presso le regie università e regi istituti dell'ordine universitario, per i quali non siano stati espletati concorsi in applicazione della legge medesima e che non abbiano partecipato a concorsi similari indetti per altre regie università o regi istituti dell'ordine universitario.

     Per l'ammissione al concorso a posti di ruolo amministrativo è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, oppure di altro titolo accademico ad esse lauree equipollente.

     Per l'ammissione al concorso a posti nel ruolo di ragioneria è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera b), del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età.

 

          Art. 11.

     A coloro che abbiano conseguita la nomina in ruolo a seguito, rispettivamente, dei concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, e dell'art. 10 della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, dell'art. 4 del regio decreto-legge 26 luglio 1925-III, n. 1256, e dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, in relazione ai servizi prestati in qualità di avventizio presso le segreterie delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario.

     In relazione ai servizi di ruolo prestati presso le segreterie universitarie, ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni dell'art. 4, penultimo comma, e dell'art. 5, ultimo comma, del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

 

          Art. 12.

     Limitatamente ad uno solo dei concorsi per merito distinto e ad uno solo degli esami d'idoneità da indire, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la promozione al grado 8° del gruppo A ed al grado 9° del gruppo B, ed ai soli fini della partecipazione al concorso od esame predetto, il personale inquadrato o nominato nei ruoli dei gruppi A e B di cui all'annessa tabella A e proveniente, rispettivamente, dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, e da quelli di cui all'art. 10 della presente legge, sarà considerato in servizio dal 16 aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo amministrativo e dal 1° aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo di ragioneria.

     Coloro che avranno superato il concorso per merito distinto o l'esame d'idoneità di cui al presente articolo potranno conseguire la promozione soltanto dopo il compimento dell'anzianità prescritta dalle disposizioni vigenti in materia per la partecipazione in via normale al concorso od all'esame medesimo.

     In ogni caso coloro che, in applicazione del precedente comma, non avranno potuto conseguire la promozione al grado 8° del gruppo A od al grado 9° del gruppo B perché sforniti della richiesta anzianità, verranno assegnati, allorché potrà farsi luogo alla promozione stessa, ai posti loro spettanti in base all'ordine di graduatoria dell'esame o concorso e che resteranno ad essi riservati, intendendosi, a tal fine, promossi con riserva di anzianità, gli impiegati precedentemente assegnati ai detti gradi per effetto del rispettivo esame o concorso.

 

          Art. 13.

     I posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali di ciascun gruppo dopo l'espletamento dei concorsi speciali di cui al precedente art. 10, tenuto anche conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori, saranno conferiti, mediante concorsi pubblici per esame, nei modi ed alle condizioni stabiliti nell'art. 2 della presente legge.

     Il ministro per l'educazione nazionale ha peraltro facoltà, nella prima applicazione della presente legge, di conferire, per assunzione nel grado iniziale del gruppo B, non più di un terzo dei posti che, ai termini del precedente comma, risulteranno vacanti nel gruppo medesimo, mediante concorso per esame, riservato al personale di ruolo di gruppo C delle amministrazioni dello Stato, il quale sia in possesso del titolo di studio di cui al terzo comma del precedente art. 10 e di tutti gli altri necessari requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia ed abbia esercitato, per almeno cinque anni, funzioni proprie del ruolo cui appartengono i posti messi a concorso.

 

          Art. 14.

     Per la composizione delle commissioni giudicatrici, il numero delle prove, le materie d'esame e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui agli articoli 10 e 13, comma secondo, della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 2 aprile 1938-XVI, emanata, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1816, in relazione ai concorsi di cui all'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317.

 

          Art. 15.

     Sono abrogati il regio decreto 7 agosto 1938-XVI, n. 2193, e qualunque altra disposizione contraria alle norme della presente legge o con essa incompatibile.

 

          Art. 16.

     Il ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1940-XVIII.

 

     Tabella A [3]

 

 

 

 

Gruppo A

 

Grado

Qualità

Posti

Direttore amministrativo di 1ª classe

5

Direttore amministrativo di 2ª classe

16

Segretario capo di 1ª classe

20

Segretario capo di 2ª classe

27

Primo segretario

39

10°

Segretario

65

11°

Vice-segretario

 

 

 

172

 

Gruppo B

 

Grado

Qualità

Posti

Ragioniere capo di 1ª classe

9

Ragioniere capo di 2ª classe

22

Primo ragioniere

30

10°

Ragioniere

45

11°

Vice-ragioniere

 

 

 

106

 

Gruppo C

 

Grado

Qualità

Posti

Archivista capo

16

10°

Primo archivista

52

11°

Archivista

104

12°

Applicato

258

13°

Alunno d'ordine

85

 

 

515

 

     Tabella B - Diminuzione del contributo dello Stato ai regi istituti dell'ordine universitario.

 

Regia

università

di Bari

L. 160.340

Regia

università

di Bologna

L. 357.690

Regia

università

di Cagliari

L. 113.020

Regia

università

di Catania

L. 142.560

Regia

università

di Firenze

L. 366.000

Regia

università

di Genova

L. 226.190

Regia

università

di Macerata

L. 27.690

Regia

università

di Messina

L. 109.270

Regia

università

di Milano

L. 245.600

Regia

università

di Modena

L. 58.610

Regia

università

di Napoli

L. 667.320

Regia

università

di Padova

L. 187.580

Regia

università

di Palermo

L. 361.120

Regia

università

di Parma

L. 61.050

Regia

università

di Pavia

L. 88.070

Regia

università

di Perugia

L. 88.170

Regia

università

di Pisa

L. 162.570

Regia

università

di Roma

L. 753.380

Regia

università

di Sassari

L. 34.940

Regia

università

di Siena

L. 74.960

Regia

università

di Torino

L. 250.480

Regia

università

di Trieste

L. 102.320

Regio

politecnico

di Milano

L. 146.000

Regio

politecnico

di Torino

L. 174.650

Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia

L. 45.210

Regio istituto superiore di architettura di Venezia

L. 45.210

 

 

 

L. 50.050.000

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 3 novembre 1961, n. 1255.

[3]  Tabella così sostituita dalla tabella A allegata al D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1253, per effetto dell'art. 1 dello stesso D.Lgs. 1253/1948.