§ 57.9.15 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia
Data:18/04/1994
Numero:389


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Presentazione della domanda.
Art. 3.  Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie.
Art. 4.  Attività di vigilanza.
Art. 5.  Verifiche periodiche.
Art. 6.  Modificazioni ed abrogazioni.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 57.9.15 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia.

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

     2. I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunità europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell'attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attività sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.

     3. Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute italiane.

     4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle scuole ed agli organismi culturali di proprietà o di diretta emanazione di persone o enti italiani indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi.

 

          Art. 2. Presentazione della domanda.

     1. I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente art. 1, devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata dall'indicazione del grado e del tipo di scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.

 

          Art. 3. Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie.

     1. L'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 1 del presente regolamento, è concessa previo parere del Ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.

     2. Le domande presentate dai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1 del presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 1, comma 1.

 

          Art. 4. Attività di vigilanza.

     1. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui al precedente art. 1 spettano rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Il Ministero competente può richiedere ai soggetti interessati di fornire le notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo.

     2. Il Ministero competente ai sensi del comma 1 può, con provvedimento motivato, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole che non fossero ritenute idonee a continuare la propria attività qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti.

     3. In casi di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio può, con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole ed organismi di cui al precedenteart. 1, informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione ovvero il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per gli accertamenti previsti dal comma 2 di quest'articolo. In tali casi, il Ministero competente ai sensi del comma 1 può ordinare la soppressione o la chiusura definitiva entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.

 

          Art. 5. Verifiche periodiche.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.

     2. Ai fini delle verifiche di cui comma precedente, i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali ed ambientali promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.

     3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

 

          Art. 6. Modificazioni ed abrogazioni.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali hanno facoltà di fissare, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori a quelli massimi previsti dal presente regolamento.

     2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la legge 30 ottobre 1940, n. 1636, recante: "Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia".

 

          Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.