§ 57.7.486 - Legge 5 gennaio 1994, n. 24.
Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:05/01/1994
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno [...]
Art. 2.      1. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata solo per i [...]
Art. 3.      1. Gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola [...]
Art. 4.      1. Il termine di cui all'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, è differito al 31 ottobre 1993.


§ 57.7.486 - Legge 5 gennaio 1994, n. 24.

Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi.

(G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)

 

     Art. 1.

     1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

     2. Qualora le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 56 bis del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

 

          Art. 2.

     1. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

     2. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove avrà luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

     3. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151.

     4. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

 

          Art. 3.

     1. Gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 69 del 1° settembre 1992 [1] .

 

          Art. 4.

     1. Il termine di cui all'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, è differito al 31 ottobre 1993.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1996, n. 248, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 bis, quarta serie speciale, del 17 luglio 1990.