§ 57.7.449 - Legge 13 agosto 1984, n. 478.
Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/08/1984
Numero:478


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:
Art. 2.      L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:
Art. 3.      1. Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato ed a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle facoltà che siano state attivate nel decennio [...]
Art. 4.      1. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:


§ 57.7.449 - Legge 13 agosto 1984, n. 478.

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori.

(G.U. 21 agosto 1984, n. 229)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

     il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.

     I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola".

     2. Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità a professore associato per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la scuola.

 

          Art. 2.

     L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

     all'ottavo comma, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni";

     il nono comma è sostituito dal seguente:

     "Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato".

 

          Art. 3.

     1. Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato ed a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle facoltà che siano state attivate nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'Università di Ancona, per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi dell'art. 53, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     2. La disposizione del precedente comma si applica a coloro che non sono stati inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     "La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno".

     2. La disposizioni di cui al precedente comma aggiuntivo si applica anche ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.