§ 57.7.409 - Legge 10 novembre 1978, n. 701.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/11/1978
Numero:701


Sommario
Art. 1.      Sulla base di quanto disposto dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, è autorizzata la spesa di lire [...]
Art. 2.      Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui al precedente art. 1, alle categorie di personale sottoelencate, escluso il personale provvisto di trattamento dirigenziale, è corrisposta, [...]
Art. 3.      Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità delle categorie sottoelencate è integrata, con gli stessi criteri indicati nel decreto [...]
Art. 4.      Dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale docente e non docente dell'università provvisto di trattamento dirigenziale è integrato, con gli stessi criteri previsti nel [...]
Art. 5.      Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei docenti e non docenti della scuola di ogni ordine e grado e del personale docente e non docente dell'università, per la [...]
Art. 6.      All'onore di lire 171.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 57.7.409 - Legge 10 novembre 1978, n. 701.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola.

(G.U. 17 novembre 1978, n. 322)

 

     Art. 1.

     Sulla base di quanto disposto dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, è autorizzata la spesa di lire 171.500 milioni per l'anno finanziario 1978, per la copertura finanziaria della nuova disciplina relativa:

     a) alla corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° ottobre 1978, di una somma di L. 10.000 mensili e di ulteriori benefici al personale in particolari situazioni, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale, nonché di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;

     b) alla attribuzione dei benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

 

          Art. 2.

     Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui al precedente art. 1, alle categorie di personale sottoelencate, escluso il personale provvisto di trattamento dirigenziale, è corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di L. 10.000 mensili lorde:

     a) dal 1° gennaio 1978: personale non insegnante dell'università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;

     b) dal 1° ottobre 1978: personale docente dell'università.

     Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'applicazione dei benefici di cui al precedente comma, non operano le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 4 aprile 1977, n. 121.

 

          Art. 3.

     Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità delle categorie sottoelencate è integrata, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente art. 1, dei seguenti importi lordi:

     a) L. 35.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile in godimento di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale docente dell'università e per il personale scientifico delle carriere direttive degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;

     b) L. 58.000 ed una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile in godimento, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, per il personale non docente dell'università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, escluso per questi ultimi il personale scientifico delle carriere direttive.

 

          Art. 4.

     Dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale docente e non docente dell'università provvisto di trattamento dirigenziale è integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente art. 1, di L. 45.000.

 

          Art. 5.

     Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei docenti e non docenti della scuola di ogni ordine e grado e del personale docente e non docente dell'università, per la liquidazione del trattamento di quiescenza, si considera la base pensionabile in vigore anteriormente alle date da cui ha effetto la presente legge.

     Nei confronti dei dipendenti di cui al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con esclusione dell'acconto di L. 10.000 e degli importi previsti per il personale in particolari situazioni, di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     All'onore di lire 171.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.