§ 57.7.387 - Legge 19 luglio 1974, n. 349.
Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/07/1974
Numero:349


Sommario
Art. 1.      Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei [...]
Art. 2.      Le assistenti non di ruolo in servizio senza demerito, con incarico annuale, nelle scuole materne statali nell'anno scolastico 1973-74 sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed [...]
Art. 3.      Il primo concorso speciale previsto dall'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sarà bandito, entro il 31 dicembre 1974, per un contingente di posti pari a due terzi di quelli istituiti per [...]
Art. 4.      L'organizzazione del corso di cui all'art. 1, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa è [...]
Art. 5.      L'organizzazione del corso di cui all'art. 2, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa è [...]
Art. 6.      Per le nomine in ruolo previste dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.


§ 57.7.387 - Legge 19 luglio 1974, n. 349.

Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale.

(G.U. 19 agosto 1974, n. 216)

 

     Art. 1.

     Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono nominate in ruolo a domanda, con decorrenza 1° settembre 1974.

     Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 senza demerito e, per il servizio eventualmente prestato in anni precedenti, con qualifica non inferiore a "buono", sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974, previo superamento di un corso abilitante della durata di sessanta giorni.

     Il corso di cui al precedente comma, a carattere seminariale, si svolgerà entro il 31 dicembre 1974 ed avrà come programma base gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, emanati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647.

     Il colloquio conclusivo consisterà nella discussione di un argomento proposto dalla commissione di cui al successivo art. 4, in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità relative all'organizzazione dei corsi e all'assegnazione definitiva di sede.

 

          Art. 2.

     Le assistenti non di ruolo in servizio senza demerito, con incarico annuale, nelle scuole materne statali nell'anno scolastico 1973-74 sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974, previo superamento di un corso della durata di trenta giorni.

     Il corso, che avrà carattere seminariale e dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1974, è valido per il conseguimento dell'attestato di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti il programma del corso, le modalità relative alla sua organizzazione, nonché i criteri per l'assegnazione definitiva della sede.

 

          Art. 3.

     Il primo concorso speciale previsto dall'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sarà bandito, entro il 31 dicembre 1974, per un contingente di posti pari a due terzi di quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-75.

     Il concorso di cui al precedente comma sarà per esame-colloquio e titoli, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il competente organo collegiale di governo della scuola a livello nazionale.

 

          Art. 4.

     L'organizzazione del corso di cui all'art. 1, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa è costituita:

     a) di un professore universitario, di ruolo o incaricato o libero docente, di pedagogia o di psicologia, o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;

     b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

     c) di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;

     d) di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;

     e) di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale.

     Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel provveditorato agli studi.

 

          Art. 5.

     L'organizzazione del corso di cui all'art. 2, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa è costituita:

     a) di un preside titolare di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzioni di presidente;

     b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

     c) di un professore d'igiene e puericultura di scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado o di un medico scolastico;

     d) di due insegnanti ordinarie delle scuole elementari statali, preferibilmente munite di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale.

     Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nel provveditorato agli studi.

 

          Art. 6.

     Per le nomine in ruolo previste dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.