§ 57.7.366 - Legge 3 giugno 1971, n. 360.
Provvedimenti per il personale docente delle Università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/06/1971
Numero:360


Sommario
Art. 1.      Il quarto comma dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 57.7.366 - Legge 3 giugno 1971, n. 360.

Provvedimenti per il personale docente delle Università.

(G.U. 17 giugno 1971, n. 152)

 

     Art. 1.

     Il quarto comma dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati".

     Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data.

     Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire.

     A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, all'assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.