§ 57.7.294 - Legge 29 settembre 1964, n. 862.
Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:29/09/1964
Numero:862


Sommario
Art. 1.      E' fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T ed U, annesse alla legge 3 [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.294 - Legge 29 settembre 1964, n. 862.

Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti.

(G.U. 10 ottobre 1964, n. 250)

 

     Art. 1.

     E' fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T ed U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e per l'immissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 18 marzo 1958, n. 276, nonché l'ammissione nel ruolo di carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255.

     Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi - ruolo degli storici dell'arte - ruolo degli architetti - Tabella G annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264) e ai concorsi di accesso alla carriera dei restauratori di opere d'arte (Tabella H annessa alla stessa legge 7 dicembre 1961, n. 1264).

     La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, purché non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.