§ 57.7.27c - Legge 6 novembre 1963, n. 1474.
Modificazioni dell'art. 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:06/11/1963
Numero:1474


Sommario
Art. unico.      Il quarto e il quinto comma dell'art. 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dai [...]


§ 57.7.27c - Legge 6 novembre 1963, n. 1474.

Modificazioni dell'art. 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

(G.U. 12 novembre 1963, n. 294).

 

 

     Art. unico.

     Il quarto e il quinto comma dell'art. 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dai seguenti:

     "Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del decimo anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

     La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio".