§ 57.7.187 - Legge 12 febbraio 1957, n. 45.
Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti superiori esteri di alcuni benefici previsti dall'art. 98 del testo unico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:12/02/1957
Numero:45


Sommario
Art. unico.      Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati [...]


§ 57.7.187 - Legge 12 febbraio 1957, n. 45.

Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti superiori esteri di alcuni benefici previsti dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

(G.U. 11 marzo 1957, n. 65)

 

     Art. unico.

     Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati successivamente assunti nei ruoli nelle scuole secondarie italiane, il servizio prestato nelle università estere è computabile per la pensione a condizione che abbia avuto la durata di almeno un triennio senza interruzione.

     Coloro che intendano valersi del beneficio di cui al precedente comma dovranno esibire un certificato del rettore dell'istituto estero dove hanno prestato servizio e versare all'Erario, anche in un'unica soluzione, una somma pari alla ritenuta per la pensione calcolata, per un periodo di tempo pari a quello valutabile per il riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda.