§ 57.7.149 - Legge 24 luglio 1954, n. 601.
Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:24/07/1954
Numero:601


Sommario
Art. 1.      I servizi di ruolo comunque prestati dagli insegnanti di educazione fisica per l'insegnamento di tale disciplina alle dipendenze dello Stato e degli Enti ai quali furono demandati i servizi [...]
Art. 2.      I servizi di incaricato e di supplente in scuole statali prestati dagli insegnanti inquadrati in ruolo a norma del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, prima della loro immissione nei [...]
Art. 3.      I servizi di incaricato e di supplente eccedenti i dieci anni, ed i servizi per i quali il riconoscimento di cui all'art. 2 non potesse essere effettuato, per mancanza di alcuno dei requisiti [...]
Art. 4.      Il Commissariato nazionale della gioventù italiana verserà al Tesoro dello Stato l'ammontare dei contributi di quiescenza con i relativi interessi quali risulteranno dai conti individuali di [...]
Art. 5.      La valutazione dei servizi prevista dall'art. 1 spetta anche a coloro che siano cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato dopo l'istituzione del ruolo transitorio di cui al decreto [...]
Art. 6.      Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge per ciò che concerne il trattamento di quiescenza sono applicabili le norme inerenti al personale insegnante delle scuole e degli istituti [...]
Art. 7.      All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54, valutabile a circa lire 63 milioni, sarà provveduto integralmente con l'importo dei [...]


§ 57.7.149 - Legge 24 luglio 1954, n. 601. [1]

Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936.

(G.U. 11 agosto 1954, n. 182)

 

     Art. 1.

     I servizi di ruolo comunque prestati dagli insegnanti di educazione fisica per l'insegnamento di tale disciplina alle dipendenze dello Stato e degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936 sono utili ai fini del trattamento di quiescenza.

     Detti servizi sono utili, ai fini medesimi, anche per gli insegnanti che, in qualsiasi modo, siano passati in altri ruoli statali anteriormente all'istituzione del ruolo transitorio di cui al citato decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936.

 

          Art. 2.

     I servizi di incaricato e di supplente in scuole statali prestati dagli insegnanti inquadrati in ruolo a norma del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, prima della loro immissione nei ruoli dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono riconoscibili per intero e per non più di dieci anni, ai fini del trattamento di quiescenza, purché resi con il possesso del prescritto titolo e dopo il 25° anno di età.

     Per tale riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare.

     Gli insegnanti predetti, anche se già collocati a riposo devono, presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 3.

     I servizi di incaricato e di supplente eccedenti i dieci anni, ed i servizi per i quali il riconoscimento di cui all'art. 2 non potesse essere effettuato, per mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, sono riscattabili,su domanda, in base alle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

     Gli insegnanti inquadrati nel ruolo transitorio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già collocati a riposo possono beneficiare del riscatto dei servizi di cui al precedente comma presentando la relativa domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     Entro lo stesso termine la domanda di riscatto potrà essere presentata dagli eredi.

 

          Art. 4.

     Il Commissariato nazionale della gioventù italiana verserà al Tesoro dello Stato l'ammontare dei contributi di quiescenza con i relativi interessi quali risulteranno dai conti individuali di ciascun insegnante immesso nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già a carico delle Amministrazioni di provenienza e degli interessati, ciascuno per la sua quota parte, a sensi delle norme regolamentari già in vigore presso le Amministrazioni anzidette.

 

          Art. 5.

     La valutazione dei servizi prevista dall'art. 1 spetta anche a coloro che siano cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato dopo l'istituzione del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio.

     I riconoscimenti e i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nei confronti di coloro, che siano cessati dal servizio nel periodo di cui al precedente comma, hanno effetto dalla data della cessazione medesima.

 

          Art. 6.

     Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge per ciò che concerne il trattamento di quiescenza sono applicabili le norme inerenti al personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54, valutabile a circa lire 63 milioni, sarà provveduto integralmente con l'importo dei contributi di quiescenza da versare all'Erario a norma dell'art. 4.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.