§ 57.7.12c - Legge 31 luglio 1952, n. 1083.
Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/07/1952
Numero:1083


Sommario
Art. 1.      Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media e artistica di ogni ordine e [...]
Art. 2.      Al personale a riposo e agli estranei all'Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, è dovuto il trattamento di cui al precedente [...]
Art. 3.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio


§ 57.7.12c - Legge 31 luglio 1952, n. 1083.

Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica.

(G.U. 22 agosto 1952, n. 194).

 

 

     Art. 1.

     Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media e artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perchè sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta, una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno impiegato.

     Non può essere corrisposta più di un'indennità per lo stesso giorno, anche se vengano effettuati più incarichi.

     Qualora la distanza comporti il trattamento di missione, in luogo di quest'ultimo è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di cui al primo comma.

 

          Art. 2.

     Al personale a riposo e agli estranei all'Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, è dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al grado già rivestito se trattasi di pensionati e al grado 7° dell'ordinamento gerarchico se trattasi di estranei.

 

          Art. 3.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.