§ 57.7.129 - Legge 22 marzo 1952, n. 203.
Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/03/1952
Numero:203


Sommario
Art. unico.      Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti [...]


§ 57.7.129 - Legge 22 marzo 1952, n. 203. [1]

Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie.

(G.U. 11 aprile 1952, n. 87)

 

     Art. unico.

     Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti nazionali, è riconosciuto in ragione della metà su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo B.

     Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.