§ 57.7.112 - Legge 3 giugno 1950, n. 415.
Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/06/1950
Numero:415


Sommario
Art. 1.      Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di [...]
Art. 2.      L'ordinamento dei singoli corsi e degli esami di profitto e di diploma, la determinazione degli organi direttivi dei corsi, il conferimento degli incarichi di insegnamento, la composizione delle [...]
Art. 3.      I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti ed esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello di previsione della spesa del Ministero della [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 57.7.112 - Legge 3 giugno 1950, n. 415.

Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica.

(G.U. 7 luglio 1950, n. 153)

 

     Art. 1.

     Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perché dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due corsi speciali, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, della durata complessiva di sei mesi per ciascuno. Ogni corso sostituirà il secondo ed il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate.

     Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:

     a) i giovani che al momento della interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno;

     b) previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al primo anno, tali esami non avessero ancora superati.

     Analogo criterio regolerà l'ammissione al corso corrispondente al terzo anno.

     Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora superato il detto esame.

     E' escluso, per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi speciali, l'internato.

 

          Art. 2.

     L'ordinamento dei singoli corsi e degli esami di profitto e di diploma, la determinazione degli organi direttivi dei corsi, il conferimento degli incarichi di insegnamento, la composizione delle Commissioni esaminatrici, le retribuzioni da corrispondere e quanto altro occorra per l'attuazione di detti corsi formeranno oggetto di apposito successivo provvedimento da emanare ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

     Le misure dei contributi di frequenza o di esame degli allievi interessati restano fissate come segue:

     1) ciascun allievo o allieva che dovrà frequentare uno o più corsi straordinari dovrà versare:

     a) contributo per ogni corso di L. 5000

     b) sopratassa di esame di L. 600

     c) costo diploma di L. 500

     2) ciascun allievo o allieva che dovrà sostenere i soli esami di diploma dovrà versare:

     a) contributo di L. 1000

     b) sopratassa di esame di L. 600

     c) costo diploma di L. 500

     I corsi saranno svolti dal Ministero della pubblica istruzione.

     Alle spese per il loro funzionamento sarà provveduto mediante i predetti contributi degli allievi interessati.

 

          Art. 3.

     I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti ed esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione fisica, in ogni ordine e grado di scuole.

     Non è ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, né degli esami sostenuti presso i corsi medesimi.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.