§ 57.7.96 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1221.
Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1221


Sommario
Art. 1.  Degli aiutanti tecnici
Art. 2.      Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli.
Art. 3.      La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un ispettore centrale del Ministero, da un capo d'istituto, da un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei [...]
Art. 4.      I vincitori del concorso a posti di aiutante tecnico sono nominati, all'atto dell'assunzione in ruolo, aiutanti tecnici di 2ª classe.
Art. 5.      Le mansioni degli aiutanti tecnici sono quelle fissate dall'art. 74 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.
Art. 6.  Del personale di servizio
Art. 7.      Il numero complessivo dei posti di bidello capo e di bidello, a carico dello Stato, verrà ogni anno stabilito, in base alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro per la pubblica [...]
Art. 8.  [5]
Art. 9.      I posti di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, si conferiscono in seguito a concorso per titoli.
Art. 10.      La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da due funzionari amministrativi di [...]
Art. 11.      I bidelli capi ed i bidelli degli istituti di istruzione media a carico dello Stato hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dall'annessa tabella B.
Art. 12.      Il personale di servizio degli istituti d'istruzione media dipende dal capo d'istituto.
Art. 13.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 14.      Ai bidelli assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, della legge 1° luglio 1940, n. 899, sono attribuiti, in base agli anni di servizio, gli stipendi previsti dalla [...]
Art. 15.      Le presenti norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di macchinista e di bidello indetti con decreto Ministeriale in data 4 luglio 1947.
Art. 16.      E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.


§ 57.7.96 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1221. [1]

Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

(G.U. 13 ottobre 1948, n. 239)

 

     Art. 1. Degli aiutanti tecnici

     I macchinisti dei licei ginnasi e dei licei scientifici assumono la qualifica di "aiutanti tecnici".

     Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi restano a carico dello Stato quelli dei licei scientifici a carico delle Provincie, ad eccezione dell'aiutante tecnico del liceo scientifico di Bolzano che è a carico dello Stato.

 

          Art. 2.

     Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli.

 

          Art. 3.

     La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un ispettore centrale del Ministero, da un capo d'istituto, da un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici o scientifici, che impartisca l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

 

          Art. 4.

     I vincitori del concorso a posti di aiutante tecnico sono nominati, all'atto dell'assunzione in ruolo, aiutanti tecnici di 2ª classe.

     Al personale di cui al precedente comma è attribuita, dopo diciotto anni di servizio compreso il periodo di prova, la qualifica di aiutante tecnico di 1ª classe.

     Gli aiutanti tecnici di 2ª e 1ª classe hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dalla tabella A annessa al presente decreto.

 

          Art. 5.

     Le mansioni degli aiutanti tecnici sono quelle fissate dall'art. 74 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

     Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'istituto per ciò che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte.

     L'orario di servizio di detto personale è di sette ore giornaliere durante il periodo delle lezioni e di tre ore durante gli altri periodi, ed è fissato dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie.

     Durante le vacanze estive può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non può essere superiore ad un mese.

 

          Art. 6. Del personale di servizio

     Il personale di servizio dei licei ginnasi e delle scuole medie è a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici a carico delle Provincie.

     In deroga al primo comma, è a carico dello Stato il personale di servizio degli istituti magistrali della Lucania e della Sardegna e quello del liceo scientifico di Bolzano.

     Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli capi e dai bidelli.

     Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi è unificato [2] .

     Ogni scuola ed ogni istituto ha un bidello capo.

     Ove più bidelli in servizio in uno stesso Istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, abbiano conseguito o conseguano la promozione a bidello-capo ai sensi del presente decreto, i promossi, che risultino eccedenti il limite di cui al precedente comma, continueranno ad essere assegnati alla scuola od istituto in cui prestavano servizio all'atto della promozione, sempreché non possano essere assegnati ad altre scuole od istituti della stessa sede [3] .

     In tal caso le mansioni di bidello-capo sono esercitate dal bidello-capo più anziano [4] .

 

          Art. 7.

     Il numero complessivo dei posti di bidello capo e di bidello, a carico dello Stato, verrà ogni anno stabilito, in base alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'accordo con quello per il tesoro.

     La ripartizione dei posti di bidello e di bidello capo tra i vari istituti sarà disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il posto di bidello capo è compreso nel contingente numerico dei bidelli che, ai sensi dei precedenti commi, sarà fissato per ciascuna scuola o istituto.

 

          Art. 8. [5]

     In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituti che siano forniti di palestra sono assegnati un bidello, se abbiano almeno nove classi, due se ne abbiano più di ventidue.

     Negli stessi casi sono assegnati uno o due bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.

     Quando in una stessa sede esistano più scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il maggior numero di classi.

 

          Art. 9.

     I posti di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, si conferiscono in seguito a concorso per titoli.

     Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali è riservata una percentuale dei posti che sarà di volta in volta determinata nei relativi bandi, in rapporto alla distribuzione delle classi miste e femminili.

     Il titolo di studio richiesto è la licenza di scuola elementare.

     La valutazione dei titoli deve riflettere un criterio preferenziale per il servizio lodevolmente prestato in qualità di bidello non di ruolo.

 

          Art. 10.

     La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da due funzionari amministrativi di gruppo A di grado non inferiore all'8° e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

 

          Art. 11.

     I bidelli capi ed i bidelli degli istituti di istruzione media a carico dello Stato hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dall'annessa tabella B.

     Entro il limite dei posti stabiliti in organico, le promozioni da bidello a bidello capo sono conferite, per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni vigenti per le promozioni dal grado di usciere ad usciere capo.

 

          Art. 12.

     Il personale di servizio degli istituti d'istruzione media dipende dal capo d'istituto.

     I bidelli hanno l'obbligo di attendere alla pulizia ed alla custodia dei locali e di adempiere a qualunque altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal preside.

     I bidelli capi sono preposti alla sorveglianza dei subalterni in servizio nell'istituto, nei limiti e con i poteri che a detto personale saranno conferiti dal preside. Essi inoltre sono a disposizione del capo di istituto per tutte quelle altre mansioni, inerenti al funzionamento della scuola che lo stesso capo di istituto, intende loro affidare.

     L'orario di detto personale è fissato dal preside secondo le esigenze del servizio scolastico, e non può superare le otto ore giornaliere.

     Sulla ripartizione del lavoro e dell'orario il preside sentirà il parere del Consiglio di presidenza.

     Nei giorni festivi e nel periodo delle vacanze il preside può disporre che il personale subalterno addetto all'istituto attenda al servizio per turno, e potrà concedere al personale medesimo, compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo non superiore ad un mese.

     Uno dei subalterni prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha mansioni di custode.

 

          Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

     Ai macchinisti assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono attribuiti le qualifiche e gli stipendi previsti dall'annessa tabella A, in base all'anzianità di servizio acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 14.

     Ai bidelli assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, della legge 1° luglio 1940, n. 899, sono attribuiti, in base agli anni di servizio, gli stipendi previsti dalla tabella B.

     Per le promozioni al grado di bidello capo da conferirsi nella prima attuazione del presente decreto, entro il limite dei posti stabiliti dalla stessa tabella B, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11, secondo comma.

 

          Art. 15.

     Le presenti norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di macchinista e di bidello indetti con decreto Ministeriale in data 4 luglio 1947.

 

          Art. 16.

     E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

     Per tutto ciò che non è in esso previsto si applicano, in quanto tuttora in vigore e compatibili con le nuove norme, le disposizioni relative ai macchinisti e ai bidelli, contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, nei regolamenti 30 aprile 1924, n. 965 e 27 novembre 1924, n. 2367, e nella legge 1° luglio 1940, n. 899.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1951, n. 558.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 7 febbraio 1958, n. 88.