§ 57.7.57 - D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 411.
Retribuzioni al personale insegnante e non insegnante addetto ai corsi semestrali universitari per studenti reduci ed assimilati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/04/1947
Numero:411


Sommario
Art. 1.      I corsi straordinari per studenti universitari reduci ed assimilati istituiti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, comportano almeno 25 ore di lezioni.
Art. 2.      Per il primo e il secondo corso compete ai direttori dei corsi ed ai professori, di ruolo ed incaricati, in aggiunta al compenso previsto dall'art. 8, comma primo, del decreto legislativo [...]
Art. 3.      Lo Stato rimborsa alle università, e agli istituti interessati:
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, è abrogato.


§ 57.7.57 - D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 411. [1]

Retribuzioni al personale insegnante e non insegnante addetto ai corsi semestrali universitari per studenti reduci ed assimilati.

(G.U. 7 giugno 1947, n. 127)

 

     Art. 1.

     I corsi straordinari per studenti universitari reduci ed assimilati istituiti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, comportano almeno 25 ore di lezioni.

     Per ogni corso spettano al personale addettovi i seguenti emolumenti:

     1) al direttore: L. 15.000;

     2) ai professori, di ruolo e incaricati: L. 10.000;

     3) agli aiuti e assistenti e al personale amministrativo: L. 8000;

     4) ai tecnici: L. 6000;

     5) ai subalterni ed assimilati: L. 5000;

 

          Art. 2.

     Per il primo e il secondo corso compete ai direttori dei corsi ed ai professori, di ruolo ed incaricati, in aggiunta al compenso previsto dall'art. 8, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, un supplemento globale di L. 2000 per ogni corso.

     Per ogni ora di lezione dei corsi di cui al precedente comma spetta al personale aiuto ed assistente ed a quello tecnico un compenso, rispettivamente, di L. 150 e di L. 100, oltre ad un compenso globale di L. 2000 per ogni corso.

     Per ognuno dei corsi predetti spetta al personale amministrativo e a quello subalterno od assimilato un compenso globale rispettivamente di L. 8000 e di L. 5000.

 

          Art. 3.

     Lo Stato rimborsa alle università, e agli istituti interessati:

     a) tutte le competenze dovute, a norma del presente decreto e dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, numero 893, al personale addetto ai corsi;

     b) le spese generali per il funzionamento di ciascun corso.

     A tal fine lo Stato corrisponderà, per ciascun corso un assegno pari al 5% dell'ammontare complessivo delle competenze dovute al personale addettovi.

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, è abrogato.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.