§ 57.7.28 - R.D. 26 maggio 1942, n. 738.
Estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:26/05/1942
Numero:738


Sommario
Art. 1.      Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i quali nei concorsi a cattedre per l'insegnamento negli istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche ai concorsi a cattedre negli istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, indetti [...]
Art. 3.      Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti per i [...]


§ 57.7.28 - R.D. 26 maggio 1942, n. 738.

Estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media e superiore, a favore degli ex-combattenti e categorie assimilate

(G.U. 10 luglio 1942, n. 161)

 

     Art. 1.

     Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i quali nei concorsi a cattedre per l'insegnamento negli istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico riportino sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e conseguano almeno sette decimi della votazione complessiva entrano a far parte, per ordine di merito, effetti della nomina in ruolo, della graduatoria riservata agli ex-combattenti e categorie assimilate, di cui agli artt. 70, 54 e 60 dei regolamenti approvati rispettivamente con i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche ai concorsi a cattedre negli istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, indetti con il decreto ministeriale 18 novembre 1941, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 276, del 22 novembre 1941.

 

          Art. 3.

     Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti per i concorsi nei suddetti istituti, approvati con i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185.