§ 57.7.17 - R.D. 21 marzo 1935, n. 1118.
Nuove norme per la nomina dei professori di ruolo nelle scuole medie pareggiate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:21/03/1935
Numero:1118


Sommario
Art. unico.      La nomina, il licenziamento e le promozioni degli insegnanti delle scuole pareggiate d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica hanno luogo secondo le modalità in vigore per [...]


§ 57.7.17 - R.D. 21 marzo 1935, n. 1118. [1]

Nuove norme per la nomina dei professori di ruolo nelle scuole medie pareggiate.

(G.U. 5 luglio 1935, n. 155)

 

     Art. unico.

     La nomina, il licenziamento e le promozioni degli insegnanti delle scuole pareggiate d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica hanno luogo secondo le modalità in vigore per le corrispondenti scuole medie governative.

     L'ente che mantiene la scuola media pareggiata può, inoltre, provvedere alla nomina degli insegnanti, oltre che per concorso, anche in uno dei modi seguenti:

     a) conferendo la cattedra vacante a un professore che abbia partecipato, ottenendone classifica sufficiente per poter essere dichiarato vincitore, a un concorso, i cui risultati siano stati resi esecutivi da non più di tre anni, per corrispondente cattedra in scuole medie regie o pareggiate, o per un gruppo di cattedre in cui sia compresa la cattedra corrispondente a quella da conferirsi;

     b) chiamando a coprire la cattedra vacante un professore che occupi una corrispondente cattedra di ruolo in scuole medie regie o pareggiate, o una cattedra affine, dalla quale, secondo le norme in vigore per le scuole medie governative, sia ammesso il passaggio a una cattedra corrispondente a quella vacante nella scuola pareggiata, e subordinatamente al nulla osta del ministero dell'educazione nazionale, nei casi in cui per il passaggio stesso sia richiesto, in base alle predette norme, uno speciale accertamento della idoneità didattica del professore ad occupare la nuova cattedra.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.