§ 57.7.13 - R.D. 29 maggio 1933, n. 687.
Disposizioni per i trasferimenti del personale delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:29/05/1933
Numero:687


Sommario
Art. 1.      I trasferimenti dei direttori, degli insegnanti e degli istruttori pratici delle regie scuole secondarie di avviamento professionale sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.
Art. 2.      Ai fini dei trasferimenti su domanda il Ministero entro il 15 marzo d'ogni anno pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco, per le singole sedi, dei posti di ruolo direttivi, d'insegnante e di [...]
Art. 3.      Le domande di trasferimento, redatte su carta legale, devono essere inviate al Ministero per il tramite dei regi provveditori agli studi entro il termine e con le modalità fissate in [...]
Art. 4.      Le sedi ambite debbono essere indicate dai richiedenti per ordine di preferenza e in numero non superiore a cinque.
Art. 5.      Nel disporre su domanda i trasferimenti il Ministero ha riguardo prevalentemente al merito ed alle riconosciute esigenze di famiglia; per i trasferimenti dei direttori, degli insegnanti di [...]
Art. 6.      I direttori di regia scuola secondaria di avviamento professionale, che siano titolari di una cattedra di materie tecniche proprie di un determinato tipo, non possono essere trasferiti a scuola [...]
Art. 7.      Salvo il caso di coniugi, che chiedano il ricongiungimento o il contemporaneo trasferimento in una stessa sede, le domande di trasferimento non possono essere subordinate a condizioni o riserve.
Art. 8.      Il merito degli aspiranti al trasferimento in una determinata sede viene accertato con tutti gli elementi che sono a disposizione del Ministero, compresi quelli che non si riferiscono [...]
Art. 9.      Nella valutazione, agli effetti dei trasferimenti, delle esigenze di famiglia di cui all'art. 5, hanno la preferenza:
Art. 10.      Non è ammesso il trasferimento su domanda dalla sede di prima nomina o da quella ottenuta su domanda, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla prima nomina o dal precedente trasferimento [...]
Art. 11.      I trasferimenti per domanda sono disposti nella prima quindicina di giugno ed hanno effetto dal successivo 16 settembre.
Art. 12.      Si fa luogo al trasferimento per servizio:
Art. 13.      Nel caso di cui al n. 3 del precedente articolo si tiene conto per la scelta del professore o dei professori da mantenere nella sede in cui la soppressione s'è verificata, delle riconosciute [...]
Art. 14.      Il passaggio da scuola a scuola della stessa sede non è trasferimento.
Art. 15.      Dei trasferimenti si dà notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale con la indicazione per ciascuno se sia stato determinato per ragioni di servizio o su domanda.
Art. 16.      Quando ricorrano motivi di urgenza i trasferimenti per servizio possono essere disposti anche durante il corso dell'anno scolastico con preavviso all'interessato in un termine anche minore di un [...]
Art. 17.      Nel decreto ministeriale che ordina i singoli trasferimenti sono enunciati i motivi di servizio; se ne dà comunicazione all'interessato che ne faccia richiesta.
Art. 18.      Non si tiene conto delle istanze con le quali si chiede la revoca o la modificazione di un trasferimento già disposto in conformità dei desideri manifestati dal richiedente.
Art. 19.      Contro i trasferimenti è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide inteso il parere della sezione II della commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi. [...]
Art. 20.      Non vi è luogo a ricorso contro il trasferimento di altri a una sede che il ricorrente non abbia richiesto nei modi e nei termini prescritti, né quando la sede richiesta sia stata occupata con [...]
Art. 21.      Il trasferimento degli insegnanti di ruolo dei regi corsi secondari annuali e biennali di avviamento professionale a cattedre vacanti dello stesso o di altro ruolo regionale è regolato dalle [...]
Art. 22.      Gli attuali direttori di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale o agrario, che non coprano la cattedra di materie tecniche propria del tipo, saranno trasferiti [...]
Art. 23.      Agli effetti di cui all'art. 10 non si tiene conto delle assegnazioni di sede disposte per l'anno scolastico 1932-33.


§ 57.7.13 - R.D. 29 maggio 1933, n. 687. [1]

Disposizioni per i trasferimenti del personale delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale

(G.U. 30 giugno 1933, n. 150)

 

     Art. 1.

     I trasferimenti dei direttori, degli insegnanti e degli istruttori pratici delle regie scuole secondarie di avviamento professionale sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.

     Nel caso di trasferimento su domanda non compete alcuna indennità né rimborso di spesa.

 

          Art. 2.

     Ai fini dei trasferimenti su domanda il Ministero entro il 15 marzo d'ogni anno pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco, per le singole sedi, dei posti di ruolo direttivi, d'insegnante e di istruttore pratico, vacanti o che si presume siano per rendersi vacanti a decorrere dal successivo 16 settembre nelle regie scuole secondarie di avviamento professionale.

 

          Art. 3.

     Le domande di trasferimento, redatte su carta legale, devono essere inviate al Ministero per il tramite dei regi provveditori agli studi entro il termine e con le modalità fissate in un'ordinanza da pubblicarsi ogni anno sul Bollettino ufficiale insieme con l'elenco di cui all'articolo precedente.

     I provveditori agli studi appongono il proprio visto sulle domande dei direttori, facendo le osservazioni che ritengano opportune.

     Lo stesso fanno i direttori su quelle degli insegnanti e degli istruttori pratici.

 

          Art. 4.

     Le sedi ambite debbono essere indicate dai richiedenti per ordine di preferenza e in numero non superiore a cinque.

     Possono essere indicate sedi non comprese nell'elenco di cui all'art. 2.

     Il richiedente deve documentare nel modo migliore rispetto a ogni sede i motivi che lo determinano a chiederla.

 

          Art. 5.

     Nel disporre su domanda i trasferimenti il Ministero ha riguardo prevalentemente al merito ed alle riconosciute esigenze di famiglia; per i trasferimenti dei direttori, degli insegnanti di materie tecniche e degli istruttori pratici il Ministero avrà riguardo prevalentemente alle particolari esigenze delle singole scuole.

     In ogni caso l'accoglimento delle domande è disposto dal Ministero sempre che non si oppongano ragioni di servizio.

 

          Art. 6.

     I direttori di regia scuola secondaria di avviamento professionale, che siano titolari di una cattedra di materie tecniche proprie di un determinato tipo, non possono essere trasferiti a scuola ordinata secondo tipi diversi da quello a cui è proprio l'insegnamento da essi professato.

     I direttori titolari di una cattedra di materie letterarie o di materie scientifiche o di disegno o di lingua straniera possono essere trasferiti solo a scuole di tipo commerciale.

     Le direttrici titolari di una cattedra di materie proprie del tipo industriale femminile possono essere trasferite solo a scuole di questo tipo.

 

          Art. 7.

     Salvo il caso di coniugi, che chiedano il ricongiungimento o il contemporaneo trasferimento in una stessa sede, le domande di trasferimento non possono essere subordinate a condizioni o riserve.

     Le domande presentate oltre il termine fissato, o non trasmesse per via gerarchica, o comunque condizionate, si considerano come non fatte e di esse il Ministero non tiene alcun conto.

 

          Art. 8.

     Il merito degli aspiranti al trasferimento in una determinata sede viene accertato con tutti gli elementi che sono a disposizione del Ministero, compresi quelli che non si riferiscono esclusivamente al merito didattico, ma attestano delle qualità civili e morali del richiedente. È tenuto particolare conto del servizio militare prestato in reparti combattenti.

 

          Art. 9.

     Nella valutazione, agli effetti dei trasferimenti, delle esigenze di famiglia di cui all'art. 5, hanno la preferenza:

     1° l'insegnante coniugato: quello con prole è preferito a quello senza prole e, nell'un caso e nell'altro, colui che desideri ricongiungersi al coniuge, residente altrove per ragioni d'ufficio, di professione o per diverso fondato motivo;

     2° l'insegnante che abbia a carico persone di famiglia che non possano allontanarsi da una determinata sede;

     3° l'insegnante che debba provvedere all'educazione e istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

     4° la insegnante nubile che desideri convivere con la propria famiglia.

     Si tiene conto infine di ogni altro apprezzabile interesse economico o di famiglia.

 

          Art. 10.

     Non è ammesso il trasferimento su domanda dalla sede di prima nomina o da quella ottenuta su domanda, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla prima nomina o dal precedente trasferimento per domanda, tranne che, durante questo termine, sopravvenga alcuna delle esigenze di famiglia considerate nel precedente articolo.

 

          Art. 11.

     I trasferimenti per domanda sono disposti nella prima quindicina di giugno ed hanno effetto dal successivo 16 settembre.

 

          Art. 12.

     Si fa luogo al trasferimento per servizio:

     1° quando l'ulteriore permanenza del direttore, dell'insegnante o dell'istruttore pratico nell'istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola;

     2° quando l'opera di un direttore o di un insegnante di materie tecniche o di un istruttore pratico sia particolarmente necessaria in una scuola di altra sede;

     3° in caso di soppressione di cattedra.

 

          Art. 13.

     Nel caso di cui al n. 3 del precedente articolo si tiene conto per la scelta del professore o dei professori da mantenere nella sede in cui la soppressione s'è verificata, delle riconosciute esigenze di famiglia in conformità dei criteri stabiliti con l'art. 9 e dell'anzianità di sede.

     Hanno, comunque, diritto assoluto di preferenza sugli altri aspiranti alla conservazione della sede:

     1° gli insegnanti provenienti dal ruolo delle soppresse regie scuole complementari che, nel caso si tratti di sedi già comprese fra quelle primarie, siano stati assegnati alla sede stessa per effetto di concorso speciale;

     2° gli insegnanti provenienti dal ruolo delle soppresse regie scuole di avviamento al lavoro, i quali occupino una sede cui furono destinati perché vincitori del concorso bandito per la sede medesima.

     Tra gli insegnanti di cui al n. 1 e quelli di cui al n. 2, che aspirino a conservare la medesima sede, la preferenza è determinata in base ai criteri di cui al primo comma.

 

          Art. 14.

     Il passaggio da scuola a scuola della stessa sede non è trasferimento.

 

          Art. 15.

     Dei trasferimenti si dà notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale con la indicazione per ciascuno se sia stato determinato per ragioni di servizio o su domanda.

     La pubblicazione nel Bollettino vale di comunicazione al personale trasferito e ad ogni altro interessato.

 

          Art. 16.

     Quando ricorrano motivi di urgenza i trasferimenti per servizio possono essere disposti anche durante il corso dell'anno scolastico con preavviso all'interessato in un termine anche minore di un mese.

     Di tali trasferimenti si dà diretta notizia agli interessati.

 

          Art. 17.

     Nel decreto ministeriale che ordina i singoli trasferimenti sono enunciati i motivi di servizio; se ne dà comunicazione all'interessato che ne faccia richiesta.

 

          Art. 18.

     Non si tiene conto delle istanze con le quali si chiede la revoca o la modificazione di un trasferimento già disposto in conformità dei desideri manifestati dal richiedente.

     Il Ministero può eccezionalmente consentire la revoca nel caso in cui la sede sia rimasta scoperta e sempre che l'istanza sia presentata prima del 16 settembre.

 

          Art. 19.

     Contro i trasferimenti è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide inteso il parere della sezione II della commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi. Tale decisione ha il carattere di provvedimento definitivo.

     Il ricorso deve essere consegnato all'immediato superiore gerarchico o al provveditore agli studi o al Ministero non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della notizia relativa al trasferimento nel Bollettino ufficiale.

 

          Art. 20.

     Non vi è luogo a ricorso contro il trasferimento di altri a una sede che il ricorrente non abbia richiesto nei modi e nei termini prescritti, né quando la sede richiesta sia stata occupata con trasferimento per ragioni di servizio o quando sia rimasta vacante.

 

          Art. 21.

     Il trasferimento degli insegnanti di ruolo dei regi corsi secondari annuali e biennali di avviamento professionale a cattedre vacanti dello stesso o di altro ruolo regionale è regolato dalle norme precedenti.

     Nel disporre i trasferimenti su domanda, il Ministero dà la precedenza ai richiedenti che appartengano al ruolo della regione nella quale la cattedra è vacante.

     Disposizioni transitorie

 

          Art. 22.

     Gli attuali direttori di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale o agrario, che non coprano la cattedra di materie tecniche propria del tipo, saranno trasferiti d'ufficio a scuole di tipo commerciale.

 

          Art. 23.

     Agli effetti di cui all'art. 10 non si tiene conto delle assegnazioni di sede disposte per l'anno scolastico 1932-33.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.