§ 57.7.9 - R.D. 25 giugno 1931, n. 945.
Disposizioni in materia d'istruzione elementare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:25/06/1931
Numero:945


Sommario
Art. 1.      I maestri elementari iscritti nei ruoli regionali, i quali chiedono di assentarsi dalla scuola essendo stati ammessi a frequentare, con l'autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, [...]
Art. 2.      Allo stesso trattamento previsto dal precedente articolo sono soggetti:
Art. 3.      Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come [...]
Art. 4.      All'art. 10, comma secondo, del regio decreto 17 marzo 1930, n. 727, è sostituito il seguente:
Art. 5.      Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


§ 57.7.9 - R.D. 25 giugno 1931, n. 945. [1]

Disposizioni in materia d'istruzione elementare.

(G.U. 8 agosto 1931, n. 182)

 

     Art. 1.

     I maestri elementari iscritti nei ruoli regionali, i quali chiedono di assentarsi dalla scuola essendo stati ammessi a frequentare, con l'autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, corsi speciali di differenziazioni didattiche, istituiti ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ovvero scuole di cultura magistrale complementare con corso continuativo non inferiore a sei mesi e di riconosciuto interesse generale, sono collocati in aspettativa.

     Ad essi è conservata la sede, ma non lo stipendio nè le competenze accessorie, ed il tempo trascorso in aspettativa è computato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, quando comprovino di avere effettivamente frequentato il corso per tutta la sua durata e di avere conseguito il diploma o certificato degli studi compiuti.

 

          Art. 2.

     Allo stesso trattamento previsto dal precedente articolo sono soggetti:

     a) i maestri dei ruoli regionali i quali frequentino, previa autorizzazione del regio provveditore agli studi, gli istituti superiori di magistero e l'accademia fascista di educazione fisica senza aver ottenuto la missione prevista dall'art. 140 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'articolo unico del regio decreto 24 gennaio 1929, n. 145;

     b) i maestri medesimi che, con l'autorizzazione del ministero, lascino l'insegnamento per attendere a prestazioni in servizio della milizia volontaria per la sicurezza nazionale o di enti che abbiano per fine la diffusione della cultura italiana.

     Nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, la sede è conservata al maestro assente per non più di due anni scolastici.

 

          Art. 3.

     Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai regi provveditori agli studi e dai comuni predetti, la commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia.

     Il detto parere costituirà uno degli elementi che la commissione terrà presente nel suo giudizio per la determinazione del voto complessivo da attribuire a ciascun concorrente nell'esame orale.

 

          Art. 4.

     All'art. 10, comma secondo, del regio decreto 17 marzo 1930, n. 727, è sostituito il seguente:

     "L'autorizzazione è data con decreto ministeriale, previo parere del consiglio scolastico, ed importa la facoltà, nel comune, di includere nella graduatoria, aumentando di altrettanti posti la previsione contenuta nel bando di concorso, i concorrenti che, classificati dopo i vincitori, abbiano riportato negli esami e nei titoli la votazione complessiva di almeno 78/150 con la media di 35/50 nelle prove scritte ed orali".

 

          Art. 5.

     Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.