§ 57.7.5 - Legge 2 luglio 1929, n. 1152.
Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/07/1929
Numero:1152


Sommario
Art. 1.      Ai comuni compresi nelle province di Zara, del Carnaro e dell'Istria e nei territori facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, [...]
Art. 2.      L'indennità annua di alloggio di cui al precedente articolo è fissata nella misura minima seguente:
Art. 3.      Ai maestri delle scuole elementari della provincia dell'Istria, ai quali l'alloggio è fornito negli edifici scolastici costruiti a cura del ministero della pubblica istruzione, il canone [...]
Art. 4.      Sull'idoneità dell'abitazione o sulla misura della indennità di alloggio, in caso di contestazione, decide il provveditore agli studi in via definitiva.


§ 57.7.5 - Legge 2 luglio 1929, n. 1152. [1]

Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine.

(G.U. 13 luglio 1929, n. 162)

 

     Art. 1.

     Ai comuni compresi nelle province di Zara, del Carnaro e dell'Istria e nei territori facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese e Tolmino, è fatto obbligo, quando già non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 107, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire ai maestri elementari di ruolo l'abitazione gratuita o, in mancanza di questa, di corrispondere loro l'indennità d'alloggio.

     L'abitazione deve per ampiezza e proprietà essere adeguata alle esigenze personali e famigliari del maestro.

 

          Art. 2.

     L'indennità annua di alloggio di cui al precedente articolo è fissata nella misura minima seguente:

     nelle località di popolazione agglomerata fino a 5000 abitanti, lire 500;

     nelle località di popolazione agglomerata da 5001 fino a 10.000 abitanti lire 600;

     nelle località di popolazione agglomerata da 10.001 fino a 20.000 abitanti, lire 700;

     nelle località di popolazione agglomerata da 20.001 fino a 30.000 abitanti, lire 800;

     nelle località di popolazione agglomerata da 30.001 fino a 50.000 abitanti, lire 1000.

     L'indennità è aumentata del 10 per cento ai maestri coniugati o vedovi con più di due figli ed ai maestri non coniugati con persone di famiglia conviventi e a carico.

     E' aumentata del 20 per cento ai maestri coniugati o vedovi con più di due figli.

     Nel caso di maestri coniugi l'indennità nella misura stabilita spetta al solo capo di famiglia.

 

          Art. 3.

     Ai maestri delle scuole elementari della provincia dell'Istria, ai quali l'alloggio è fornito negli edifici scolastici costruiti a cura del ministero della pubblica istruzione, il canone obbligatorio determinato ai sensi dell'art. 245, capoverso, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è rimborsato dal comune nel cui territorio la scuola è aperta.

 

          Art. 4.

     Sull'idoneità dell'abitazione o sulla misura della indennità di alloggio, in caso di contestazione, decide il provveditore agli studi in via definitiva.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.