§ 57.6.5 - R.D. 24 luglio 1940, n. 1630.
Approvazione del nuovo regolamento per le scuole di ostetricia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:24/07/1940
Numero:1630


Sommario
Art. 1.      E' approvato il regolamento per le scuole di ostetricia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente e dai ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, [...]
Art. 2.      E' abrogato il regolamento per le scuole di ostetricia, approvato con regio decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 407.
Art. 1.      Le scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie si avvalgono, per quanto riguarda l'insegnamento dell'ostetricia, dei mezzi scientifici, didattici e [...]
Art. 2.      Le scuole di ostetricia autonome devono, di regola, aver sede presso ospedali o istituti di maternità che, con la convenzione di cui al successivo art. 6, si obblighino a fornire i locali, il [...]
Art. 3.      Il consiglio di amministrazione delle scuole di ostetricia autonome viene costituito, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, con decreto del ministro per [...]
Art. 4.      Il consiglio di amministrazione delle scuole di ostetricia autonome:
Art. 5.      Il presidente del consiglio d'amministrazione:
Art. 6.      Le convenzioni per il mantenimento delle scuole di ostetricia autonome devono determinare:
Art. 7.      Le università che, per conto del ministero dell'educazione nazionale, esercitano la vigilanza sulle scuole di ostetricia autonome riferiscono al ministero sui risultati delle visite e delle [...]
Art. 8.      L'anno finanziario decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.
Art. 9.      Presso ciascuna scuola di ostetricia può essere istituito, con mezzi forniti esclusivamente da enti o da privati, un convitto destinato a raccogliere, con pagamento di una congrua retta, le [...]
Art. 10.      I professori-direttori delle scuole di ostetricia autonome vengono nominati o trasferiti, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, e del regio decreto-legge 20 [...]
Art. 11.      I direttori delle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie hanno l'obbligo di dirigere le annesse scuole di ostetricia e d'impartirvi il relativo insegnamento.
Art. 12.      I professori-direttori sia delle scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie, sia delle scuole autonome, hanno l'obbligo di impiegare nell'insegnamento non meno di sei ore [...]
Art. 13.      Il professore-direttore, sia di ruolo che incaricato, di scuola di ostetricia autonoma, dirige a titolo gratuito, anche quale primario, il reparto ostetrico-ginecologico presso il quale la [...]
Art. 14.      I professori-direttori di ruolo di scuole di ostetricia autonome possono essere chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore-direttore di scuole di ostetricia.
Art. 15.      Alle sedute dei consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, per la trattazione di argomenti relativi alle scuole sottoposte alla vigilanza delle facoltà medesime, prendono parte i [...]
Art. 16.      Per la nomina ad aiuto e assistente nelle scuole di ostetricia autonome vengono banditi concorsi nazionali con le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, [...]
Art. 17.      La nomina e la conferma delle ostetriche maestre e delle ostetriche assistenti e del personale subalterno nelle scuole autonome è deliberata, su proposta del professore-direttore della scuola, [...]
Art. 18.      Il piano di studi del corso triennale per il diploma di ostetricia comprende:
Art. 19.      Entro il primo anno le allieve devono compiere presso istituti ospedalieri o clinici dei periodi d'internato non inferiore a due mesi per completare la preparazione pratica di assistenza [...]
Art. 20.      In tutte le scuole di ostetricia possono essere tenuti durante l'anno scolastico dei brevi corsi pratici di aggiornamento soltanto per ostetriche diplomate, per metterle al corrente dei [...]
Art. 21.      Nelle scuole di ostetricia può inoltre essere tenuto, subordinatamente alle possibilità e alle esigenze del corso normale di studi, un corso di perfezionamento della durata di un intero anno [...]
Art. 22.      Nelle scuole di ostetricia le iscrizioni si aprono il 1° settembre e si chiudono il 25 ottobre.
Art. 23.      Le aspiranti all'iscrizione alle scuole di ostetricia debbono presentare al direttore della scuola domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:
Art. 24.      Le domande d'iscrizione al corso successivo al primo debbono essere corredate della quietanza di pagamento della prima rata della tassa d'iscrizione e della prima rata della sopratassa di esami.
Art. 25.      All'atto dell'iscrizione ciascuna allieva riceve un libretto che deve presentare alla firma del professore-direttore e restituire firmato alla segreteria entro quindici giorni.
Art. 26.      Il professore-direttore si accerta della diligenza dell'allieva nel modo che ritiene più opportuno e può negarle l'ammissione all'esame se essa durante l'anno abbia mancato di assiduità e [...]
Art. 27.      Su tutte le domande concernenti la carriera scolastica delle allieve provvede il professore-direttore della scuola.
Art. 28.      L'allieva può trasferirsi da una ad altra scuola, presentandone domanda al professore-direttore non oltre il 31 dicembre. Trascorsa tale data il congedo può essere concesso solo in via [...]
Art. 29.      Gli esami annuali e di diploma si dànno in due sessioni; quella estiva, che ha inizio nella seconda quindicina di giugno, e quella autunnale, che ha inizio nella seconda quindicina di ottobre.
Art. 30.      Alla fine del primo e del secondo anno le allieve debbono superare un esame scritto ed orale sul programma impartito nell'anno.
Art. 31.      Alla fine del terzo anno le allieve sostengono l'esame di diploma che consiste nella discussione di due storie cliniche presentate dall'allieva su casi osservati durante il corso e in una prova [...]
Art. 32.      Le commissioni per gli esami annuali e per gli esami di diploma sono nominate dal rettore dell'università cui la scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta, su proposta della facoltà [...]
Art. 33.      I diplomi sono firmati dal rettore dell'università cui la scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta, dal professore-direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'università.
Art. 34.      I certificati, copie, estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica delle alunne debbono essere rilasciati in conformità delle leggi sul bollo. Nelle scuole autonome debbono [...]
Art. 35.      I professori-direttori delle scuole autonome, compiuti gli esami, trasmettono al rettore dell'università, alla cui vigilanza la scuola è sottoposta, i processi verbali insieme con i lavori [...]
Art. 36.      Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le sopratasse per esami annuali e di diploma, si pagano alla cassa dell'università, per le scuole annesse a cliniche ostetrico-ginecologiche, e alla [...]
Art. 37.      Presso ogni scuola di ostetricia è costituita una cassa scolastica, destinata a fornire alle alunne povere e più meritevoli i mezzi per far fronte al pagamento delle tasse e delle sopratasse, [...]
Art. 38.      L'allieva che non sia in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, né può essere iscritta al successivo anno di [...]
Art. 39.      L'allieva che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Art. 40.      Le punizioni che possono essere inflitte, per mancanze disciplinari, alle iscritte alle scuole di ostetricia sono le seguenti:
Art. 41.      Contro le punizioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo, l'interessata può ricorrere entro un mese al rettore dell'università, cui è annessa o alla cui vigilanza la scuola è [...]


§ 57.6.5 - R.D. 24 luglio 1940, n. 1630.

Approvazione del nuovo regolamento per le scuole di ostetricia.

(G.U. 6 dicembre 1940, n. 285)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato il regolamento per le scuole di ostetricia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente e dai ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni.

 

          Art. 2.

     E' abrogato il regolamento per le scuole di ostetricia, approvato con regio decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 407.

 

REGOLAMENTO

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1.

     Le scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie si avvalgono, per quanto riguarda l'insegnamento dell'ostetricia, dei mezzi scientifici, didattici e clinici a disposizione delle cliniche stesse.

     Per l'insegnamento della puericultura e igiene infantile si provvede a cura delle cliniche pediatriche con personale e mezzi didattici propri.

     Nello stabilire gli organici del personale assistente, tecnico e subalterno, ciascuna università deve tener conto delle esigenze della clinica ostetrica e ginecologica anche in relazione al funzionamento della annessa scuola di ostetricia. Deve inoltre assegnare a detta clinica la maggiore dotazione e il maggior numero di letti occorrenti per il funzionamento della scuola. A tale scopo l'università può stipulare con le amministrazioni ospedaliere convenzioni intese particolarmente ad assicurare alla scuola l'uso di reparti clinici sufficienti per l'insegnamento alle allieve.

 

          Art. 2.

     Le scuole di ostetricia autonome devono, di regola, aver sede presso ospedali o istituti di maternità che, con la convenzione di cui al successivo art. 6, si obblighino a fornire i locali, il materiale ed i servizi relativi all'insegnamento e all'amministrazione, mettendo a disposizione i reparti ostetrici e pediatrici occorrenti rispettivamente per l'insegnamento dell'ostetricia e della puericultura e igiene infantile.

     Nelle città con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, sedi di scuola di ostetricia autonoma, non potrà esservi alcun reparto ostetrico-ginecologico ospedaliero oltre quello assegnato alla scuola. La disposizione del presente comma non si applica alle istituzioni aventi obbligo, in base ai rispettivi statuti, di esercitare la propria attività nel campo ostetrico e ginecologico.

 

          Art. 3.

     Il consiglio di amministrazione delle scuole di ostetricia autonome viene costituito, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

     I componenti del consiglio di amministrazione designati da enti durano in carica due anni scolastici e possono essere riconfermati.

     Il consiglio di amministrazione può, previo parere del consiglio di Stato, essere sciolto con decreto reale per gravi motivi o quando, richiamato dal ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

     In caso di scioglimento, il governo amministrativo è affidato ad un commissario straordinario.

 

          Art. 4.

     Il consiglio di amministrazione delle scuole di ostetricia autonome:

     1) delibera sul bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo;

     2) delibera sulle spese straordinarie ed impreviste e sul modo con cui provvedervi;

     3) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la tutela e l'incremento dei beni della scuola;

     4) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura;

     5) delibera i provvedimenti relativi al personale di ogni categoria, ferma restando l'osservanza delle norme stabilite in materia dalla legge e dal presente regolamento;

     6) provvede, in conformità delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'assunzione del personale della scuola.

     Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo debbono essere trasmessi, per conoscenza, al ministero dell'educazione nazionale. Il bilancio preventivo deve essere trasmesso almeno un mese prima dell'inizio dell'anno finanziario.

 

          Art. 5.

     Il presidente del consiglio d'amministrazione:

     ha la rappresentanza legale dell'ente;

     predispone entro il mese di giugno il bilancio preventivo ed entro il mese di dicembre il rendiconto consuntivo;

     convoca e presiede il consiglio d'amministrazione;

     provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     adotta, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione, sottoponendoli all'approvazione del medesimo nella prima riunione.

     Il presidente ed i membri del consiglio d'amministrazione rispondono singolarmente, nonché in solido, delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi iscritti in bilancio e dei danni o comunque del pregiudizio che potessero derivare alla scuola per dolo, negligenza od altra colpa grave oppure a causa di inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari.

 

          Art. 6.

     Le convenzioni per il mantenimento delle scuole di ostetricia autonome devono determinare:

     i contributi di enti o di privati, messi a disposizione della scuola;

     i mezzi scientifici, didattici e clinici che sono messi a sua disposizione per il raggiungimento dei suoi fini. In particolare deve garantirsi alla scuola l'uso di un reparto ostetrico e ginecologico avente un numero di letti non inferiore a quaranta nonché la possibilità dell'insegnamento pratico della puericoltura e igiene infantile in un reparto pediatrico;

     il ruolo organico ed il trattamento economico del professore-direttore, del personale assistente, tecnico e subalterno;

     quant'altro sia ritenuto necessario per il buon funzionamento della scuola.

     Le convenzioni debbono avere durata non inferiore a dieci anni ed essere rinnovabili tacitamente per egual periodo in mancanza di formale preavviso da una delle parti, da darsi almeno un anno prima della scadenza.

     Le convenzioni sono approvate e occorrendo modificate con decreto reale su proposta del ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze; occorrerà, peraltro, il concerto con il ministro per l'interno nei casi in cui le convenzioni interessino amministrazioni ospedaliere.

 

          Art. 7.

     Le università che, per conto del ministero dell'educazione nazionale, esercitano la vigilanza sulle scuole di ostetricia autonome riferiscono al ministero sui risultati delle visite e delle ispezioni compiute nell'esercizio della vigilanza medesima, comunicando i provvedimenti adottati in ordine all'andamento didattico e segnalando gl'inconvenienti da esse eventualmente rilevati per quanto attiene all'andamento amministrativo delle scuole stesse e formulando le proposte per eliminare gli inconvenienti stessi.

 

          Art. 8.

     L'anno finanziario decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.

     In quanto non contrastino con le disposizioni contenute nel presente regolamento saranno applicate, per le scuole di ostetricia, le norme didattiche, amministrative e contabili vigenti per le università ed inoltre, per ciascuna scuola, quelle comprese nel regolamento interno dell'università alla cui vigilanza è sottoposta.

 

          Art. 9.

     Presso ciascuna scuola di ostetricia può essere istituito, con mezzi forniti esclusivamente da enti o da privati, un convitto destinato a raccogliere, con pagamento di una congrua retta, le allieve della scuola stessa.

     All'uopo deve essere stipulata con gli enti e i privati che concorrano nella spesa o che assumano l'incarico della istituzione e funzionamento del convitto, apposita convenzione a cura della scuola interessata o, quando trattisi di scuola annessa a clinica universitaria, del rettore dell'università.

 

Capo II

PERSONALE

 

          Art. 10.

     I professori-direttori delle scuole di ostetricia autonome vengono nominati o trasferiti, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, e del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dal ministro per l'educazione nazionale su proposta del rettore dell'università cui compete la vigilanza sulla scuola, sentita la facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di sua iniziativa.

     In mancanza del titolare si provvede al conferimento dell'incarico, secondo le norme del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

     Il professore-direttore incaricato è nominato, previo nulla osta del ministro dal rettore dell'università cui compete la vigilanza, su proposta della facoltà di medicina e chirurgia, salva sempre l'iniziativa del ministro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, sopracitato.

 

          Art. 11.

     I direttori delle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie hanno l'obbligo di dirigere le annesse scuole di ostetricia e d'impartirvi il relativo insegnamento.

     Nelle facoltà di medicina e chirurgia, le quali abbiano un numero di studenti non inferiore a 600 e sempreché l'annessa scuola di ostetricia abbia un congruo numero di allieve tale da assorbire totalmente l'attività di un incaricato, il consiglio della facoltà può, su conforme proposta e designazione del direttore della clinica ostetrica e ginecologica, deliberare che l'insegnamento nella scuola medesima sia affidato, per incarico retribuito nella misura fissata nella seconda parte del terzo comma dell'art. 116 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, a persona diversa dal direttore medesimo. L'incarico è conferito con l'osservanza delle norme e delle modalità previste per gli incarichi d'insegnamento nelle facoltà universitarie.

     La spesa dell'incarico grava sul bilancio dell'università.

     Qualora l'incaricato così prescelto abbia a sua disposizione un adeguato reparto ostetrico e ginecologico ospedaliero, l'insegnamento teorico-pratico, limitatamente ai primi due anni di corso, potrà essere impartito presso il reparto medesimo.

     In ogni caso rimane ferma la responsabilità del direttore sull'andamento didattico e disciplinare della scuola; a tal fine egli ha sempre l'obbligo di accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni e del profitto delle allieve.

 

          Art. 12.

     I professori-direttori sia delle scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie, sia delle scuole autonome, hanno l'obbligo di impiegare nell'insegnamento non meno di sei ore settimanali, in conformità dell'orario che viene, di anno in anno, stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia.

     I professori-direttori possono affidare una parte dell'insegnamento al personale assistente e tecnico sotto la propria responsabilità.

     Essi hanno l'obbligo di inviare al rettore dell'università, per l'esame da parte della facoltà di medicina e chirurgia, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il programma delle lezioni che intendono svolgere e, alla chiusura dell'anno medesimo, il registro con gli argomenti delle lezioni impartite.

 

          Art. 13.

     Il professore-direttore, sia di ruolo che incaricato, di scuola di ostetricia autonoma, dirige a titolo gratuito, anche quale primario, il reparto ostetrico-ginecologico presso il quale la scuola è costituita.

 

          Art. 14.

     I professori-direttori di ruolo di scuole di ostetricia autonome possono essere chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore-direttore di scuole di ostetricia.

     Essi saranno, altresì, chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di aiuto e di assistente presso le scuole autonome di ostetricia.

 

          Art. 15.

     Alle sedute dei consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, per la trattazione di argomenti relativi alle scuole sottoposte alla vigilanza delle facoltà medesime, prendono parte i professori-direttori di ruolo delle scuole stesse.

     I professori-direttori incaricati delle predette scuole prendono parte soltanto alle sedute in cui si tratti di argomenti relativi alla determinazione dei programmi e degli orari.

 

          Art. 16.

     Per la nomina ad aiuto e assistente nelle scuole di ostetricia autonome vengono banditi concorsi nazionali con le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73. La nomina può, peraltro, avvenire anche mediante scelta fra coloro che ai sensi della legge medesima siano stati compresi nell'elenco dei vincitori di concorso nazionale per assistenti presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie.

     La nomina dell'aiuto e dell'assistente è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione.

     Durante la vacanza dei posti relativi il consiglio di amministrazione della scuola può effettuare la nomina, su proposta del professore-direttore, a titolo di provvisorio incarico.

     Oltre agli aiuti e assistenti retribuiti, possono essere nominati aiuti e assistenti volontari.

 

          Art. 17.

     La nomina e la conferma delle ostetriche maestre e delle ostetriche assistenti e del personale subalterno nelle scuole autonome è deliberata, su proposta del professore-direttore della scuola, dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme vigenti per il personale tecnico e per quello subalterno dell'università che esercita la vigilanza.

     Peraltro la nomina e la conferma di detto personale, qualora trattisi di provvedere a posti a carico del bilancio dello Stato, vengono disposte con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

     Il limite di età è fissato al quarantesimo anno; tale limite può essere superato qualora si tratti di ostetriche che siano in servizio di ruolo presso altre scuole di ostetricia.

 

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

 

          Art. 18.

     Il piano di studi del corso triennale per il diploma di ostetricia comprende:

     1) Nel primo anno:

     Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia generale.

     Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale femminile con speciale riguardo alla gravidanza, al parto, al puerperio, all'allattamento.

     Nozioni elementari di igiene, di patologia generale.

     Nozioni di tecnica assistenziale infermieristica.

     Cultura religiosa e morale.

     Le allieve che non desiderino seguire le nozioni di cultura religiosa debbono farne domanda scritta al direttore della scuola.

     2) Nel secondo anno:

     Patologia della gravidanza, del parto, del puerperio, del neonato, dell'allattamento.

     Nozioni di patologia dell'apparato genitale femminile, con speciale riguardo alla sterilità, alle infezioni, ai tumori.

     Puericultura.

     Doveri della ostetrica verso le autorità civili, giudiziarie ed ecclesiastiche.

     L'insegnamento è teorico e pratico e va integrato nel corso dell'anno scolastico con dei turni di internato nella scuola non inferiore complessivamente a due mesi.

     3) Nel terzo anno:

     Insegnamento clinico di ostetricia e ginecologia.

     Insegnamento dell'igiene infantile.

     Provvidenze giuridiche e sociali per la protezione della madre e del fanciullo.

     Esercitazioni pratiche per la preparazione asettica ed antisettica nel parto, normale o patologico, e per le operazioni ginecologiche.

     Principali soccorsi di urgenza: le iniezioni ipodermiche, le fasciature, la somministrazione dei farmaci.

     L'insegnamento ha carattere pratico e deve essere integrato, nel corso dell'anno scolastico, da un internato nella scuola non inferiore a sei mesi prima dell'ammissione all'esame di diploma.

 

          Art. 19.

     Entro il primo anno le allieve devono compiere presso istituti ospedalieri o clinici dei periodi d'internato non inferiore a due mesi per completare la preparazione pratica di assistenza infermieristica; nel secondo anno esse devono, poi, compiere almeno tre mesi di servizio in istituti pediatrici e di puericultura.

     Detti istituti debbono essere riconosciuti idonei dalle facoltà alle quali le singole scuole sono annesse o alla cui vigilanza sono sottoposte.

 

          Art. 20.

     In tutte le scuole di ostetricia possono essere tenuti durante l'anno scolastico dei brevi corsi pratici di aggiornamento soltanto per ostetriche diplomate, per metterle al corrente dei progressi in tema di assistenza al parto e al neonato e di profilassi delle infezioni.

     Alle ostetriche che abbiano frequentato detti corsi è rilasciato un attestato speciale, che viene firmato, oltre che dal professore-direttore della scuola, dal direttore amministrativo della università cui la scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta.

 

          Art. 21.

     Nelle scuole di ostetricia può inoltre essere tenuto, subordinatamente alle possibilità e alle esigenze del corso normale di studi, un corso di perfezionamento della durata di un intero anno scolastico per le ostetriche diplomate, previo parere della facoltà di medicina e chirurgia ed autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale, da concedersi anno per anno.

     Il numero delle ostetriche che possono essere ammesse al corso è fissato col manifesto che indice il corso.

     Le iscritte hanno insegnamenti particolari al letto delle gestanti e nelle sale da parto e possono fruire dell'internato nell'istituto compatibilmente con le necessità dei turni delle allieve, coadiuvando le ostetriche assistenti secondo disposizioni impartite dal direttore.

     Alla fine del corso è rilasciato un diploma di perfezionamento alle iscritte che lo abbiano regolarmente frequentato e abbiano superato un esame clinico di esercitazioni dinanzi ad una commissione nominata secondo le norme stabilite per l'esame di diploma di ostetricia.

 

Capo IV

ALUNNE

 

          Art. 22.

     Nelle scuole di ostetricia le iscrizioni si aprono il 1° settembre e si chiudono il 25 ottobre.

     Le lezioni cominciano il 29 ottobre e terminano il 15 giugno.

 

          Art. 23.

     Le aspiranti all'iscrizione alle scuole di ostetricia debbono presentare al direttore della scuola domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

     a) certificato scolastico relativo al titolo di studio, di cui l'aspirante è in possesso a norma dell'art. 13, comma primo, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128;

     b) certificato di nascita;

     c) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante sia di sana costituzione fisica e non affetta da imperfezioni che la rendano deforme e non atta all'esercizio della professione;

     d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune dove l'aspirante ha dimorato nell'ultimo biennio;

     e) certificato penale negativo di data non anteriore a tre mesi;

     f) certificato di subìta vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

     g) quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione, della prima rata della tassa d'iscrizione e della sopratassa di esami.

 

          Art. 24.

     Le domande d'iscrizione al corso successivo al primo debbono essere corredate della quietanza di pagamento della prima rata della tassa d'iscrizione e della prima rata della sopratassa di esami.

     Le domande d'iscrizione ai corsi pratici o di perfezionamento per ostetriche diplomate debbono essere corredate della quietanza di pagamento della prima rata della tassa d'iscrizione.

 

          Art. 25.

     All'atto dell'iscrizione ciascuna allieva riceve un libretto che deve presentare alla firma del professore-direttore e restituire firmato alla segreteria entro quindici giorni.

     La segreteria annota nel registro della carriera scolastica la firma apposta dal professore-direttore e restituisce il libretto all'allieva.

     Nella prima quindicina di giugno l'allieva, dopo aver ottenuto dal professore-direttore la firma di frequenza, riporta il libretto alla segreteria, la quale vi annota il pagamento delle tasse e sopratasse e vi registra, poi, l'esito degli esami.

 

          Art. 26.

     Il professore-direttore si accerta della diligenza dell'allieva nel modo che ritiene più opportuno e può negarle l'ammissione all'esame se essa durante l'anno abbia mancato di assiduità e diligenza.

 

          Art. 27.

     Su tutte le domande concernenti la carriera scolastica delle allieve provvede il professore-direttore della scuola.

     Contro i provvedimenti del professore-direttore l'allieva può ricorrere al rettore dell'università cui la scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta. Il rettore provvede sul ricorso, sentita, ove lo ritenga, la facoltà medico-chirurgica, ed il suo provvedimento è definitivo.

 

          Art. 28.

     L'allieva può trasferirsi da una ad altra scuola, presentandone domanda al professore-direttore non oltre il 31 dicembre. Trascorsa tale data il congedo può essere concesso solo in via eccezionale quando il professore-direttore ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.

     Il professore-direttore della scuola, se riconosce giustificati i motivi, accorda il trasferimento e trasmette copia conforme della carriera scolastica della richiedente al direttore della scuola cui l'allieva desidera trasferirsi.

 

Capo V

ESAMI

 

          Art. 29.

     Gli esami annuali e di diploma si dànno in due sessioni; quella estiva, che ha inizio nella seconda quindicina di giugno, e quella autunnale, che ha inizio nella seconda quindicina di ottobre.

 

          Art. 30.

     Alla fine del primo e del secondo anno le allieve debbono superare un esame scritto ed orale sul programma impartito nell'anno.

     Nella prova scritta le allieve debbono, in un tempo non superiore alle sei ore, svolgere un tema scelto dalla commissione su programma svolto nell'anno.

     La prova orale è pubblica e verte sopra tutta la materia svolta durante l'anno.

     Terminato l'esame e allontanato il pubblico, la commissione delibera prima sull'idoneità, poi sui punti di merito.

     Ogni membro della commissione dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

     Le votazioni della prova scritta e della prova orale sono riassunte in unico punto.

     L'allieva che non abbia ottenuta l'idoneità s'intende riprovata.

 

          Art. 31.

     Alla fine del terzo anno le allieve sostengono l'esame di diploma che consiste nella discussione di due storie cliniche presentate dall'allieva su casi osservati durante il corso e in una prova orale pubblica su tutta la materia svolta nel triennio.

     L'esame di diploma non può essere sostenuto più di tre volte.

 

          Art. 32.

     Le commissioni per gli esami annuali e per gli esami di diploma sono nominate dal rettore dell'università cui la scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta, su proposta della facoltà medico-chirurgica.

     Per gli esami annuali la commissione è costituita del professore-direttore della scuola che ne ha la presidenza, e di un professore ufficiale della facoltà e di un libero docente o cultore della materia.

     Per l'esame di diploma la commissione è composta del professore-direttore della scuola, che la presiede, di un professore o di un libero docente della facoltà o cultore della materia, del medico provinciale e di un medico chirurgo scelto dalla facoltà in una terna proposta dal sindacato professionale medico e che sia specializzato in ostetricia e ginecologia.

     Della commissione per gli esami del 2° anno e di quella per gli esami di diploma deve far parte il professore ufficiale o un libero docente di pediatria.

 

          Art. 33.

     I diplomi sono firmati dal rettore dell'università cui la scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta, dal professore-direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'università.

 

          Art. 34.

     I certificati, copie, estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica delle alunne debbono essere rilasciati in conformità delle leggi sul bollo. Nelle scuole autonome debbono essere sottoscritti dal professore-direttore; in quelle annesse alle cliniche ostetriche e ginecologiche debbono essere conformi alle disposizioni vigenti per le università.

 

          Art. 35.

     I professori-direttori delle scuole autonome, compiuti gli esami, trasmettono al rettore dell'università, alla cui vigilanza la scuola è sottoposta, i processi verbali insieme con i lavori scritti.

 

          Art. 36.

     Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le sopratasse per esami annuali e di diploma, si pagano alla cassa dell'università, per le scuole annesse a cliniche ostetrico-ginecologiche, e alla cassa della scuola, per le altre scuole.

     La tassa di diploma si paga con cartolina vaglia intestata al procuratore del registro della città dove ha sede la scuola.

     L'allieva può ripartire il pagamento della tassa di iscrizione e della sopratassa di esami in due rate uguali: la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 31 marzo.

 

          Art. 37.

     Presso ogni scuola di ostetricia è costituita una cassa scolastica, destinata a fornire alle alunne povere e più meritevoli i mezzi per far fronte al pagamento delle tasse e delle sopratasse, secondo le norme di uno speciale regolamento che sarà per ogni scuola emanato, su proposta del professore-direttore della scuola, dal rettore dell'università cui la scuola è annessa, alla cui vigilanza la scuola è sottoposta, sentita la facoltà medico-chirurgica. Detto regolamento sarà formulato con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme generali e speciali vigenti per le casse scolastiche universitarie.

     Alla cassa scolastica sono devoluti il 10 per cento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le some con le quali la scuola crede di concorrervi a carico del proprio bilancio.

 

          Art. 38.

     L'allieva che non sia in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, né può essere iscritta al successivo anno di corso.

 

          Art. 39.

     L'allieva che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

 

Capo VI

DISCIPLINA

 

          Art. 40.

     Le punizioni che possono essere inflitte, per mancanze disciplinari, alle iscritte alle scuole di ostetricia sono le seguenti:

     1) ammonizione;

     2) sospensione dagli esami;

     3) esclusione dalla scuola per un periodo non superiore a due anni.

     L'ammonizione è fatta verbalmente dal professore-direttore della scuola.

     Le altre punizioni sono inflitte, su proposta del professore-direttore della scuola, dalla facoltà medico-chirurgica dell'università cui la scuola è annessa o alla cui vigilanza la scuola è sottoposta.

     La facoltà convocata per l'esercizio delle funzioni disciplinari, prende visione degli addebiti e dei relativi documenti, sente l'incolpata e delibera, quindi, con voto palese, sul grado, di punizione da infliggere.

     Delle punizioni disciplinari è data notizia a cura del professore-direttore della scuola al padre o al tutore dell'iscritta.

     Della punizione dell'esclusione dalla scuola è data notizia, a cura del professore-direttore, a tutte le altre scuole.

 

          Art. 41.

     Contro le punizioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo, l'interessata può ricorrere entro un mese al rettore dell'università, cui è annessa o alla cui vigilanza la scuola è sottoposta. Il rettore provvede sul ricorso, sentito il senato accademico, e il suo provvedimento è definitivo.