§ 57.4.118 – D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, sulla costituzione delle cattedre nella scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:14/05/1982
Numero:782


Sommario
Art. unico.      E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro, nella quale sono, per la scuola [...]


§ 57.4.118 – D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, sulla costituzione delle cattedre nella scuola media.

(G.U. 29 ottobre 1982, n. 299).

 

     Art. unico.

     E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro, nella quale sono, per la scuola media statale:

     a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento;

     b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonchè precisati gli obblighi d'insegnamento.

 

 

Tabella organica della scuola media

Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo

o incarichi d'insegnamento. Condizione per la istituzione delle cattedre.

Obblighi d'insegnamento

 

Materie o gruppi di materie

Condizioni per l’istituzione della cattedra. Obblighi d'insegnamento

1) Religione (1)

Un'ora settimanale di lezione per classe.

2) Italiano, storia, educazione civica, geografia

Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano nella prima classe e, la storia, l'educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà la storia, l'educazione civica e la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella seconda classe (15 ore settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno .

3) Lingua straniera

Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi .

4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali

Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso .

5) Educazione tecnica

Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali). Con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi .

6) Educazione artistica

Una cattedra ogni tre corsi, oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'istituto cui è annessa la scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico nonchè al professore di plastica dell'istituto d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal verso o di disegno geometrico e architettonico .

7) Educazione musicale

Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica, qualora l'inserimento degli alunni nel corso di teoria, solfeggio e dettato musicale o in quello di strumento musicale determini il superamento del limite previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, l'insegnamento viene affidato per incarico .

8) Educazione fisica

Due ore settimanali per classe.

 

     (1) Non costituisce cattedra.