§ 57.4.24 – D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 227.
Ammissione, con abbreviazione d'intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:05/04/1945
Numero:227


Sommario
Art. 1.      Gli alunni dei licei classici, dei licei scientifici, degli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici, e degli istituti magistrali che nello scrutinio finale [...]
Art. 2.      I candidati rimandati o respinti in esami di maturità o di abilitazione non sono ammessi a sostenere nello stesso anno altro esame dello stesso grado
Art. 3.      Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, in base al risultato delle prove, dichiarano se i candidati respinti provenienti da scuola privata o paterna [...]
Art. 4.      Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a partire dall'anno scolastico 1945-46; le altre entreranno in vigore fin dall'anno scolastico 1944-45


§ 57.4.24 – D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione d'intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonché norme sui candidati respinti.

(G.U. 24 maggio 1945, n. 62).

 

     Art. 1.

     Gli alunni dei licei classici, dei licei scientifici, degli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici, e degli istituti magistrali che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto punti in ciascuna materia, possono sostenere nelle sessioni dello stesso anno il corrispondente esame di maturità o di abilitazione. Nella sessione autunnale possono sostenere il medesimo esame i candidati che nella prima sessione degli esami di idoneità all'ultima classe abbiano riportato la votazione dianzi indicata.

     Il beneficio di sostenere con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto l'esame di maturità o di abilitazione è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di scuola governativa, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguita la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.

     Non sono concesse negli istituti d'istruzione media altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto, all'infuori di quelle indicate nei due precedenti commi.

 

          Art. 2.

     I candidati rimandati o respinti in esami di maturità o di abilitazione non sono ammessi a sostenere nello stesso anno altro esame dello stesso grado.

 

          Art. 3.

     Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, in base al risultato delle prove, dichiarano se i candidati respinti provenienti da scuola privata o paterna siano idonei o meno a frequentare l'ultima classe in scuole pubbliche. Tale dichiarazione non può essere mai pronunciata nei confronti dei candidati respinti in prima sessione. Essa non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline, e non ha altro effetto legale se non di consentire, limitatamente all'anno scolastico successivo, la frequenza in una determinata classe.

     Non è applicabile ai candidati di cui al presente articolo l'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a partire dall'anno scolastico 1945-46; le altre entreranno in vigore fin dall'anno scolastico 1944-45.