§ 57.4.20 – R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038.
Istituzione, soppressione e regificazione di istituti d'istruzione media tecnica e norme di carattere generale sulla istituzione e sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:21/09/1938
Numero:2038


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI sono istituite le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica elencati nelle tabelle A, C e D, annesse al presente decreto, viste e [...]
Art. 2.      A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI sono soppressi i regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri di Benevento, Caserta e Salerno, il [...]
Art. 3.      In applicazione dell'art. 22, ultimo comma, della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, i locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione delle scuole e degli [...]
Art. 4.      A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, l'istituto tecnico agrario pareggiato "Stanga" di Cremona è convertito in regio istituto tecnico agrario
Art. 5.      A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, sono istituite le seguenti scuole di istruzione tecnica con finalità speciali ed ordinamenti non conformi a quelli stabiliti dalla [...]
Art. 6.      I contributi a carico dello Stato e degli enti locali per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti art. 1, 2, 4 e 5 sono stabiliti nella misura indicata dalla [...]
Art. 7.      Le istituzioni e regificazioni di cui ai precedenti art. 1, 2, 4 e 5 hanno luogo con gli effetti degli art. 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889
Art. 8.      Gli oneri di cui agi art. 91 e 144 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 383, fanno carico [...]
Art. 9.      Le modalità seguite per le istituzioni e regificazioni di cui ai precedenti art. 1, 2, 4 e 5, e le norme stabilite dagli art. 6, 7 e 8 del presente decreto [...]
Art. 10.      Con regolamento speciale sugli alunni, gli esami, le tasse, potranno essere emanate norme interpretative ed integrative delle disposizioni contenute nel capo VII della [...]
Art. 11.      Il ministro per le finanze è autorizzato all'iscrizione nel bilancio del ministero dell'educazione nazionale dei fondi necessari alla esecuzione del presente decreto


§ 57.4.20 – R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038. [1]

Istituzione, soppressione e regificazione di istituti d'istruzione media tecnica e norme di carattere generale sulla istituzione e sul funzionamento degli istituti medesimi.

(G.U. 20 gennaio 1939, n. 16).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI sono istituite le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica elencati nelle tabelle A, C e D, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine nostro, dal ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze. Nelle dette tabelle sono altresì indicate, per ciascuna scuola o istituto d'istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni, le specializzazioni, gli indirizzi, specializzati ed i posti di ruolo.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI sono soppressi i regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri di Benevento, Caserta e Salerno, il regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Trento, la regia scuola tecnica commerciale e la regia scuola secondaria di avviamento a tipo commerciale annesse al regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Salerno, la regia scuola tecnica industriale con specializzazione per tecnici di calzaturifici meccanici annessa al regio istituto tecnico industriale del cuoio e derivati di Torino e la sezione per geometri del regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Velletri.

     Dalla stessa data sono istituiti:

     a) un corso superiore della sezione per geometri e due corsi inferiori completi presso il regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Benevento;

     b) un corso superiore della sezione per geometri, due corsi inferiori completi e due classi collaterali stabili presso il regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Caserta;

     c) un corso superiore della sezione per geometri, due corsi inferiori completi e tre classi collaterali stabili presso il regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Salerno;

     d) due corsi inferiori completi presso il regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Trento;

     e) una regia scuola tecnica commerciale con annessa scuola secondaria, di avviamento professionale a tipo commerciale in Salerno.

     I posti di ruolo relativi ai corsi superiori della sezione per geometri, ai corsi inferiori completi e alla regia tecnica commerciale di cui al precedente comma sono indicati nella tabella D prevista dall'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 3.

     In applicazione dell'art. 22, ultimo comma, della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, i locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione delle scuole e degli istituti soppressi col presente decreto vengono destinati alle scuole e ai corsi istituiti negli stessi comuni dal precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, l'istituto tecnico agrario pareggiato "Stanga" di Cremona è convertito in regio istituto tecnico agrario.

     All'istituto predetto continuerà ad essere annessa la scuola di meccanica agraria della fondazione "C. Beltrame".

     Il personale direttivo e insegnante che sia stato nominato nei ruoli dell'istituto pareggiato secondo le norme dei regi decreti 30 dicembre 1923-II, n. 3214; 13 ottobre 1927-V, n. 2033, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, sarà assunto in quelli governativi, sempre che sia giudicato favorevolmente nella speciale ispezione, e conserverà, agli effetti della carriera, l'anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'istituto pareggiato.

     I posti di ruolo del regio istituto tecnico agrario "Stanga" di Cremona sono indicati nella tabella B, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine nostro, dal ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, sono istituite le seguenti scuole di istruzione tecnica con finalità speciali ed ordinamenti non conformi a quelli stabiliti dalla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889:

     a) una scuola internazionale di liuteria in Cremona;

     b) un istituto industriale specializzato per la ceramica in Milano;

     c) un istituto industriale specializzato per l'ottica in Milano.

     Con successivo decreto reale, promosso dal ministro per l'educazione nazionale di concerto col ministro per le finanze ed emanato con le forme dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinate le finalità delle scuole, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, le tasse scolastiche, i diplomi che saranno rilasciati, i posti di ruolo del personale e le eventuali norme speciali di assunzione e retribuzione.

     Con decreto del nostro ministro per l'educazione nazionale saranno stabiliti gli orari e i programmi per le predette scuole.

 

          Art. 6.

     I contributi a carico dello Stato e degli enti locali per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti art. 1, 2, 4 e 5 sono stabiliti nella misura indicata dalla tabella E annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine nostro dal ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

     I contributi degli enti locali indicati nella predetta tabella E verranno corrisposti direttamente alle scuole interessate in rate semestrali posticipate.

     A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII anche i contributi dovuti da enti o privati, a norma degli statuti delle scuole e degli istituti d'istruzione media tecnica già esistenti, saranno versati direttamente alle scuole interessate, in rate semestrali posticipate.

     In caso di inadempienza degli enti nei versamenti dei contributi di cui ai precedenti commi, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interessi di mora, a meno che non si tratti dei consigli provinciali delle corporazioni per i quali potrà provvedere solo il ministero delle corporazioni.

 

          Art. 7.

     Le istituzioni e regificazioni di cui ai precedenti art. 1, 2, 4 e 5 hanno luogo con gli effetti degli art. 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

     Con decreto del ministro per l'educazione nazionale è stabilita la composizione dei consigli di amministrazione delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica istituiti o regificati col presente decreto.

 

          Art. 8.

     Gli oneri di cui agi art. 91 e 144 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 383, fanno carico rispettivamente ai comuni e alle province nelle cui circoscrizioni vengono, col presente decreto, istituite o regificate scuole o istituti di istruzione tecnica.

 

          Art. 9.

     Le modalità seguite per le istituzioni e regificazioni di cui ai precedenti art. 1, 2, 4 e 5, e le norme stabilite dagli art. 6, 7 e 8 del presente decreto sostituiscono, a tutti gli effetti, gli statuti previsti dalla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

     Analogamente sia per le istituzioni che per le regificazioni che avranno luogo posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il decreto reale d'istituzione o regificazione, da emanarsi coll'osservanza delle modalità e delle norme richiamate nel precedente comma, sostituirà, a tutti gli effetti, lo statuto previsto dalla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

     Alla istituzione e regificazione, nello stesso anno, di scuole conformi ai tipi specificati nell'art. 4 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, si potrà provvedere anche con unico decreto reale promosso dal ministro per la educazione nazionale di concerto coi ministri per l'interno e per le finanze e con quelli degli altri dicasteri eventualmente interessati.

     Alla istituzione di scuole aventi finalità ed ordinamento speciali si potrà provvedere mediante decreto reale promosso dal ministro per la educazione nazionale di concerto coi ministri per l'interno e per le finanze e con quelli degli altri dicasteri eventualmente interessati; il decreto dovrà contenere, oltre alla indicazione dei contributi assegnati alle scuole e degli oneri assunti dagli enti locali, anche le altre indicazioni specificate nel secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Con regolamento speciale sugli alunni, gli esami, le tasse, potranno essere emanate norme interpretative ed integrative delle disposizioni contenute nel capo VII della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

     Le materie d'insegnamento nelle scuole d'istruzione media tecnica potranno essere determinate con decreto reale promosso dal ministro per l'educazione nazionale. Per le predette scuole e per quelle aventi finalità ed ordinamento speciali, gli orari e i programmi delle materie di insegnamento e delle esercitazioni pratiche saranno stabiliti con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

 

          Art. 11.

     Il ministro per le finanze è autorizzato all'iscrizione nel bilancio del ministero dell'educazione nazionale dei fondi necessari alla esecuzione del presente decreto.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Convertito in legge dalla L. 2 giugno 1939, n. 739. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.