§ 57.4.5 – R.D. 6 giugno 1925, n. 1084.
Regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:06/06/1925
Numero:1084


Sommario
Art. 1.      Possono aprire al pubblico istituti privati d'istruzione media, oltre i cittadini italiani aventi i requisiti prescritti dalla legge, anche gli enti morali legalmente [...]
Art. 2.      Gli stranieri, che da almeno tre anni risiedano in Italia, possono essere autorizzati dal ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello degli esteri, su [...]
Art. 3.      Le domande di coloro che intendono aprire un istituto di istruzione media devono essere redatte in carta legale e corredate dei seguenti documenti, debitamente [...]
Art. 4.      Il provveditore agli studi accerta, personalmente o per mezzo di un suo delegato, l'idoneità dei locali e l'esistenza di ogni altra condizione richiesta per l'apertura [...]
Art. 5.      Le spese per l'ispezione ai locali di cui al precedente articolo sono a carico delle persone o degli enti interessati all'apertura o al mantenimento delle scuole
Art. 6.      Le visite e le ispezioni che il provveditore agli studi o le persone delegate dal ministro o dal provveditore compiano per accertare il regolare funzionamento [...]
Art. 7.      Coloro che non siano provveduti del titolo legale di abilitazione, purchè possiedano altri titoli conseguiti in scuole governative o costituenti per se stessi ente [...]
Art. 8.      Presso gli istituti privati d'istruzione media debbono esser tenuti appositi registri per i professori e per gli alunni, conformi al modello che sarà stabilito dal [...]
Art. 9.      La persona o l'ente cui sia stata negata l'autorizzazione ad aprire un istituto può richiedere, entro trenta giorni dalla notificazione, che i motivi dell'opposizione [...]
Art. 10.      Contro il giudizio della giunta per l'istruzione media è ammesso, entro giorni quindici dalla data della comunicazione, il ricorso al ministro della pubblica istruzione, [...]
Art. 11.      Le amministrazioni ed i privati, che mantengono istituti di istruzione media, hanno l'obbligo di comunicare al provveditore agli studi, entro quindici giorni, le [...]
Art. 12.      Nel Bollettino Ufficiale del ministero della pubblica istruzione è pubblicata la notizia degli istituti privati, di cui sia stata decretata la chiusura, con [...]
Art. 13.      Le norme contenute negli articoli precedenti valgono indistintamente per tutti gli istituti d'istruzione media che non siano regi nè pareggiati ai regi, anche se siano [...]
Art. 14.      Nei casi di violazione di cui all'art. 117 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il provveditore agli studi denuncia i trasgressori all'autorità di pubblica [...]
Art. 15.      Il provveditore agli studi invia al ministero della pubblica istruzione, entro il gennaio, l'elenco degli istituti di chi ha autorizzato l'apertura e il numero degli [...]
Art. 16.      Possono essere pareggiati ai regi, per il valore legale degli studi che vi si compiano, gli istituti d'istruzione media aventi, per se stessi, carattere di enti morali o [...]
Art. 17.      La sede dell'istituto deve essere adatta e rispondente, nei riguardi dell'igiene e del decoro, a tutte le esigenze proprie ad un istituto di educazione e di istruzione; [...]
Art. 18.      L'arredamento degli uffici (direzione, biblioteca, sala dei professori, segreteria), dei gabinetti e delle aule scolastiche deve essere, per ogni rispetto, adatto e [...]
Art. 19.      Nell'istituto deve essere compiutamente impartito l'insegnamento delle materie prescritte per i corrispondenti istituti regi, secondo l'ordine e i limiti dei programmi [...]
Art. 20.      Dalla data del pareggiamento gli enti hanno facoltà di imporre i diversi tipi di tasse scolastiche stabilite per i corrispondenti regi istituti medi, in misura non [...]
Art. 21.      Non può insegnare nè come titolare nè come supplente in un istituto medio pareggiato chi non sia munito degli stessi titoli che si richiedono per lo stesso insegnamento [...]
Art. 22.      Il numero delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di ruolo devono essere uguali a quello dell'istituto regio d'identico tipo e grado, ed ogni insegnamento [...]
Art. 23.      Con apposito regolamento da approvarsi nelle forme di legge, l'ente, che mantiene la scuola, deve stabilire gli stipendi e le retribuzioni del personale direttivo ed [...]
Art. 24.      Le domande per il pareggiamento debbono essere presentate non oltre il mese di gennaio al provveditore agli studi corredate dai seguenti documenti
Art. 25.      Il provveditore agli studi, accertata la regolare documentazione dell'istanza, promuove su di essa il parere della giunta per l'istruzione media, e, se questo è [...]
Art. 26.      Quando il risultato della ispezione sia favorevole, o quando siano stati rimossi tutti gli inconvenienti rilevati dall'ispezione, il provveditore agli studi trasmette la [...]
Art. 27.      Il pareggiamento è concesso con decreto ministeriale, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del ministero della pubblica istruzione
Art. 28.      Un istituto pareggiato non può essere ceduto da uno ad altro ente senza
Art. 29.      Il pareggiamento può essere sospeso o revocato dal ministro della pubblica istruzione, sentita la giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione, quando consti [...]
Art. 30.      Per la nomina a professore di ruolo negli istituti medi pareggiati occorrono gli stessi requisiti richiesti per la nomina a professore di ruolo nei corrispondenti [...]
Art. 31.      Le amministrazioni degli enti, che mantengono istituti pareggiati, debbono notificare al provveditore, entro cinque giorni, le vacanze nei posti di preside o di [...]
Art. 32.      Alle cattedre vacanti le amministrazioni provvedono o per concorso per titoli ed esami o per chiamata a norma degli articoli 106 del regio decreto 6 maggio 1923, n. [...]
Art. 33.      Il concorso è indetto dall'amministrazione dell'ente non più tardi del 1° maggio
Art. 34.      L'amministrazione, che intende bandire un concorso, trasmette in duplice copia, non più tardi del 1° aprile, la deliberazione con lo schema del relativo manifesto al [...]
Art. 35.      Il bando di concorso indica la sede e il tipo dell'istituto, la materia o le materie d'insegnamento, lo stipendio che sarà corrisposto al professore all'atto della [...]
Art. 36.      Al bando di concorso deve essere data ampia pubblicità a cura dell'ente che mantiene la scuola
Art. 37.      Per la documentazione dell'istanza e per l'ammissione ai concorsi a cattedre di istituti pareggiati valgono le norme prescritte per i concorsi a cattedre di istituti [...]
Art. 38.      Il richiedente escluso dal concorso può ricorrere al provveditore agli studi e contro la decisione di quest'ultimo al ministro della pubblica istruzione
Art. 39.      La commissione giudicatrice del concorso è costituita non oltre il 15 luglio di due commissari nominati dal provveditore agli studi e di un terzo commissario nominato [...]
Art. 40.      Le operazioni del concorso si svolgono presso la sede del provveditorato agli studi o in altra scelta dal provveditore secondo le norme, in quanto siano applicabili, [...]
Art. 41.      La vigilanza, nelle prove scritte o grafiche del concorso, è affidata alla commissione giudicatrice
Art. 42.      La commissione giudicatrice stabilisce la graduatoria degli eleggibili, comprendendovi in ordine di merito coloro che abbiano conseguito una votazione complessiva non [...]
Art. 43.      Il presidente della commissione comunica la graduatoria al provveditore agli studi, accompagnandola con una copia dei verbali e con una relazione riassuntiva
Art. 44.      Il provveditore agli studi esamina la regolarità delle operazioni del concorso e la legittimità dei criteri seguìti; approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali [...]
Art. 45.      Divenuta definitiva la graduatoria, il consiglio comunale, se la scuola sia comunale, il consiglio provinciale, se la scuola sia provinciale, il consiglio di [...]
Art. 46.      In caso di rinuncia del primo graduato o di successive vacanze della stessa cattedra o di cattedre di egual materia in istituto di pari grado, soltanto se verificatesi [...]
Art. 47.      Copia delle deliberazioni di nomina degli enti che mantengono istituti pareggiati d'istruzione media deve essere trasmessa entro quindici giorni per l'approvazione al [...]
Art. 48.      Contro la graduatoria o la mancata nomina i concorrenti possono ricorrere alla giunta per l'istruzione media entro venti giorni dalla data del deposito o della [...]
Art. 49.      Se non si presentino candidati o se nessuno dei candidati sia ammesso al concorso o risulti eleggibile, l'amministrazione dell'ente provvede con supplenze alle cattedre [...]
Art. 50.      Nei concorsi per titoli all'ufficio di preside in istituti medi pareggiati, i componenti delle commissioni giudicatrici debbono essere scelti tra i professori stabili e [...]
Art. 51.      Ai componenti delle commissioni giudicatrici spettano, a carico degli enti che mantengono le scuole, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di soggiorno che [...]
Art. 52.      Le nomine hanno effetto, di regola, dalla data stabilita nella relativa deliberazione
Art. 53.      Il professore, che abbia ottenuto il posto per concorso, è nominato per un triennio di prova col grado di straordinario
Art. 54.      Per le interruzioni di servizio, agli effetti del periodo di prova, valgono le norme stesse che sono in vigore per i professori dei regi istituti d'istruzione media
Art. 55.      Il professore straordinario è sottoposto a due ispezioni da eseguirsi, una durante il secondo anno e l'altra durante il terzo anno di prova
Art. 56.      Le ispezioni sono ordinate dal provveditore agli studi e affidate a persona scelta nell'albo degli ispettori esistente presso il regio provveditorato agli studi
Art. 57.      Le relazioni sono trasmesse al provveditore agli studi, il quale ne comunica subito le conclusioni all'amministrazione dell'ente e, per mezzo del preside, al professore [...]
Art. 58.      Compiuto il triennio, il professore straordinario dichiarato promovibile acquista diritto alla stabilità, ed ottiene nome e grado di ordinario
Art. 59.      Qualora il risultato della prima o della seconda ispezione, di cui all'art. 56, non sia favorevole, il professore straordinario è dichiarato licenziato, con [...]
Art. 60.      La deliberazione di cui al precedente articolo deve essere notificata per mezzo del preside al professore e comunicata al provveditore agli studi
Art. 61.      La chiamata di un professore da un istituto regio ad un istituto pareggiato o da un altro istituto pareggiato non può aver luogo che per la cattedra stessa e col [...]
Art. 62.      Nel caso previsto dal precedente articolo il professore ordinario conserva la stabilità e lo straordinario continua il periodo di prova
Art. 63.      Il professore ordinario che per sopravvenuta incapacità fisica o intellettuale o morale non sia più adatto a prestare proficuo servizio, può essere licenziato, in [...]
Art. 64.      I motivi del licenziamento, di cui all'articolo precedente, dovranno risultare da apposita ispezione governativa. Nel caso di malattia, il professore sarà sottoposto ad [...]
Art. 65.      L'ente che intende valersi della facoltà del licenziamento deve comunicare i motivi all'interessato, al quale fissa un termine non inferiore a dieci giorni per [...]
Art. 66.      Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, l'ente, per mezzo del provveditore agli studi, trasmette gli atti alla giunta per l'istruzione media, la quale [...]
Art. 67.      Non può farsi luogo a licenziamento, quando il parere di cui all'articolo precedente sia contrario
Art. 68.      I professori di ruolo di un istituto, il cui pareggiamento sia stato revocato, hanno diritto ad essere mantenuti o riassunti in servizio, con tutti i diritti acquisiti, [...]
Art. 69.      Nella sistemazione di cui all'articolo precedente fra due o più insegnanti, aventi un pari titolo di abilitazione, deve essere preferito chi occupi una cattedra di un [...]
Art. 70.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 68 e 69 non si applicano ai presidi e ai professori, che siano ritenuti responsabili dei fatti che determinarono la revoca [...]
Art. 71.      Le norme precedenti si applicano anche nel caso di soppressione di istituti pareggiati deliberata per mera volontà degli enti dai quali dipendono
Art. 72.      Agli effetti di cui all'art. 109 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per le punizioni disciplinari a carico dei presidi e dei professori delle scuole pareggiate si [...]
Art. 73.      I professori degli istituti pareggiati hanno gli stessi obblighi di orario dei professori dei corrispondenti istituti regi
Art. 74.      L'ente deve corrispondere gli stipendi e le retribuzioni alle scadenze normali
Art. 75.      Il professore di ruolo di istituto pareggiato può essere autorizzato dal provveditore agli studi a tenere per incarico o per supplenza altri insegnamenti per i quali sia [...]
Art. 76.      Nessuna classe d'istituto pareggiato può avere più di trentacinque alunni
Art. 77.      Gli insegnamenti nelle classi aggiunte sono affidati per incarico dal preside agli insegnanti della scuola regolarmente abilitati e distribuiti possibilmente in misura [...]
Art. 78.      Per quanto si attiene alla inscrizione e alla disciplina degli alunni, agli scrutini ed agli esami valgono per gli istituti medi pareggiati le stesse norme che vigono [...]
Art. 79.      Nel primo anno di pareggiamento dell'istituto, gli esami di licenza debbono aver luogo sotto la vigilanza di un commissario governativo
Art. 80.      I commissari governativi vengono nominati dal provveditore agli studi, tra le persone comprese nell'albo degli ispettori esistente presso il regio provveditorato agli [...]
Art. 81.      Terminate le prove di esame, il commissario governativo trasmette al provveditore agli studi una relazione intorno allo svolgimento degli esami medesimi, all'andamento [...]
Art. 82.      Il provveditore agli studi comunica all'ente che mantiene la scuola gli eventuali rilievi del commissario governativo e dà le occorrenti disposizioni
Art. 83.      Al commissario governativo spettano, a carico dell'amministrazione che mantiene l'istituto, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità stabilite dalle leggi per i [...]
Art. 84.      I comuni e le provincie nel chiedere la creazione di regi istituti medi o la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono garantire, all'erario, sul proprio [...]
Art. 85.      Per la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono essere osservate le due seguenti condizioni
Art. 86.      Le domande per la conversione in regi di istituti medi pareggiati e per la creazione di regi istituti medi debbono essere dirette al ministero della pubblica istruzione [...]
Art. 87.      Alle domande per la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono essere allegati, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, i seguenti documenti
Art. 88.      A corredo delle domande di creazione di regi istituti medi debbono essere uniti oltre quelli di cui all'art. 86
Art. 89.      Il provveditore agli studi, verificata la regolarità della domanda e dei documenti, interpella la giunta per l'istruzione media e, se questa si pronunci favorevolmente, [...]
Art. 90.      Se l'ispezione abbia dato favorevoli risultati oppure siano stati eliminati gli inconvenienti e colmante le deficienze in essa accertate, e sia regolare e compiuta la [...]
Art. 91.      Il ministero giudica, anzitutto, della opportunità del provvedimento
Art. 92.      Nel caso che si riconosca l'opportunità di convertire in regio un istituto pareggiato, il ministero notifica all'ente richiedente quali professori siano in condizione di [...]
Art. 93.      Alla conversione in regi di istituti medi pareggiati si provvede con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze
Art. 94.      Alla creazione di nuovi istituti si provvede con decreto reale su proposta degli stessi ministri della pubblica istruzione e delle finanze, solo quando si tratti di [...]
Art. 95.      Il decreto reale con cui si dispone la creazione di un nuovo istituto medio, nei casi previsti dal precedente articolo o la conversione in regio di un istituto [...]
Art. 96.      Se la domanda di creazione o di conversione sia stata presentata al regio provveditore dopo il 31 gennaio o sia pervenuta al ministero, qualunque ne sia il motivo, dopo [...]
Art. 97.      L'ente, che ha domandato la conversione o la creazione di un istituto medio, provvede, appena ricevuto l'invito, a rilasciare all'agente delle riscossioni delle imposte [...]
Art. 98.      L'annuo contributo, di cui all'articolo precedente, deve essere garantito a norma del regio decreto 11 marzo 1923, n. 685
Art. 99.      In caso di conversione in regi di istituti medi pareggiati sono assunti in servizio dello Stato, in istituti di pari ordine e grado, i professori dell'istituto, che, [...]
Art. 100.      I presidi di istituti medi pareggiati passano, come tali, nei ruoli governativi, in caso di conversione degli istituti ai quali appartengono, purchè possiedano i [...]
Art. 101.      Non sono assunti in servizio dello Stato i professori che non si trovano presenti nell'istituto al momento in cui si fa l'ispezione, salvo il caso di legittimo [...]
Art. 102.      I professori straordinari di istituti pareggiati, che siano passati, per effetto di conversione, al servizio dello Stato, compiono nei ruoli governativi il periodo di [...]
Art. 103.      Dopo un anno di prova favorevole diventa pure definitivo il passaggio nei ruoli governativi dei presidi di istituti medi regificati, ai quali è riconosciuto utile [...]
Art. 104.      I presidi e i professori assunti in servizio dello Stato, a norma dei precedenti articoli, non hanno diritto di rimanere nello stesso istituto o nella stessa sede; [...]
Art. 105.      Nel caso di conversione in regio di istituto medio pareggiato se il personale di segreteria, assistente, e subalterno debba essere, nell'istituto regio, a carico dello [...]
Art. 106.      Gli istituti medi d'istruzione così regi come pareggiati possono essere trasformati in altri istituti medi d'istruzione del medesimo grado, fatta eccezione per i ginnasi [...]
Art. 107.      Le amministrazioni locali e quelle degli enti interessati al mantenimento debbono presentare la domanda per la trasformazione dell'istituto al provveditore agli studi [...]
Art. 108.      Il provveditore agli studi, assunte le necessarie informazioni e fatta ispezionare la scuola da trasformare, trasmette gli atti alla giunta per l'istruzione media [...]
Art. 109.      Se la giunta per l'istruzione media esprima parere favorevole alla trasformazione, il provveditore agli studi entro il mese di marzo invia l'istanza con gli altri [...]
Art. 110.      Il ministero della pubblica istruzione giudica dell'opportunità del provvedimento e, a seconda dei casi, accoglie o rigetta la domanda
Art. 111.      Alla trasformazione di un regio istituto medio si provvede con decreto reale, che ha effetto dal 1° ottobre successivo alla sua data
Art. 112.      Nel caso di istituto medio pareggiato trasformato in altro istituto medio, la conferma del pareggiamento al nuovo istituto è concessa con decreto ministeriale, che ha [...]
Art. 113.      Il personale insegnante degli istituti regi trasformati, che non trovi posto in altri istituti di pari ordine e grado, è temporaneamente destinato ad altri istituti di [...]
Art. 114.      I professori degli istituti pareggiati, trasformati, sono destinati, tenuto conto dei titoli di studio, previo parere favorevole della giunta per l'istruzione media, [...]
Art. 115.      Il personale, di cui al precedente articolo, che non possa essere assunto in servizio per deficienza di cattedre è collocato a riposo col trattamento previsto dagli [...]
Art. 116.      Agli effetti dell'art. 113, n. 1, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, coloro che presentemente insegnino in scuole private, e non siano provveduti del titolo [...]
Art. 117.      Negli istituti medi, pareggiati prima della pubblicazione del presente regolamento, la nomina per chiamata da un altro istituto pareggiato può avvenire anche quando il [...]
Art. 118.      Negli istituti medi pareggiati non si fa luogo alla separazione degli insegnamenti delle cattedre abbinate prevista dall'art. 45 del regio decreto 26 giugno 1923, n. [...]
Art. 119.      Nel caso che gli enti rinuncino a valersi della facoltà di separazione ricordata nel precedente articolo, le cattedre abbinate sono affidate ai professori di ruolo già [...]
Art. 120.      Sino ad un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento il ministero della pubblica istruzione ha facoltà di fissare termini diversi da quelli stabiliti [...]
Art. 121.      La disposizione dell'art. 112 si applica, sino al termine di un biennio dall'entrata in vigore di questo regolamento, anche in favore degli istituti che abbiano [...]
Art. 122.  Disposizione finale.


§ 57.4.5 – R.D. 6 giugno 1925, n. 1084.

Regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole.

(G.U. 6 luglio 1925, n. 154).

 

Titolo I

DEGLI ISTITUTI PRIVATI D'ISTRUZIONE MEDIA

 

     Art. 1.

     Possono aprire al pubblico istituti privati d'istruzione media, oltre i cittadini italiani aventi i requisiti prescritti dalla legge, anche gli enti morali legalmente riconosciuti.

     Ai fini di cui al precedente comma sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità.

 

          Art. 2.

     Gli stranieri, che da almeno tre anni risiedano in Italia, possono essere autorizzati dal ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello degli esteri, su parere del prefetto della provincia, ad aprire istituti d'istruzione media per cittadini di determinati Stati stranieri e, normalmente, a condizione di reciprocità.

 

          Art. 3.

     Le domande di coloro che intendono aprire un istituto di istruzione media devono essere redatte in carta legale e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati, relativi al richiedente:

     1°) atto di nascita;

     2°) certificato di cittadinanza italiana;

     3°) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

     4°) certificato di moralità, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato dai sindaci di quei comuni ove il richiedente ebbe residenza nell'ultimo triennio.

     Ai suddetti documenti devono essere uniti:

     a) i programmi dei corsi d'insegnamento con l'indicazione della durata di essi, della misura delle tasse o rette d'inscrizione e di quanto altro il richiedente reputi utile ad illustrare il carattere e i fini dell'istituto;

     b) l'elenco dei professori e i titoli di cui ciascuno di essi sia provveduto;

     c) la pianta dei locali disegnata e firmata da un tecnico.

     Gli enti morali legalmente riconosciuti dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere a), b), c).

 

          Art. 4.

     Il provveditore agli studi accerta, personalmente o per mezzo di un suo delegato, l'idoneità dei locali e l'esistenza di ogni altra condizione richiesta per l'apertura dell'istituto.

 

          Art. 5.

     Le spese per l'ispezione ai locali di cui al precedente articolo sono a carico delle persone o degli enti interessati all'apertura o al mantenimento delle scuole.

     A tal uopo il provveditore agli studi determina, caso per caso, l'ammontare approssimativo della occorrente spesa, che sarà anticipato con vaglia postale intestato al provveditore medesimo, il quale, eseguita la visita ai locali e liquidate le indennità, restituisce a chi fece il deposito la somma eventualmente sopravanzata.

 

          Art. 6.

     Le visite e le ispezioni che il provveditore agli studi o le persone delegate dal ministro o dal provveditore compiano per accertare il regolare funzionamento dell'istituto sono a carico del bilancio del ministero della pubblica istruzione.

     Il provveditore non può disporre le visite di cui al precedente comma se non abbia ottenuta la preventiva autorizzazione dal ministero.

 

          Art. 7.

     Coloro che non siano provveduti del titolo legale di abilitazione, purchè possiedano altri titoli conseguiti in scuole governative o costituenti per se stessi ente morale, o dipendenti comunque da enti morali, possono chiedere la dichiarazione di equipollenza dei loro titoli, ai fini dell'insegnamento medio in istituti privati.

     Il ministro decide sulle anzidette domande, sentito il parere della giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

          Art. 8.

     Presso gli istituti privati d'istruzione media debbono esser tenuti appositi registri per i professori e per gli alunni, conformi al modello che sarà stabilito dal ministero della pubblica istruzione.

     Alla fine di ciascun anno scolastico, e non oltre il 15 agosto, un estratto dei registri medesimi è trasmesso al provveditore agli studi, il quale, peraltro, può richiedere tale estratto anche durante l'anno scolastico.

 

          Art. 9.

     La persona o l'ente cui sia stata negata l'autorizzazione ad aprire un istituto può richiedere, entro trenta giorni dalla notificazione, che i motivi dell'opposizione siano sottoposti al giudizio della giunta per l'istruzione media.

 

          Art. 10.

     Contro il giudizio della giunta per l'istruzione media è ammesso, entro giorni quindici dalla data della comunicazione, il ricorso al ministro della pubblica istruzione, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il parere della giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

     La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

 

          Art. 11.

     Le amministrazioni ed i privati, che mantengono istituti di istruzione media, hanno l'obbligo di comunicare al provveditore agli studi, entro quindici giorni, le modificazioni avvenute nel personale insegnante o nei programmi di cui alla lettera a) dell'art. 3.

     Per nessun motivo si possono sospendere le lezioni, prima che sia decorso il termine di durata dei corsi notificato al pubblico od agli interessati all'atto della inscrizione di alunni.

     Parimenti è vietato di elevare, prima di tale termine, la retta stabilita all'atto dell'inscrizione o di imporre tasse non previste nei programmi di cui alla lettera a) dell'art. 3, salvo che si tratti di insegnamenti aggiunti nel corso dell'anno, dei quali sia stata data notizia al provveditore agli studi nei modi e nei termini prescritti dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Nel Bollettino Ufficiale del ministero della pubblica istruzione è pubblicata la notizia degli istituti privati, di cui sia stata decretata la chiusura, con l'indicazione del motivo.

 

          Art. 13.

     Le norme contenute negli articoli precedenti valgono indistintamente per tutti gli istituti d'istruzione media che non siano regi nè pareggiati ai regi, anche se siano aperti o si intendano aprire da comuni e provincie o da altre persone giuridiche, pubbliche o private.

 

          Art. 14.

     Nei casi di violazione di cui all'art. 117 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il provveditore agli studi denuncia i trasgressori all'autorità di pubblica sicurezza della sede dell'istituto.

 

          Art. 15.

     Il provveditore agli studi invia al ministero della pubblica istruzione, entro il gennaio, l'elenco degli istituti di chi ha autorizzato l'apertura e il numero degli alunni inscritti nei vari ordini di scuole; entro il dicembre, una breve relazione sull'andamento generale dell'istruzione privata nella propria circoscrizione.

 

Titolo II

DEGLI ISTITUTI PAREGGIATI D'ISTRUZIONE MEDIA

 

Capo I

DEI PAREGGIAMENTI

 

          Art. 16.

     Possono essere pareggiati ai regi, per il valore legale degli studi che vi si compiano, gli istituti d'istruzione media aventi, per se stessi, carattere di enti morali o che siano mantenuti da tali enti, singoli o consorziati.

     Non è consentito il pareggiamento di istituti magistrali.

     Per ottenere il pareggiamento occorre siano osservate le condizioni stabilite dai seguenti articoli.

 

          Art. 17.

     La sede dell'istituto deve essere adatta e rispondente, nei riguardi dell'igiene e del decoro, a tutte le esigenze proprie ad un istituto di educazione e di istruzione; avere aule capaci ed in numero non inferiore a quello richiesto dal tipo dell'istituto e tutti gli altri locali necessari per il normale suo ordinamento e funzionamento.

 

          Art. 18.

     L'arredamento degli uffici (direzione, biblioteca, sala dei professori, segreteria), dei gabinetti e delle aule scolastiche deve essere, per ogni rispetto, adatto e sufficiente.

     Per lo studio delle scienze fisiche e naturali, della storia e geografia, del disegno e di ogni insegnamento pratico o sperimentale, l'istituto deve essere fornito di tutto il materiale occorrente, in buono stato e rispondente alle esigenze degli studi.

     Per la conservazione e il rifornimento del materiale scientifico e didattico l'ente che mantiene l'istituto deve anticipare al preside una somma adeguata in principio di ogni anno scolastico.

 

          Art. 19.

     Nell'istituto deve essere compiutamente impartito l'insegnamento delle materie prescritte per i corrispondenti istituti regi, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali, nello stesso numero di anni e con identico orario.

     Il personale insegnante deve essere stato assunto in uno dei modi previsti dall'art. 106 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

     Per l'educazione fisica debbono osservarsi le norme stabilite dal ministero dell'istruzione pubblica e dall'ente nazionale, di cui al regio decreto 15 marzo 1923, n. 684.

 

          Art. 20.

     Dalla data del pareggiamento gli enti hanno facoltà di imporre i diversi tipi di tasse scolastiche stabilite per i corrispondenti regi istituti medi, in misura non inferiore alle stesse; fatta eccezione delle tasse di diploma che gli alunni dovranno corrispondere, nella misura normale, allo Stato.

 

          Art. 21.

     Non può insegnare nè come titolare nè come supplente in un istituto medio pareggiato chi non sia munito degli stessi titoli che si richiedono per lo stesso insegnamento nel corrispondente istituto regio.

 

          Art. 22.

     Il numero delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di ruolo devono essere uguali a quello dell'istituto regio d'identico tipo e grado, ed ogni insegnamento deve essere affidato ad un professore nominato secondo le disposizioni del presente regolamento, fatta eccezione per le scuole eventualmente sorte come private in sostituzione di scuole già pareggiate e limitatamente agli insegnanti mantenuti in servizio in virtù dell'art. 43 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

 

          Art. 23.

     Con apposito regolamento da approvarsi nelle forme di legge, l'ente, che mantiene la scuola, deve stabilire gli stipendi e le retribuzioni del personale direttivo ed insegnante.

     Al detto personale, compreso quello di segreteria e di servizio, deve essere assicurato un trattamento di quiescenza non inferiore a quello prescritto per gli impiegati dipendenti dallo stesso ente.

 

          Art. 24.

     Le domande per il pareggiamento debbono essere presentate non oltre il mese di gennaio al provveditore agli studi corredate dai seguenti documenti:

     1°) il disegno dei locali destinati alla scuola in pianta e per sezione verticale, fatto e firmato da un tecnico;

     2°) l'elenco dei mobili, del materiale scientifico distinto per insegnamenti e gabinetti, ed il catalogo dei libri della biblioteca;

     3°) i programmi didattici di ciascun insegnante, l'orario delle lezioni e l'elenco dei libri di testo adottati;

     4°) una relazione del preside sull'ordinamento dell'istituto, con l'elenco degli alunni inscritti in ciascuna classe nell'anno in corso. Se la scuola esista da più anni, alla relazione deve essere allegato l'elenco degli alunni inscritti negli anni precedenti, per non più di un quinquennio, con l'indicazione di coloro che nei diversi anni sostennero esami presso istituti regi o pareggiati e del risultato degli esami medesimi;

     5°) la copia del regolamento emanato dall'ente, con cui si determina la carriera ed il trattamento di quiescenza del personale addetto alla scuola;

     6°) la deliberazione con la quale si stabilisce che l'ente assume a proprio carico le spese necessarie per i concorsi, per la ispezione da farsi ai professori straordinari ai fini della promovibilità ad ordinari e quelle richieste per commissioni giudicatrici di esami;

     7°) l'elenco delle persone addette alla scuola, con l'indicazione degli uffici da esse occupati dentro e fuori della scuola, degli stipendi e delle rimunerazioni loro corrisposte e delle ore settimanali di servizio assegnate a ciascun ufficio;

     8°) la copia autentica dei titoli di studio posseduti dal preside e dal personale insegnante;

     9°) la copia degli atti di nomina del personale della scuola da parte dell'ente, con l'approvazione della competente autorità scolastica;

     10°) gli avvisi di concorso per le cattedre che nell'anno scolastico, in cui la domanda di pareggiamento è presentata, non siano state conferite in uno dei modi previsti dall'art. 106 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o, quanto meno, le deliberazioni approvate dall'autorità tutoria con le quali l'ente abbia stabilito di indire i concorsi per l'anno scolastico immediatamente successivo;

     11°) l'estratto del bilancio, nel quale siano indicati, singolarmente, gli stipendi e le remunerazioni assegnate al preside ed a ciascun professore, e gli stanziamenti per il rimanente del personale e per la dotazione del materiale scolastico e scientifico. Nell'estratto debbono essere annotati gli estremi dell'approvazione da parte dell'autorità tutoria;

     12°) le convenzioni in copia autentica stipulate dall'istituto o dall'ente che lo amministra con quanti concorrano in qualsiasi modo al suo mantenimento, oppure la dichiarazione della inesistenza o della avvenuta estinzione di tali convenzioni.

     Se richiedente è un comune, ai documenti sopraindicati deve essere aggiunto un prospetto particolareggiato dello stato dell'istruzione locale, dal quale risulti che l'ente ha soddisfatto gli obblighi di legge per l'istruzione elementare.

 

          Art. 25.

     Il provveditore agli studi, accertata la regolare documentazione dell'istanza, promuove su di essa il parere della giunta per l'istruzione media, e, se questo è favorevole, provvede, informandone il ministero, a far ispezionare la scuola da due o più professori scelti l'uno per le lettere, gli altri per le scienze e per le materie tecniche, tra quelli compresi nell'albo degli ispettori esistente presso il regio provveditorato agli studi.

     Ai detti insegnanti possono essere aggiunti il medico provinciale e l'ingegnere capo della provincia, affinchè giudichino della salubrità e della idoneità, in genere, dei locali, in cui abbia o debba aver sede l'istituto.

 

          Art. 26.

     Quando il risultato della ispezione sia favorevole, o quando siano stati rimossi tutti gli inconvenienti rilevati dall'ispezione, il provveditore agli studi trasmette la domanda documentata e la relazione degli ispettori al ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 27.

     Il pareggiamento è concesso con decreto ministeriale, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del ministero della pubblica istruzione.

     Il pareggiamento ha effetto, a tutti i fini di legge, dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente comma.

     Entrato in vigore il detto decreto, nessuno può essere inscritto alla scuola come alunno se non sia fornito del titolo regolare conseguito presso la medesima o presso altra scuola pareggiata o regia.

 

          Art. 28.

     Un istituto pareggiato non può essere ceduto da uno ad altro ente senza:

     a) che il nuovo ente abbia capacità morale e finanziaria per assicurare il mantenimento ed il regolare funzionamento della scuola;

     b) che siano rispettati tutti i diritti di nomina e di carriera che il personale, il quale al momento della cessione presti servizio nella scuola predetta, ha di fronte all'ente che opera la cessione stessa.

     La cessione di cui al precedente comma deve essere autorizzata dal ministro della pubblica istruzione, previo parere della giunta per l'istruzione media.

 

          Art. 29.

     Il pareggiamento può essere sospeso o revocato dal ministro della pubblica istruzione, sentita la giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione, quando consti che l'ente non osservi le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, o siano accertate irregolarità nell'andamento dell'istituto.

     La sospensione può essere deliberata in via provvisoria, e in caso d'urgenza, dal provveditore agli studi che ne riferisce subito al ministro per il provvedimento definitivo.

 

Capo II

DELLA NOMINA DEL PERSONALE E DEI CONCORSI

 

          Art. 30.

     Per la nomina a professore di ruolo negli istituti medi pareggiati occorrono gli stessi requisiti richiesti per la nomina a professore di ruolo nei corrispondenti istituti regi in conformità delle disposizioni del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, salve le norme speciali di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 31.

     Le amministrazioni degli enti, che mantengono istituti pareggiati, debbono notificare al provveditore, entro cinque giorni, le vacanze nei posti di preside o di professore per qualunque causa avvenute.

 

          Art. 32.

     Alle cattedre vacanti le amministrazioni provvedono o per concorso per titoli ed esami o per chiamata a norma degli articoli 106 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e 64 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

 

          Art. 33.

     Il concorso è indetto dall'amministrazione dell'ente non più tardi del 1° maggio.

     Può essere indetto dal provveditore agli studi se quel termine sia trascorso senza che l'amministrazione vi abbia provveduto.

 

          Art. 34.

     L'amministrazione, che intende bandire un concorso, trasmette in duplice copia, non più tardi del 1° aprile, la deliberazione con lo schema del relativo manifesto al provveditore agli studi, il quale verifica se le condizioni del concorso siano conformi alle leggi ed ai regolamenti, e, in caso affermativo, ne restituisce, per la pubblicazione, una copia col suo nulla osta.

 

          Art. 35.

     Il bando di concorso indica la sede e il tipo dell'istituto, la materia o le materie d'insegnamento, lo stipendio che sarà corrisposto al professore all'atto della nomina, gli eventuali successivi aumenti e vantaggi di carriera e il trattamento di quiescenza.

     Il bando indica, inoltre, il termine entro il quale debbano essere presentate le domande ed i relativi documenti ed i giorni ed il luogo in cui si fanno le prove scritte.

     Il termine non può essere inferiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione dell'avviso e non può aver scadenza che oltrepassi la data del 30 giugno.

     Per le cattedre della stessa materia vacanti in uno o più istituti dello stesso ordine e grado, esistenti nella stessa provincia e mantenuti dal medesimo ente, è indetto un unico concorso.

 

          Art. 36.

     Al bando di concorso deve essere data ampia pubblicità a cura dell'ente che mantiene la scuola.

     Una copia del bando deve essere affissa nell'albo dell'ente ed altra copia nell'albo del provveditore agli studi.

 

          Art. 37.

     Per la documentazione dell'istanza e per l'ammissione ai concorsi a cattedre di istituti pareggiati valgono le norme prescritte per i concorsi a cattedre di istituti regi nel capo I del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, salve le disposizioni contenute nel presente regolamento.

     La facoltà, che le citate norme attribuiscono al ministero della pubblica istruzione, vengono esercitate dall'amministrazione dell'ente che mantiene la scuola.

 

          Art. 38.

     Il richiedente escluso dal concorso può ricorrere al provveditore agli studi e contro la decisione di quest'ultimo al ministro della pubblica istruzione.

     Nell'uno e nell'altro caso il termine per ricorrere è di quindici giorni dalla comunicazione, rispettivamente, dell'esclusione o del rigetto del ricorso per parte del provveditore.

     Il ricorso non ha effetto sospensivo del concorso; ma il ricorrente può fare espressa domanda di parteciparvi, con la condizione che la partecipazione s'intenderà come non avvenuta e sarà priva di ogni effetto giuridico, nel caso che il ricorso sia respinto dal provveditore o, successivamente, dal ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 39.

     La commissione giudicatrice del concorso è costituita non oltre il 15 luglio di due commissari nominati dal provveditore agli studi e di un terzo commissario nominato dall'ente che mantiene l'istituto.

     I commissari sono scelti tra le persone, delle quali, per le norme in vigore, si compongono le commissioni per concorsi a corrispondenti cattedre di istituti regi.

 

          Art. 40.

     Le operazioni del concorso si svolgono presso la sede del provveditorato agli studi o in altra scelta dal provveditore secondo le norme, in quanto siano applicabili, stabilite per i concorsi a cattedre di regi istituti di istruzione media.

 

          Art. 41.

     La vigilanza, nelle prove scritte o grafiche del concorso, è affidata alla commissione giudicatrice.

     Due almeno dei commissari debbono essere sempre presenti nell'aula fino al termine della prova.

     Così la minuta del lavoro come la buona copia devono essere scritte su fogli di carta firmati dal presidente della commissione.

 

          Art. 42.

     La commissione giudicatrice stabilisce la graduatoria degli eleggibili, comprendendovi in ordine di merito coloro che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore a otto decimi, se l'istituto trovisi in città ritenuta sede di primaria importanza per gli istituti regi, e non meno di sette decimi negli altri casi.

 

          Art. 43.

     Il presidente della commissione comunica la graduatoria al provveditore agli studi, accompagnandola con una copia dei verbali e con una relazione riassuntiva.

     Un altro esemplare degli atti stessi è depositato nella segreteria dell'amministrazione dell'ente, con facoltà ai concorrenti di prenderne visione entro quindici giorni dalla data del deposito.

 

          Art. 44.

     Il provveditore agli studi esamina la regolarità delle operazioni del concorso e la legittimità dei criteri seguìti; approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla in tutto o in parte gli atti, rinviandoli al presidente della commissione, affinchè questa vi apporti le correzioni del caso.

     Quando, però, gli atti del concorso siano trasmessi dopo il 15 settembre il provveditore procede direttamente alle correzioni degli errori e delle irregolarità commesse e alla nomina del vincitore o dei vincitori.

 

          Art. 45.

     Divenuta definitiva la graduatoria, il consiglio comunale, se la scuola sia comunale, il consiglio provinciale, se la scuola sia provinciale, il consiglio di amministrazione dell'ente, negli altri casi, procede alla nomina del primo graduato dalla commissione giudicatrice per la cattedra o per ciascuna delle cattedre messe a concorso.

     Qualora la nomina non sia deliberata come al precedente comma entro il termine di un mese, sarà disposta dal provveditore agli studi a tutti gli effetti legali.

 

          Art. 46.

     In caso di rinuncia del primo graduato o di successive vacanze della stessa cattedra o di cattedre di egual materia in istituto di pari grado, soltanto se verificatesi durante l'anno scolastico per il quale fu bandito il concorso, l'amministrazione dell'ente provvede alla nomina entro quindici giorni dalla vacanza, osservando l'ordine della graduatoria degli eleggibili relativi al concorso già espletato.

     Trascorso inutilmente un mese dalla vacanza del posto, la nomina è disposta dal provveditore agli studi.

     Le nomine di cui ai precedenti commi sono considerate come avvenute in seguito a concorso per tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 47.

     Copia delle deliberazioni di nomina degli enti che mantengono istituti pareggiati d'istruzione media deve essere trasmessa entro quindici giorni per l'approvazione al provveditore agli studi, il quale la pubblica nell'albo dell'ufficio scolastico, e ne dà notizia al ministero della pubblica istruzione dopo scaduti i termini stabiliti per i ricorsi.

 

          Art. 48.

     Contro la graduatoria o la mancata nomina i concorrenti possono ricorrere alla giunta per l'istruzione media entro venti giorni dalla data del deposito o della pubblicazione di cui agli articoli 43 e 47 del presente regolamento.

     Ove ciò avvenga, il provveditore agli studi rimette i ricorsi, insieme con tutti gli atti del concorso e con le deliberazioni di nomina, alla predetta giunta, la quale decide esaminate le controdeduzioni degli interessati.

 

          Art. 49.

     Se non si presentino candidati o se nessuno dei candidati sia ammesso al concorso o risulti eleggibile, l'amministrazione dell'ente provvede con supplenze alle cattedre vacanti.

 

          Art. 50.

     Nei concorsi per titoli all'ufficio di preside in istituti medi pareggiati, i componenti delle commissioni giudicatrici debbono essere scelti tra i professori stabili e non stabili di università o di istituti superiori nei modi stabiliti all'art. 39 del presente regolamento, a meno che non si tratti di provvedere alla presidenza di istituti di primo grado, nel qual caso due commissari possono essere scelti tra i presidi di regi istituti di istruzione media di secondo grado.

     Le donne non possono partecipare a concorsi per uffici direttivi.

 

          Art. 51.

     Ai componenti delle commissioni giudicatrici spettano, a carico degli enti che mantengono le scuole, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di soggiorno che le norme in vigore alla data del concorso stabiliscono per i funzionari dello Stato in missione.

 

Capo III

DELLO STATO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE

 

          Art. 52.

     Le nomine hanno effetto, di regola, dalla data stabilita nella relativa deliberazione.

 

          Art. 53.

     Il professore, che abbia ottenuto il posto per concorso, è nominato per un triennio di prova col grado di straordinario.

 

          Art. 54.

     Per le interruzioni di servizio, agli effetti del periodo di prova, valgono le norme stesse che sono in vigore per i professori dei regi istituti d'istruzione media.

 

          Art. 55.

     Il professore straordinario è sottoposto a due ispezioni da eseguirsi, una durante il secondo anno e l'altra durante il terzo anno di prova.

 

          Art. 56.

     Le ispezioni sono ordinate dal provveditore agli studi e affidate a persona scelta nell'albo degli ispettori esistente presso il regio provveditorato agli studi.

     L'incaricato della prima ispezione deve, nel riferire, esprimere il proprio parere circa l'ammissibilità del professore ad un terzo anno di prova.

     L'incaricato della seconda ispezione deve esplicitamente concludere per la promovibilità o meno del professore.

 

          Art. 57.

     Le relazioni sono trasmesse al provveditore agli studi, il quale ne comunica subito le conclusioni all'amministrazione dell'ente e, per mezzo del preside, al professore sottoposto ad ispezione.

 

          Art. 58.

     Compiuto il triennio, il professore straordinario dichiarato promovibile acquista diritto alla stabilità, ed ottiene nome e grado di ordinario.

 

          Art. 59.

     Qualora il risultato della prima o della seconda ispezione, di cui all'art. 56, non sia favorevole, il professore straordinario è dichiarato licenziato, con deliberazione dell'ente o, in caso di omissione da parte di questo, dal provveditore, a decorrere dal 1° ottobre successivo o anche durante il corso dell'anno scolastico.

 

          Art. 60.

     La deliberazione di cui al precedente articolo deve essere notificata per mezzo del preside al professore e comunicata al provveditore agli studi.

 

          Art. 61.

     La chiamata di un professore da un istituto regio ad un istituto pareggiato o da un altro istituto pareggiato non può aver luogo che per la cattedra stessa e col consenso dell'interessato e, finchè non abbia prestato almeno tre anni di servizio, dell'amministrazione dalla quale egli dipende.

     Nel secondo caso contemplato dal precedente comma è necessario inoltre che il professore sia stato assunto con regolare concorso per titoli e per esame nell'istituto pareggiato donde è chiamato.

     Agli effetti di cui all'art. 106, capoverso, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1051, si considerano vincitori in attesa di nomina, quando si tratti di graduatorie, tuttora in vigore, di concorsi indetti per istituti pareggiati tutti coloro che nelle graduatorie stesse occupano, immediatamente dopo l'ultimo nominato, un numero di posti non eccedente quello delle cattedre messe a concorso.

     Non possono essere chiamati in istituti pareggiati che si trovino in sede dichiarata di primaria importanza per istituti regi, i professori che non siano riusciti eleggibili in un concorso per istituto di sede di primaria importanza.

 

          Art. 62.

     Nel caso previsto dal precedente articolo il professore ordinario conserva la stabilità e lo straordinario continua il periodo di prova.

 

          Art. 63.

     Il professore ordinario che per sopravvenuta incapacità fisica o intellettuale o morale non sia più adatto a prestare proficuo servizio, può essere licenziato, in qualunque tempo, con deliberazione motivata dell'ente che mantiene l'istituto.

 

          Art. 64.

     I motivi del licenziamento, di cui all'articolo precedente, dovranno risultare da apposita ispezione governativa. Nel caso di malattia, il professore sarà sottoposto ad una visita collegiale di tre medici, tra cui quello provinciale. Non si dà corso al licenziamento se non quando risulti che la malattia non presenti probabilità di guarigione entro il termine massimo dell'aspettativa e che il professore non sarebbe in grado di continuare o di riassumere efficacemente il suo ufficio neppure dopo i periodi massimi di congedo o di aspettativa, a cui possa aver diritto secondo i regolamenti speciali dell'ente.

     Le spese della ispezione o della visita sono a carico dell'ente da cui dipende l'istituto pareggiato.

 

          Art. 65.

     L'ente che intende valersi della facoltà del licenziamento deve comunicare i motivi all'interessato, al quale fissa un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le sue osservazioni o le sue difese.

 

          Art. 66.

     Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, l'ente, per mezzo del provveditore agli studi, trasmette gli atti alla giunta per l'istruzione media, la quale pronuncia il suo parere, sentito personalmente l'interessato, se questi si sia presentato.

 

          Art. 67.

     Non può farsi luogo a licenziamento, quando il parere di cui all'articolo precedente sia contrario.

 

          Art. 68.

     I professori di ruolo di un istituto, il cui pareggiamento sia stato revocato, hanno diritto ad essere mantenuti o riassunti in servizio, con tutti i diritti acquisiti, in altre scuole, dipendenti dallo stesso ente, nelle quali siano vacanti posti di ruolo per materie per le quali posseggano il titolo di abilitazione, o nei nuovi istituti che, anche come privati, sieno durante un triennio aperti dall'ente predetto.

     Coloro, a cui non possano applicarsi le disposizioni del comma precedente e gli insegnanti di materie, alle quali non corrispondano cattedre di ruolo, sono preferiti nelle assegnazioni degli incarichi e delle supplenze nelle scuole dipendenti dallo stesso ente, secondo i titoli di abilitazione posseduti.

 

          Art. 69.

     Nella sistemazione di cui all'articolo precedente fra due o più insegnanti, aventi un pari titolo di abilitazione, deve essere preferito chi occupi una cattedra di un ordine di ruolo superiore o abbia maggiore servizio di ruolo nella scuola di cui si sia revocato il pareggiamento ed eventualmente in altri istituti regi o pareggiati.

     A parità di condizioni è preferito chi fu nominato per concorso oppure chi ottenne nel concorso per la nomina un maggiore numero di voti di merito.

     Agli effetti su accennati i presidi, anche senza insegnamento, di istituti pareggiati soppressi, ai quali non possa conferirsi la presidenza di altra scuola mantenuta dallo stesso ente, sono considerati come professori della disciplina da essi professata.

 

          Art. 70.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 68 e 69 non si applicano ai presidi e ai professori, che siano ritenuti responsabili dei fatti che determinarono la revoca del pareggiamento della scuola o che abbiano subìto una punizione disciplinare superiore all'ammonizione ed ai professori straordinari i quali nelle ispezioni, a cui siano stati sottoposti per la promozione ad ordinari, non siano stati giudicati favorevolmente a norma dell'art. 56, commi secondo e terzo.

 

          Art. 71.

     Le norme precedenti si applicano anche nel caso di soppressione di istituti pareggiati deliberata per mera volontà degli enti dai quali dipendono.

 

          Art. 72.

     Agli effetti di cui all'art. 109 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per le punizioni disciplinari a carico dei presidi e dei professori delle scuole pareggiate si applica la procedura stabilita per il personale dei regi istituti medi d'istruzione, compreso il preventivo parere della II commissione per le punizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 22 del citato decreto.

 

          Art. 73.

     I professori degli istituti pareggiati hanno gli stessi obblighi di orario dei professori dei corrispondenti istituti regi.

 

          Art. 74.

     L'ente deve corrispondere gli stipendi e le retribuzioni alle scadenze normali.

     Quando il pagamento sia ritardato, il prefetto e le altre autorità che sopraintendono all'ente vi provvedono d'ufficio.

 

          Art. 75.

     Il professore di ruolo di istituto pareggiato può essere autorizzato dal provveditore agli studi a tenere per incarico o per supplenza altri insegnamenti per i quali sia abilitato, quando nessun danno possa derivarne all'insegnamento a cui il professore è obbligato nell'istituto pareggiato.

     E' vietato ai professori degli istituti pareggiati di impartire lezioni private ai proprii alunni.

     Per le lezioni private ad altri alunni, essi devono ottenere, volta per volta, l'autorizzazione del preside.

 

          Art. 76.

     Nessuna classe d'istituto pareggiato può avere più di trentacinque alunni.

     E' consentita presso ogni istituto di qualsiasi ordine la formazione di classi aggiunte, anche non costituenti corso completo, purchè in nessun caso l'istituto superi complessivamente il numero di ventiquattro classi.

     Le classi aggiunte, che non formino corso completo, non possono essere costituite in cattedre di ruolo.

 

          Art. 77.

     Gli insegnamenti nelle classi aggiunte sono affidati per incarico dal preside agli insegnanti della scuola regolarmente abilitati e distribuiti possibilmente in misura eguale, purchè non vi si oppongano esigenze didattiche.

 

Capo IV

DEGLI ALUNNI E DEGLI ESAMI

 

          Art. 78.

     Per quanto si attiene alla inscrizione e alla disciplina degli alunni, agli scrutini ed agli esami valgono per gli istituti medi pareggiati le stesse norme che vigono per i corrispondenti istituti regi, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 79.

     Nel primo anno di pareggiamento dell'istituto, gli esami di licenza debbono aver luogo sotto la vigilanza di un commissario governativo.

 

          Art. 80.

     I commissari governativi vengono nominati dal provveditore agli studi, tra le persone comprese nell'albo degli ispettori esistente presso il regio provveditorato agli studi.

 

          Art. 81.

     Terminate le prove di esame, il commissario governativo trasmette al provveditore agli studi una relazione intorno allo svolgimento degli esami medesimi, all'andamento dell'istituto ed alle condizioni di esso.

     Il commissario non può rilasciare alcuna dichiarazione agli interessati sull'andamento dell'istituto e sul merito dei professori addetti alla direzione e all'insegnamento.

 

          Art. 82.

     Il provveditore agli studi comunica all'ente che mantiene la scuola gli eventuali rilievi del commissario governativo e dà le occorrenti disposizioni.

     Se l'ente non provveda, riferisce al ministero.

 

          Art. 83.

     Al commissario governativo spettano, a carico dell'amministrazione che mantiene l'istituto, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità stabilite dalle leggi per i funzionari governativi in missione.

 

Titolo III

DELLA CREAZIONE DI REGI ISTITUTI MEDI

E DELLA CONVERSIONE IN REGI DI ISTITUTI MEDI PAREGGIATI

 

Capo I

NORME GENERALI

 

          Art. 84.

     I comuni e le provincie nel chiedere la creazione di regi istituti medi o la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono garantire, all'erario, sul proprio bilancio, il contributo annuo nella misura indicata nella tabella A annessa al presente regolamento e assumere tutti gli obblighi prescritti dagli art. 97, 100 e 103 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

     La rappresentanza dell'ente deve autorizzare il capo dell'amministrazione interessata a rilasciare, a garanzia del pagamento del contributo annuo dovuto allo Stato, le delegazioni sulla sovrimposta in conformità di quanto dispongono gli articoli del presente regolamento.

     Quando, per deficienza parziale o totale della sovrimposta, non possa provvedersi con un corrispondente aumento di questa per aver essa raggiunto il limite legale, e debba delegarsi, per tutto o per parte del contributo, altro cespite, il ministero delle finanze determina il cespite da accettarsi in sostituzione e la modalità alla quale l'ente deve obbligarsi.

     Nel caso di cui al precedente comma il ministero dell'istruzione pubblica, d'accordo con quello delle finanze, fissa all'ente un termine per il rilascio delle relative deliberazioni d'impegno e per la esecuzione delle modalità che siano state eventualmente stabilite.

     Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche quando alla creazione o alla conversione di un istituto medio siano interessati enti diversi da quelli previsti nella tabella predetta, nel quale caso gli enti interessati devono obbligarsi verso i comuni o le provincie e rimborsarli in tutto o in parte degli oneri inerenti al mantenimento della scuola.

 

          Art. 85.

     Per la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono essere osservate le due seguenti condizioni:

     a) siano trascorsi almeno tanti anni dal pareggiamento quanti ne occorrono per compiere l'intiero corso di studi dell'istituto stesso;

     b) la popolazione scolastica durante l'ultimo triennio abbia raggiunto almeno un terzo del numero massimo complessivo di alunni consentito per il corso ordinario dell'istituto.

 

          Art. 86.

     Le domande per la conversione in regi di istituti medi pareggiati e per la creazione di regi istituti medi debbono essere dirette al ministero della pubblica istruzione e presentate al provveditore agli studi non più tardi del 31 gennaio di ciascun anno.

     Le domande stesse debbono essere redatte in carta legale e trasmesse con le deliberazioni della rappresentanza dell'ente obbligato al mantenimento dell'istituto, approvate dalla competente autorità tutoria e con i documenti indicati negli articoli seguenti.

 

          Art. 87.

     Alle domande per la conversione in regi di istituti medi pareggiati debbono essere allegati, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, i seguenti documenti:

     a) pianta dell'edificio scolastico disegnata e firmata da un tecnico e corredata da un certificato del medico provinciale, il quale ne attesti la salubrità;

     b) elenco degli alunni inscritti alla scuola durante l'ultimo triennio, distinti per classi ordinarie ed aggiunte, e specchietto dei risultati degli esami da essi sostenuti;

     c) elenco del personale dirigente ed insegnante, con la indicazione del grado, degli stipendi e degli uffici eventualmente coperti fuori della scuola;

     d) titoli di studio posseduti dal personale predetto in originale o copia autentica;

     e) copia delle deliberazioni di nomina e di promozione col visto di approvazione delle competenti autorità scolastiche locali, e stessi documenti relativi al servizio di ruolo eventualmente prestato in precedenza presso altri istituti;

     f) elenco dei mobili, del materiale scientifico e didattico e dei libri della biblioteca;

     g) consenso dell'ente che mantiene l'istituto pareggiato, nel caso esso sia diverso da quello che assume di fronte allo Stato gli obblighi relativi al mantenimento dell'istituto medesimo dopo la regificazione.

 

          Art. 88.

     A corredo delle domande di creazione di regi istituti medi debbono essere uniti oltre quelli di cui all'art. 86:

     i documenti indicati alle lettere a) e f) dell'articolo precedente,

     una diffusa documentata illustrazione delle condizioni della istruzione elementare nel comune, ove l'istituto dovrebbe essere fondato, vidimata dall'ufficio scolastico regionale, alla quale risulti che il comune adempie alle prescrizioni di legge sulla istruzione elementare obbligatoria,

     ed infine un elenco di tutte le altre scuole, non elementari, sia pubbliche sia private esistenti nel comune, con l'indicazione, per ciascuna di esse del numero delle classi e degli alunni.

 

          Art. 89.

     Il provveditore agli studi, verificata la regolarità della domanda e dei documenti, interpella la giunta per l'istruzione media e, se questa si pronunci favorevolmente, dispone, a spese dell'amministrazione richiedente, l'ispezione dei locali e del materiale scolastico e scientifico destinati alla scuola.

     Nel caso di conversione di istituti pareggiati notifica all'ente che mantiene l'istituto le deficienze eventualmente riscontrate nella documentazione relativa al personale che aspira al passaggio nei ruoli statali, e ne sollecita la regolarizzazione o il compimento.

 

          Art. 90.

     Se l'ispezione abbia dato favorevoli risultati oppure siano stati eliminati gli inconvenienti e colmante le deficienze in essa accertate, e sia regolare e compiuta la documentazione relativa al personale dell'istituto, il provveditore agli studi trasmette al ministero non oltre il 31 marzo la domanda di creazione o di conversione insieme con gli atti relativi.

 

          Art. 91.

     Il ministero giudica, anzitutto, della opportunità del provvedimento.

     Quando ritenga di non poter aderire alla richiesta dell'ente, restituisce a questo gli atti allegati alla sua domanda.

 

          Art. 92.

     Nel caso che si riconosca l'opportunità di convertire in regio un istituto pareggiato, il ministero notifica all'ente richiedente quali professori siano in condizione di essere assunti al servizio dello Stato, col grado e con lo stipendio che possa essere riconosciuto ad ognuno di essi e determina il tempo e le modalità per il compimento dell'ispezione generale didattica dell'istituto e dei professori da assumere.

     Anche le spese per le ispezioni di cui al precedente comma sono a carico dell'amministrazione richiedente.

 

          Art. 93.

     Alla conversione in regi di istituti medi pareggiati si provvede con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.

 

          Art. 94.

     Alla creazione di nuovi istituti si provvede con decreto reale su proposta degli stessi ministri della pubblica istruzione e delle finanze, solo quando si tratti di scuole complementari, di licei scientifici e di licei femminili, osservato, per questi ultimi, il limite di cui all'art. 69 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; negli altri casi non può provvedersi, a norma dell'art. 2 del decreto stesso, se non per legge.

     All'istituzione della seconda sezione dell'istituto tecnico superiore si provvede con decreto reale.

 

          Art. 95.

     Il decreto reale con cui si dispone la creazione di un nuovo istituto medio, nei casi previsti dal precedente articolo o la conversione in regio di un istituto pareggiato ha effetto dal 1° ottobre successivo alla sua data.

     Ha egualmente effetto dal successivo 1° ottobre il decreto reale col quale si provveda alla variazione di sede di un istituto magistrale regio, a sensi dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

 

          Art. 96.

     Se la domanda di creazione o di conversione sia stata presentata al regio provveditore dopo il 31 gennaio o sia pervenuta al ministero, qualunque ne sia il motivo, dopo il 31 marzo, o non sia regolarmente documentata, il decreto reale non può in ogni caso aver effetto se non dal 1° ottobre del successivo anno solare.

 

          Art. 97.

     L'ente, che ha domandato la conversione o la creazione di un istituto medio, provvede, appena ricevuto l'invito, a rilasciare all'agente delle riscossioni delle imposte dirette, le delegazioni indicate all'art. 84 del presente regolamento, a garanzia dell'annuo contributo dovuto all'erario.

     Se le delegazioni non sono rilasciate entro l'agosto, la conversione o la istituzione della scuola ha effetto dal 1° ottobre del successivo anno solare.

 

          Art. 98.

     L'annuo contributo, di cui all'articolo precedente, deve essere garantito a norma del regio decreto 11 marzo 1923, n. 685.

 

Capo II

ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI ISTITUTI PAREGGIATI NEI RUOLI STATALI

 

          Art. 99.

     In caso di conversione in regi di istituti medi pareggiati sono assunti in servizio dello Stato, in istituti di pari ordine e grado, i professori dell'istituto, che, giudicati favorevolmente nella speciale ispezione, a cui sono sottoposti ai fini di cui sopra, si trovino nelle seguenti condizioni:

     1°) siano provveduti di regolare titolo di abilitazione;

     2°) occupino una cattedra, che esista nella tabella organica del corrispondente istituto regio a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in relazione al numero dei corsi di cui sarà dotato il nuovo istituto. Ove per una disciplina a gruppo di discipline il numero delle cattedre della scuola medesima sia inferiore al numero dei professori che occupano le corrispondenti cattedre esistenti nell'istituto pareggiato, il diritto all'assunzione nei ruoli governativi sarà regolato dall'anzianità del servizio di ruolo;

     3°) abbiano compiuto almeno un anno d'insegnamento di ruolo;

     4°) non abbiano subìta alcuna punizione disciplinare superiore alla ammonizione;

     5°) abbiano tenuto buona condotta durante il servizio militare da essi eventualmente prestato e riportato la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore;

     6°) sieno stati nominati con l'approvazione della competente autorità scolastica locale, per effetto di concorso per titoli e per esame, salvo le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1090, e degli articoli 65 e 66 del decreto luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 321, o in seguito a chiamata diretta nei casi previsti dagli articoli 32 e 61 del presente regolamento.

 

          Art. 100.

     I presidi di istituti medi pareggiati passano, come tali, nei ruoli governativi, in caso di conversione degli istituti ai quali appartengono, purchè possiedano i seguenti requisiti oltre a quelli di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo:

     1°) siano provvisti di laurea;

     2°) abbiano tenuto almeno per un anno l'ufficio direttivo di ruolo;

     3°) siano stati giudicati favorevolmente nella speciale ispezione a cui debbono essere sottoposti ai fini di cui sopra;

     4°) siano stati nominati, con l'approvazione della competente autorità scolastica locale, in seguito a regolare concorso o per chiamata da altro istituto regio o pareggiato nel quale abbiano avuto nomina regolare.

     I presidi di istituti pareggiati, esonerati dall'insegnamento, passano in tale qualità nei ruoli governativi, solo quando concorrano al momento della conversione le condizioni prescritte dall'art. 14 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

     In caso contrario, essi possono essere assunti come presidi con insegnamento nella cattedra per la quale posseggono il titolo, purchè abbiano già occupato tale cattedra nel passato per effetto di regolare concorso. Qualora poi tale cattedra sia occupata da un insegnante, sarà assunto quello dei due che ha maggiore anzianità nella scuola che si regifica.

 

          Art. 101.

     Non sono assunti in servizio dello Stato i professori che non si trovano presenti nell'istituto al momento in cui si fa l'ispezione, salvo il caso di legittimo impedimento per gravi motivi di salute accertato da un sanitario di fiducia dell'ispettore, o di altro grave impedimento accertato personalmente dall'ispettore o provato dall'interessato a giudizio insindacabile del ministero della pubblica istruzione. In questo caso i professori che non poterono subire l'ispezione possono ottenere di essere soggetti ad ispezione entro l'anno scolastico successivo.

     Analogamente si provvederà per i professori che si trovino in aspettativa.

 

          Art. 102.

     I professori straordinari di istituti pareggiati, che siano passati, per effetto di conversione, al servizio dello Stato, compiono nei ruoli governativi il periodo di prova iniziato negli istituti pareggiati e percepiscono gli stipendi prescritti per il rispettivo ruolo e grado delle disposizioni vigenti per i professori regi.

     I professori ordinari, nel caso contemplato nel precedente comma, conservano titolo di ordinario e, agli effetti dello stipendio, l'anzianità acquisita in servizio di ruolo negli istituti pareggiati, ma il loro passaggio nei ruoli governativi diventa definitivo dopo un anno di prova favorevole.

 

          Art. 103.

     Dopo un anno di prova favorevole diventa pure definitivo il passaggio nei ruoli governativi dei presidi di istituti medi regificati, ai quali è riconosciuto utile altresì, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo prestato negli istituti pareggiati.

     Nei casi contemplati in questo e nel precedente articolo, qualora la prova non riesca favorevole, i presidi e i professori sono dispensati dal servizio alla fine del periodo prescritto o anche durante il periodo medesimo.

 

          Art. 104.

     I presidi e i professori assunti in servizio dello Stato, a norma dei precedenti articoli, non hanno diritto di rimanere nello stesso istituto o nella stessa sede; possono però esservi conservati, salvo che si tratti di sede di primaria importanza, nel qual caso occorre che i professori abbiano nel concorso per la nomina conseguito una votazione non inferiore ad otto decimi o provengano da altro istituto di sede di uguale importanza nel quale siano stati nominati nel detto modo.

     Hanno diritto ad essere assunti nella stessa sede anche coloro che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 25 marzo 1923, n. 797, e all'art. 1 del regio decreto 27 settembre 1923, n. 2218.

 

          Art. 105.

     Nel caso di conversione in regio di istituto medio pareggiato se il personale di segreteria, assistente, e subalterno debba essere, nell'istituto regio, a carico dello Stato, i segretari, i macchinisti, gli assistenti e i bidelli che prestino da tre anni almeno effettivo servizio nell'istituto pareggiato, sono assunti dallo Stato in seguito a loro domanda nel numero previsto dall'organico dell'istituto regio purchè abbiano i necessari requisiti e siano riconosciuti idonei.

     Al detto personale sarà assegnato lo stipendio minimo dei corrispondenti impiegati governativi, salvi restando i suoi eventuali diritti verso l'ente che manteneva la scuola.

 

Titolo IV

DELLA TRASFORMAZIONE DI ISTITUTI MEDI REGI E PAREGGIATI

 

          Art. 106.

     Gli istituti medi d'istruzione così regi come pareggiati possono essere trasformati in altri istituti medi d'istruzione del medesimo grado, fatta eccezione per i ginnasi che possono essere trasformati anche in istituti tecnici.

 

          Art. 107.

     Le amministrazioni locali e quelle degli enti interessati al mantenimento debbono presentare la domanda per la trasformazione dell'istituto al provveditore agli studi non oltre il 31 gennaio.

     Alla domanda deve essere unita, oltre una particolareggiata relazione sui motivi che consiglino la trasformazione dell'istituto, la deliberazione dell'ente o degli enti interessati, approvata dalla competente autorità tutoria, con la quale si assumano tutti gli obblighi stabiliti per il nuovo istituto.

 

          Art. 108.

     Il provveditore agli studi, assunte le necessarie informazioni e fatta ispezionare la scuola da trasformare, trasmette gli atti alla giunta per l'istruzione media affinchè pronunzi il suo parere.

 

          Art. 109.

     Se la giunta per l'istruzione media esprima parere favorevole alla trasformazione, il provveditore agli studi entro il mese di marzo invia l'istanza con gli altri documenti al ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 110.

     Il ministero della pubblica istruzione giudica dell'opportunità del provvedimento e, a seconda dei casi, accoglie o rigetta la domanda.

 

          Art. 111.

     Alla trasformazione di un regio istituto medio si provvede con decreto reale, che ha effetto dal 1° ottobre successivo alla sua data.

 

          Art. 112.

     Nel caso di istituto medio pareggiato trasformato in altro istituto medio, la conferma del pareggiamento al nuovo istituto è concessa con decreto ministeriale, che ha anch'esso vigore dal 1° ottobre successivo.

     Il nuovo istituto pareggiato è, tuttavia, sottoposto dal provveditore agli studi a una speciale ispezione nel primo anno di funzionamento.

     Se tale ispezione non sia favorevole, il pareggiamento è revocato.

 

          Art. 113.

     Il personale insegnante degli istituti regi trasformati, che non trovi posto in altri istituti di pari ordine e grado, è temporaneamente destinato ad altri istituti di pari grado, purchè, a giudizio della giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione, abbia titoli sufficienti per la nuova cattedra.

 

          Art. 114.

     I professori degli istituti pareggiati, trasformati, sono destinati, tenuto conto dei titoli di studio, previo parere favorevole della giunta per l'istruzione media, alle cattedre del nuovo istituto o di altri se l'ente stesso mantenga altri istituti d'istruzione media.

 

          Art. 115.

     Il personale, di cui al precedente articolo, che non possa essere assunto in servizio per deficienza di cattedre è collocato a riposo col trattamento previsto dagli statuti e regolamenti dell'ente.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 116.

     Agli effetti dell'art. 113, n. 1, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, coloro che presentemente insegnino in scuole private, e non siano provveduti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento, possono, entro un triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere autorizzati a continuare nell'insegnamento stesso dal provveditore agli studi su conforme parere della giunta per l'istruzione media.

     L'autorizzazione suddetta è subordinata al risultato di una apposita ispezione da compiersi durante l'anno scolastico.

 

          Art. 117.

     Negli istituti medi, pareggiati prima della pubblicazione del presente regolamento, la nomina per chiamata da un altro istituto pareggiato può avvenire anche quando il professore abbia ottenuto posto di ruolo in virtù del decreto-legge luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1090, e degli articoli 65 e 66 del decreto luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 321.

 

          Art. 118.

     Negli istituti medi pareggiati non si fa luogo alla separazione degli insegnamenti delle cattedre abbinate prevista dall'art. 45 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, quando si tratti di insegnamenti che prima dell'andata in vigore del nuovo ordinamento erano conferiti per semplice incarico.

 

          Art. 119.

     Nel caso che gli enti rinuncino a valersi della facoltà di separazione ricordata nel precedente articolo, le cattedre abbinate sono affidate ai professori di ruolo già addetti agli insegnamenti in esse riuniti, in base all'anzianità di servizio nella stessa scuola o in altre scuole regie e pareggiate e, successivamente, ai voti di merito conseguiti nei rispettivi concorsi di nomina.

 

          Art. 120.

     Sino ad un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento il ministero della pubblica istruzione ha facoltà di fissare termini diversi da quelli stabiliti dagli articoli 24, 27, 86, 90, 95 e 97.

     Gli istituti, inoltre, sorti in comuni nei quali per effetto del nuovo ordinamento dell'istruzione media siano stati soppressi istituti medi, regi o pareggiati, possono essere convertiti in regi entro il primo triennio di applicazione del presente regolamento, anche se non concorrano le condizioni di cui all'art. 85.

 

          Art. 121.

     La disposizione dell'art. 112 si applica, sino al termine di un biennio dall'entrata in vigore di questo regolamento, anche in favore degli istituti che abbiano sostituito antiche scuole normali pareggiate soppresse o che vengano istituite da enti locali in città che erano sede di scuole normali regie e non sono comprese nella tabella n. 10 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e nelle successive modificazioni.

 

          Art. 122. Disposizione finale.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

 

 

Tabella

(Omissis)