§ 57.3.23 - Legge 10 agosto 1964, n. 719.
Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:10/08/1964
Numero:719


Sommario
Art. 1.      I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato
Art. 2.      Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i [...]
Art. 3.      In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso [...]


§ 57.3.23 - Legge 10 agosto 1964, n. 719.

Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

(G.U. 5 settembre 1964, n. 218).

 

     Art. 1.

     I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato [1].

     Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non può superare complessivamente la somma di L. 7.450.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

     Con le stesse modalità possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388.

     Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonchè a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalità e quanto altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.

 

          Art. 3.

     In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumentato di L. 6 miliardi.

     All'onere di L. 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio relativo al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1994, n. 454, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.