§ 57.3.15 - Legge 24 dicembre 1957, n. 1254.
Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:24/12/1957
Numero:1254


Sommario
Art. 1.      La prima e la seconda classe costituiscono il primo ciclo didattico della scuola elementare: la terza, la quarta e la quinta classe ne costituiscono il secondo ciclo didattico.
Art. 2.      Alla fine di ciascun ciclo la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali, che si svolgono nella sessione estiva e in quella autunnale.
Art. 3.      Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere, al termine di ogni ciclo, gli esami di cui al primo comma dell'art. 2. Sono inoltre ammessi a sostenere esami di [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore con l'anno scolastico 1957-58.
Art. 5.      Limitatamente all'anno scolastico 1957-58 sono mantenuti in vigore gli esami anche alla fine della terza classe.


§ 57.3.15 - Legge 24 dicembre 1957, n. 1254. [1]

Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare.

(G.U. 4 gennaio 1958, n. 3).

 

     Art. 1.

     La prima e la seconda classe costituiscono il primo ciclo didattico della scuola elementare: la terza, la quarta e la quinta classe ne costituiscono il secondo ciclo didattico.

 

          Art. 2.

     Alla fine di ciascun ciclo la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali, che si svolgono nella sessione estiva e in quella autunnale.

     Il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso ciclo avviene senza esami, in unico scrutinio.

     L'insegnante non ammette l'alunno alla classe successiva dello stesso ciclo soltanto in casi eccezionali, su ciascuno dei quali fornisce al direttore didattico motivata relazione scritta.

     L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

 

          Art. 3.

     Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere, al termine di ogni ciclo, gli esami di cui al primo comma dell'art. 2. Sono inoltre ammessi a sostenere esami di idoneità, in unica sessione, per la frequenza delle classi seconda, quarta, quinta.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore con l'anno scolastico 1957-58.

 

          Art. 5.

     Limitatamente all'anno scolastico 1957-58 sono mantenuti in vigore gli esami anche alla fine della terza classe.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.