§ 57.2.35 – L. 22 marzo 1974, n. 111.
Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:22/03/1974
Numero:111


Sommario
Articolo 1.      A decorrere dal 1° ottobre 1967 gli istituti musicali pareggiati "Nicolò Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia sono trasformati in conservatori di [...]
Articolo 2.      Sono approvate le annesse convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate in data 18 luglio 1967 e 12 ottobre 1967 [...]
Articolo 3.      Le norme concernenti il passaggio allo Stato dei predetti istituti, nonchè l'inquadramento nei ruoli statali del personale direttivo ed insegnante degli istituti stessi, [...]
Articolo 4.      Con effetto dal 1° ottobre 1967 i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nelle [...]
Articolo 5.      Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti, di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato in 14 milioni, di cui 7 milioni per [...]
Articolo 6.      All'onere di complessive lire 2.548.592.500, relativo al periodo 1° ottobre 1967/31 dicembre 1974, si provvede per lire 725 milioni con i contributi dei comuni di Genova [...]
Art. 1.      A decorrere dal 1° ottobre 1967 l'istituto musicale "Nicolò Paganini" di Genova, pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Genova, passa alle [...]
Art. 2.      Il comune di Genova assume a suo carico l'onere delle spese di locazione dell'immobile in cui attualmente ha sede il detto istituto, immobile sito in Genova, piazza [...]
Art. 3.      Il comune di Genova si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di [...]
Art. 4.      Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Genova si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 5.      Il conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà 23 cattedre di ruolo come dall'unita pianta organica
Art. 6.      All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" verrà attribuito, alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado ed il [...]
Art. 7.      Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica, il personale di ruolo dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" che si trovi [...]
Art. 8.      Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, [...]
Art. 9.      Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale [...]
Art. 10.      Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato [...]
Art. 11.      Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" passano direttamente a far parte del conservatorio di musica, conservando il diritto [...]
Art. 12.      La presente convenzione avrà la durata di 99 anni
Articolo 1.      A decorrere dal 1° ottobre 1967 l'istituto musicale "Francesco Morlacchi" di Perugia, pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Perugia, passa [...]
Articolo 2.      Il comune di Perugia cede allo Stato in uso gratuito per il funzionamento del conservatorio di musica "Francesco Morlacchi", l'immobile di sua proprietà sito in via [...]
Articolo 3.      Il comune di Perugia si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di [...]
Articolo 4.      Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Perugia s'impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della [...]
Articolo 5.      Il conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà come dall'unita pianta organica n. 21 cattedre di ruolo
Articolo 6.      All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" verrà attribuito alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato il grado ed il [...]
Articolo 7.      Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica, il personale direttivo ed insegnante dell'istituto musicale pareggiato "Francesco [...]
Articolo 8.      Il personale assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165 e [...]
Articolo 9.      Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato "Francesco [...]
Articolo 10.      Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato [...]
Articolo 11.      Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" passano direttamente a far parte del conservatorio di musica conservando il diritto [...]
Articolo 12.      La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima


§ 57.2.35 – L. 22 marzo 1974, n. 111. [1]

Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato.

(G.U. 30 aprile 1974, n. 111).

 

     Articolo 1.

     A decorrere dal 1° ottobre 1967 gli istituti musicali pareggiati "Nicolò Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia sono trasformati in conservatori di musica. Ciascun conservatorio avrà una scuola media annessa da istituire con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n.1859.

 

          Articolo 2.

     Sono approvate le annesse convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate in data 18 luglio 1967 e 12 ottobre 1967 tra il Ministero della pubblica istruzione e le amministrazioni comunali di Genova e Perugia.

 

          Articolo 3.

     Le norme concernenti il passaggio allo Stato dei predetti istituti, nonchè l'inquadramento nei ruoli statali del personale direttivo ed insegnante degli istituti stessi, enunciate nelle annesse convenzioni, formano parte integrante della presente legge.

 

          Articolo 4.

     Con effetto dal 1° ottobre 1967 i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nelle piante organiche dei conservatori di Genova e Perugia, di cui alle allegate tabelle A e B.

 

          Articolo 5.

     Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti, di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato in 14 milioni, di cui 7 milioni per il conservatorio di musica di Genova e 7 milioni per il conservatorio di musica di Perugia.

 

          Articolo 6.

     All'onere di complessive lire 2.548.592.500, relativo al periodo 1° ottobre 1967/31 dicembre 1974, si provvede per lire 725 milioni con i contributi dei comuni di Genova e Perugia a loro carico in parti uguali da versarsi al bilancio dell'entrata ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 2 e per lire 1.823.592.500 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2081 e n. 2102 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1974, in ragione, rispettivamente, di lire 1.722.092.500 e lire 101.500.000.

     All'onere annuo di lire 351.530.000 si provvede, quanto a lire 100 milioni con i citati contributi dei comuni di Genova e Perugia e quanto a lire 251.530.000 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 2081 e n. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione rispettivamente di lire 237.530.000 e lire 14.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A

Organico del conservatorio di musica di Genova

 

 

Posti di ruolo

Posti per incarico

Personale direttivo

 

 

Direttore

1

-

Personale insegnante

 

 

1° ruolo:

 

 

Armonia, contrappunto, fuga e composizione

1

-

2° ruolo:

 

 

Canto

2

-

Musica orale

-

1

Organo e composizione organistica

1

-

Bibliotecario

1

-

Arpa

1

-

Pianoforte

3

-

Violino

1

-

Violino e Viola

1

-

Violoncello

1

-

Storia della musica e storia ed estetica musicale

1

-

Clavicembalo

-

1

3° ruolo:

 

 

Esercitazioni corali

-

1

Esercitazioni orchestrali

-

1

Lettura della partitura

-

1

Musica d'insieme per strumenti ad arco

-

1

Clarinetto

1

-

Contrabbasso

1

-

Corno (1)

1

-

Fagotto (1)

1

-

Flauto

1

-

Oboe

1

-

Tromba e trombone

1

-

Musica da camera

-

1

Strumentazione per banda

-

1

Teoria, solfeggio e dettato musicale

1

-

Arte scenica (1)

1

-

Letteratura poetica e drammatica

-

1

Materie letterarie

1

-

Armonia complementare (cultura musicale generale)

1

-

Organo complementare e canto gregoriano

-

1

Pianoforte complementare

1

-

Personale non insegnante

 

 

Carriera direttiva:

 

 

Direttore amministrativo

1

-

Consigliere di 1ª classe

 

 

Consigliere di 2ª classe

1

-

Consigliere di 3ª classe

 

 

Carriera di concetto:

 

 

Economo

1

-

Carriera esecutiva:

 

 

Applicati

5

-

Carriera ausiliaria:

 

 

Bidelli

6

-

Accompagnatori al pianoforte

2

-

(1) Posto ad esaurimento

 

 

 

 

Tabella B

Organico del conservatorio di musica di Perugina

 

 

Posti di ruolo

Posti per incarico

Personale direttivo

 

 

Direttore

1

-

Personale insegnante

 

 

1° ruolo:

 

 

Armonia, contrappunto, fuga e composizione

1

-

2° ruolo:

 

 

Canto

1

-

Musica orale

-

1

Organo e composizione organistica

1

-

Storia della musica e bibliotecario

1

-

Arpa

1

-

Pianoforte

2

-

Violino

1

-

Violino e Viola

1

-

Violoncello

1

-

Clavicembalo

-

1

3° ruolo:

 

 

Esercitazioni corali

-

1

Esercitazioni orchestrali

-

1

Lettura della partitura

-

1

Musica d'insieme per strumenti ad arco

-

1

Clarinetto

1

-

Contrabbasso

-

1

Corno (1)

1

-

Fagotto

-

1

Flauto

1

-

Oboe

1

-

Tromba e trombone

1

-

Musica da camera

-

1

Strumentazione per banda

-

1

Teoria, solfeggio e dettato musicale

1

-

Arte scenica

-

1

Letteratura poetica e drammatica

-

1

Materie letterarie

-

1

Armonia complementare (cultura musicale generale)

1

-

Organo complementare e canto gregoriano

-

1

Pianoforte complementare

1

-

Personale non insegnante

 

 

Carriera direttiva:

 

 

Direttore di segreteria di 1ª classe

1

-

Direttore di segreteria di 2ª classe

 

 

Consigliere di 1ª classe

 

 

Consigliere di 2ª classe

1

-

Consigliere di 3ª classe

 

 

Carriera di concetto:

 

 

Economo

1

-

Carriera esecutiva:

 

 

Applicati

5

-

Carriera ausiliaria:

 

 

Bidelli

6

-

Accompagnatori al pianoforte

1

-

(1) Posto ad esaurimento

 

 

 

 

Convenzione con lo Stato

per la trasformazione in conservatorio di musica di Stato

dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" di Genova

 

          Art. 1.

     A decorrere dal 1° ottobre 1967 l'istituto musicale "Nicolò Paganini" di Genova, pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Genova, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di conservatorio di musica "Nicolò Paganini".

     Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

 

          Art. 2.

     Il comune di Genova assume a suo carico l'onere delle spese di locazione dell'immobile in cui attualmente ha sede il detto istituto, immobile sito in Genova, piazza della Meridiana, 1.

     Il detto onere cesserà al momento in cui, ultimati i lavori concernenti l'allestimento della nuova sede prevista nella ex villa Bombrini Parodi, via Albaro, il detto comune di Genova provvederà a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tale immobile, giusta la pianta allegata alla presente convenzione di cui fa parte integrante, cessione di cui, con il presente atto, assume formale impegno da assolversi, comunque, non oltre la data del 1° ottobre 1970.

 

          Art. 3.

     Il comune di Genova si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, ecc.) esistente nell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini", elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

 

          Art. 4.

     Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Genova si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1967), il contributo annuo di L. 50.000.000 (diconsi lire cinquantamilioni).

     Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in tesoreria a rate semestrali posticipate, e, propriamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

 

          Art. 5.

     Il conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà 23 cattedre di ruolo come dall'unita pianta organica.

     Per la scuola media annessa, si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

 

          Art. 6.

     All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" verrà attribuito, alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado ed il trattamento economico di direttore di conservatorio di musica.

 

          Art. 7.

     Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica, il personale di ruolo dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" che si trovi nelle seguenti condizioni:

     a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

     b) che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;

     c) che sia stato dichiarato idoneo dalla commissione ministeriale d'ispezione;

     d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

 

          Art. 8.

     Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

     Al personale direttivo ed insegnante, all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso.

     Qualora per effetto dell'inquadramento, il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli viene conservata, a carico del bilancio del comune di Genova, la differenza come assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'istituto allo Stato, per servizi inerenti all'istituto stesso.

 

          Art. 9.

     Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini", le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini", saranno posti a disposizione dell'amministrazione comunale gli impiegati ed i salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti del comune che prestano servizio presso il suddetto istituto musicale.

 

          Art. 11.

     Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato "Nicolò Paganini" passano direttamente a far parte del conservatorio di musica, conservando il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

 

          Art. 12.

     La presente convenzione avrà la durata di 99 anni.

     Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

 

 

Convenzione con lo Stato

per la trasformazione in conservatorio di musica di Stato

dell'Istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" di Perugia

 

          Articolo 1.

     A decorrere dal 1° ottobre 1967 l'istituto musicale "Francesco Morlacchi" di Perugia, pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Perugia, passa alla dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di conservatorio di musica "Francesco Morlacchi".

     Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente convenzione.

 

          Articolo 2.

     Il comune di Perugia cede allo Stato in uso gratuito per il funzionamento del conservatorio di musica "Francesco Morlacchi", l'immobile di sua proprietà sito in via Fratti n. 14, provvedendo a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo.

     Il comune di Perugia assume altresì l'onere di provvedere a sue spese a tutti i lavori di sistemazione e di adattamento dell'immobile ritenuti necessari per il regolare funzionamento di un conservatorio di musica di Stato secondo il piano di progettazione allegato alla presente convenzione, lavori che saranno portati a termine al più presto possibile comunque non oltre il 30 settembre 1969. Detto piano si allega a questo atto sotto la lettera "C", firmato dalle parti contraenti e da un notaio.

     Il comune di Perugia s'impegna, infine, a mettere a disposizione del conservatorio di musica a titolo gratuito per manifestazioni artistiche su semplice richiesta della direzione, il teatro Morlacchi o, qualora questo fosse già impegnato per altre manifestazioni già programmate, la sala dei notari.

 

          Articolo 3.

     Il comune di Perugia si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, ecc.) esistente nell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi", ed elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

     L'inventario si allega a questo atto, previa lettura da me datane sotto la lettera "D"; firmato dalle parti contraenti e da me notaio, ed altresì sotto la lettera E ed F.

 

          Articolo 4.

     Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Perugia s'impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione a datare dal 1° ottobre 1967, il contributo annuo di L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni).

     Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

 

          Articolo 5.

     Il conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà come dall'unita pianta organica n. 21 cattedre di ruolo.

     Per la scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla vigente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

 

          Articolo 6.

     All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" verrà attribuito alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato il grado ed il trattamento economico di direttore di conservatorio di musica.

 

          Articolo 7.

     Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica, il personale direttivo ed insegnante dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" che si trovi nelle seguenti condizioni:

     a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

     b) che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;

     c) che sia stato dichiarato idoneo dalla commissione ministeriale di ispezione;

     d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

 

          Articolo 8.

     Il personale assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

     Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso.

     Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Perugia la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

     Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'istituto stesso.

 

          Articolo 9.

     Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi", le pensioni e le indennità una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

 

          Articolo 10.

     Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" saranno posti a disposizione dell'amministrazione comunale, gli impiegati di ruolo dipendenti dal comune, che prestano servizio presso il suddetto istituto musicale.

 

          Articolo 11.

     Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" passano direttamente a far parte del conservatorio di musica conservando il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già conseguiti.

 

          Articolo 12.

     La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.