§ 57.2.18 – L. 4 gennaio 1951, n. 28.
Ratifica, con modificazioni, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:04/01/1951
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro [...]
Art. 5.      Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli artt. 3 e 4 [...]
Art. 6.      Commissione sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà composta
Art. 7.      Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del diploma di scuole medie superiori di [...]


§ 57.2.18 – L. 4 gennaio 1951, n. 28.

Ratifica, con modificazioni, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.

(G.U. 2 febbraio 1951, n. 27).

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     - Art. 2 bis (nuovo) Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e può essere confermato".

     - Art. 3 La disposizione di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente: a) dal presidente, che lo presiede;".

     - Art. 4 All'ultimo comma le parole Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto" sono sostituite dalle altre I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti".

     - Art. 5 Al primo comma sono soppresse le parole del Consiglio d'Amministrazione".

     - Art. 6 Al terzo comma, dopo le parole il Ministro" sono aggiunte le altre su proposta del Consiglio d'amministrazione". Al quarto comma sono sostituite le parole al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente" con le altre al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione".

     - Art. 7 Al secondo comma sono soppresse le parole che sarà emanato ai sensi dell' art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100". Fra il terzo e quarto comma è aggiunto il seguente: Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale". Al quinto comma sono aggiunte, dopo le parole gli incarichi conferiti" le altre dal Ministero della pubblica istruzione". L'ultimo comma è sostituito dal seguente: Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado 8° , l'ufficio di pianista accompagnatoreal grado 9° e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado 10° ".

     - Art. 8 Il secondo comma è sostituito dai seguenti: Il personale di cui al comma precedente è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale . In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) .

     - Art. 9 Al quarto comma sono sostituite le parole su proposta della direttrice dell'Accademia" con le altre su proposta del Consiglio di amministrazione". L'ultimo comma è soppresso.

     - Art. 9-bis Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Sopraintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo".

     - Art. 10 Al secondo comma, dopo le parole esercizio finanziario" sono aggiunte le altre nonchè per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento".

 

          Art. 2.

     Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

 

          Art. 3. [1]

     Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento .

 

          Art. 4.

     Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorché non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 5.

     Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli artt. 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.

 

          Art. 6.

     Commissione sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà composta:

     1) dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;

     2) da due insegnanti dell'Accademia predetta;

     3) da due esperti nella danza, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).

     Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di nomina della Commissione.

 

          Art. 7.

     Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del diploma di scuole medie superiori di secondo grado, alle scuole che vengono istituite per il conseguimento del titolo di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie.

     Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli delle altre scuole superiori di educazione fisica.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1974, n. 240 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.