§ 57.2.16 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 826.
Retribuzione degli insegnanti incaricati dell'Accademia d'arte drammatica e numero delle ore settimanali relative agli insegnamenti impartiti per incarico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:07/05/1948
Numero:826


Sommario
Art. 1.      Al personale insegnante incaricato presso l'Accademia d'arte drammatica di Rorna, la cui retribuzione gravi direttamente sul bilancio dello Stato e che abbia almeno 15 [...]
Art. 2.      L'insegnamento impartito dagli insegnanti incaricati oltre le 15 ore settimanali, o da professori di ruolo, o da persone che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo [...]
Art. 3.      Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico
Art. 4.      Per gli incarichi di durata inferiore ad un mese nel corso dell'anno scolastico, il trattamento di cui ai precedenti articoli, è corrisposto in trentesimi in relazione [...]
Art. 5.      All'insegnante chiamato in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'Istituto è dovuta, oltre lo stipendio e la retribuzione in godimento, una [...]
Art. 6.      A decorrere dall'anno scolastico 1946-47 presso l'Accademia di arte drammatica di Roma agli incarichi ivi esistenti sono attribuite le seguenti ore di insegnamento
Art. 7.      La spesa per la retribuzione di tali incarichi graverà sul cap. 141 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48 e sui [...]


§ 57.2.16 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 826.

Retribuzione degli insegnanti incaricati dell'Accademia d'arte drammatica e numero delle ore settimanali relative agli insegnamenti impartiti per incarico.

(G.U. 6 luglio 1948, n. 154).

 

     Art. 1.

     Al personale insegnante incaricato presso l'Accademia d'arte drammatica di Rorna, la cui retribuzione gravi direttamente sul bilancio dello Stato e che abbia almeno 15 ore settimanali di lezione spetta un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale dovuto al personale insegnante di ruolo di grado 9°, gruppo A. Al detto personale competono altresì l'indennità di carovita, con le relative quote complementari, e qualsiasi altra indennità dovuta al personale di ruolo di grado 9° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare [1].

     Per l'incarico di maestro accompagnatore al piano>>, nelle lezioni di danza, il trattamento economico è commisurato allo stipendio iniziale del grado 11° oltre all'indennità di carovita e alle quote complementari nonché a qualsiasi altra indennità dovuta al personale di ruolo di grado 11° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.

     Quando l'insegnante incaricato abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, il previsto trattamento economico è dovuto in proporzione.

 

          Art. 2.

     L'insegnamento impartito dagli insegnanti incaricati oltre le 15 ore settimanali, o da professori di ruolo, o da persone che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli altri enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

     All'insegnante incaricato il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine della 1 sessione d'esami, il predetto trattamento economico è dovuto anche nelle vacanze estive.

     All'insegnante incaricato che abbia iniziato servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo, quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese.

     Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento qualunque sia la durata di essa.

     Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto all'insegnante che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni d'esame.

     Ai membri aggregati delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso orario pari a 1/43 della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione, nonché 1/43 dell'indennità di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione ai sensi del precedente art. 1 per coloro che non fruiscono delle predette indennità di carovita in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.

 

          Art. 4.

     Per gli incarichi di durata inferiore ad un mese nel corso dell'anno scolastico, il trattamento di cui ai precedenti articoli, è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.

 

          Art. 5.

     All'insegnante chiamato in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'Istituto è dovuta, oltre lo stipendio e la retribuzione in godimento, una retribuzione mensile pari ad 1/10 del solo stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il direttore supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, sempre che l'assenza del titolare superi i 15 giorni.

 

          Art. 6.

     A decorrere dall'anno scolastico 1946-47 presso l'Accademia di arte drammatica di Roma agli incarichi ivi esistenti sono attribuite le seguenti ore di insegnamento:

     trucco ore 15

     danza ore 8

     educazione della voce ore 8

     scherma ore 6

     storia del teatro ore 3

     storia del costume ore 2

     scenotecnica ore 2

     accompagnamento al pianoforte ore 8

     Sarà in facoltà del Ministro per la pubblica istruzione variare l'orario dei predetti insegnamenti purché il numero complessivo delle ore stabilite nel presente articolo non venga aumentato.

 

          Art. 7.

     La spesa per la retribuzione di tali incarichi graverà sul cap. 141 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

     Il presente decreto legislativo ha effetto dal 1° ottobre 1946.


[1] L’indennità di cui al presente comma è stata abolita dall'art. 2 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.