§ 57.1.23 - Legge 9 agosto 1986, n. 467.
Norme sul calendario scolastico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:09/08/1986
Numero:467


Sommario
Art. 1.      1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° [...]


§ 57.1.23 - Legge 9 agosto 1986, n. 467. [1]

Norme sul calendario scolastico.

(G.U. 12 agosto 1986, n. 186)

 

     Art. 1.

     1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

     2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

     3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

     4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

     5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

     6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

     7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

     8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1° settembre ed il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.