§ 57.1.19 - Legge 5 maggio 1976, n. 257.
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:05/05/1976
Numero:257


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129 modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e riordinato secondo le norme della presente legge, assume la [...]
Art. 2.      Organi dell'Istituto sono:
Art. 3.      Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline [...]
Art. 4.      Il comitato direttivo elegge, nel suo seno, il presidente dell'Istituto e due vice presidenti dell'Istituto. Il presidente dell'Istituto presiede le riunioni del comitato direttivo.
Art. 5.  [4]
Art. 6.      L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 7.      Il collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del [...]
Art. 8.      Il presidente dell'Istituto assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo.
Art. 9.      L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
Art. 10.  [6]
Art. 11.      Corsi di ricerca, in numero non superiore a sei, potranno essere affidati, dall'Istituto nazionale di alta matematica, a professori ordinari titolari di cattedra presso Università o Istituti di [...]
Art. 12.      L'Istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplinaart. 13 che sarà stabilita dallo statuto di cui al successivo
Art. 13.      Entro sei mesi dalla costituzione il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente il nuovo statuto dell'ente.
Art. 14.      Il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente l'ordinamento interno ed amministrativo dell'Istituto ed il regolamento organico del personale dell'Istituto [...]
Art. 15.      Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a [...]
Art. 16.      Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
Art. 17.      L'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" è autorizzato a fruire della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 18.      Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell'ente e del nuovo regolamento organico del personale di cui ai precedenti articoli 13 e [...]


§ 57.1.19 - Legge 5 maggio 1976, n. 257.

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.

(G.U. 18 maggio 1976, n. 130)

 

     Art. 1.

     L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129 modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e riordinato secondo le norme della presente legge, assume la denominazione: "Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi" ed è incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     I suoi fini sono i seguenti:

     a) promuovere su piano nazionale la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica;

     b) favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via di sviluppo;

     c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale.

     I fini suddetti vengono perseguiti in armonia con quelli di istituti ed enti, italiani e stranieri, che svolgono attività similari nell'ambito della matematica pura ed applicata.

     L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha la sede centrale nella provincia di Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 2.

     Organi dell'Istituto sono:

     a) il comitato direttivo;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il presidente dell'Istituto;

     d) il collegio dei revisori.

 

          Art. 3.

     Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età [1] .

     Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente [2] .

     Il corpo elettorale è costituito dai professori aventi gli stessi requisiti degli eleggibili. Ciascun elettore può votare non più di cinque nomi.

     I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilità [3] .

     Nel caso di vacanza di un posto durante il suddetto periodo quadriennale, e nei limiti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, e fino alla scadenza del periodo, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si applica il secondo comma del presente articolo.

     Nel caso in cui ulteriori vacanze si verifichino prima di un anno dalla scadenza del quadriennio si procede ad elezioni parziali, per la parte restante del periodo. Non si procede ad alcuna sostituzione per quelle ulteriori vacanze che si verificassero nel corso del quarto anno. Se un professore fuori ruolo eletto viene collocato a riposo durante il quadriennio, egli resta nel comitato fino alla normale scadenza.

     Le modalità di svolgimento delle votazioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Lo scrutinio delle votazioni è effettuato da tre professori ordinari di discipline matematiche nelle Università italiane, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     Il comitato direttivo elegge, nel suo seno, il presidente dell'Istituto e due vice presidenti dell'Istituto. Il presidente dell'Istituto presiede le riunioni del comitato direttivo.

     Il comitato direttivo ha compiti di direzione didattico-scientifica, conformemente ai fini di cui all'art. 1, viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

 

          Art. 5. [4]

     Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto:

     a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;

     b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;

     c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro.

     I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.

     Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

     In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

 

          Art. 6.

     L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni ai fini della necessaria approvazione.

     Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione [5] .

 

          Art. 7.

     Il collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

     Il collegio è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

     Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

     I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

 

          Art. 8.

     Il presidente dell'Istituto assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo.

     A suo giudizio, ove necessario e opportuno, può delegare tali sue facoltà ai due vice presidenti o ad uno solo degli stessi, in tutto o in parte.

 

          Art. 9.

     L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

     L'attività dell'Istituto si concreta in conferenze, seminari, convegni, corsi di insegnamento di durata non superiore a otto mesi ed in corsi di ricerca che potranno eventualmente comprendere gruppi di lezioni.

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11.

     Corsi di ricerca, in numero non superiore a sei, potranno essere affidati, dall'Istituto nazionale di alta matematica, a professori ordinari titolari di cattedra presso Università o Istituti di istruzione universitaria italiani.

     I professori ai quali vengono affidati i corsi di ricerca di cui al precedente comma saranno collocati temporaneamente in congedo. Il congedo avrà la durata massima di un anno e potrà essere rinnovato per una sola volta. Il congedo sarà disposto mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo parere favorevole dei consigli delle facoltà di appartenenza. Durante il periodo di congedo essi conservano la loro qualità di professore ordinario in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

     Corsi di ricerca possono essere affidati anche a stranieri per la durata massima di due anni con eventuale rinnovo allo scadere del biennio. La spesa per i corsi di ricerca affidati a stranieri farà carico al bilancio dell'Istituto.

     I corsi di ricerca di cui al presente articolo saranno affidati secondo la disciplina da stabilire con lo statuto previsto dal successivo art. 13.

 

          Art. 12.

     L'Istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplinaart. 13 che sarà stabilita dallo statuto di cui al successivo [7] .

     Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potrà perseguire i fini dell'Istituto anche mediante l'istituzione di altri corsi di insegnamento oltre a quelli di cui all'art. 9.

     La spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi è a carico del bilancio dell'Istituto.

 

          Art. 13.

     Entro sei mesi dalla costituzione il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente il nuovo statuto dell'ente.

     Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 14.

     Il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente l'ordinamento interno ed amministrativo dell'Istituto ed il regolamento organico del personale dell'Istituto stesso.

     L'ordinamento ed il regolamento predetti dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il regolamento del personale dovrà stabilire la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo svolto, di previdenza, di quiescenza del personale dell'Istituto.

     Per tutto quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento di attività e di fine servizio del personale dipendente e relativi provvedimenti si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 15.

     Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, da amministrazioni, enti e privati per lo svolgimento di particolari ricerche, per l'erogazione di borse di studio e per tutte quelle altre iniziative comunque rientranti nelle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, è elevato a lire 75 milioni a decorrere dall'anno 1976.

     Alla maggiore spesa annua di lire 45 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

 

          Art. 16.

     Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

     a) dai beni mobili e immobili di proprietà;

     b) da contributi, donazioni e lasciti di enti e privati destinati a incremento del patrimonio;

     c) da eventuali avanzi di gestione.

 

          Art. 17.

     L'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" è autorizzato a fruire della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

          Art. 18.

     Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell'ente e del nuovo regolamento organico del personale di cui ai precedenti articoli 13 e 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, lo statuto ed il regolamento vigenti all'entrata in vigore della legge stessa.

 


[1] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2 della L. 14 febbraio 1987, n. 42.

[2]  Gli originari commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2 della L. 14 febbraio 1987, n. 42.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 14 febbraio 1987, n. 42.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 14 febbraio 1987, n. 42.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 14 febbraio 1987, n. 42.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 14 febbraio 1987, n. 42.

[7]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 14 febbraio 1987, n. 42.