§ 57.1.14 - Legge 31 ottobre 1963, n. 1529.
Rilascio gratuito delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni soggetti all'obbligo scolastico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:31/10/1963
Numero:1529


Sommario
Art. 1.      Il rilascio delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, è gratuito.
Art. 2.      Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari, parificate e sussidiate e gli alunni delle scuole medie, pareggiate e legalmente riconosciute.
Art. 3.      Le pagelle e i diplomi saranno stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato a spese del Provveditorato generale dello Stato.
Art. 4.      Le pagelle, i diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Art. 5.      Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con suo decreto i modelli delle pagelle e dei diplomi, nonchè le norme per il servizio di distribuzione.
Art. 6.      Le presenti norme entreranno in vigore dall'anno scolastico 1963-64 per la scuola elementare e per la prima classe della scuola media; dagli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, rispettivamente, [...]
Art. 7.      Restano ferme tutte le disposizioni non in contrasto con la presente legge.
Art. 8.      Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di [...]
Art. 9.      Agli oneri per la stampa delle pagelle, per la distribuzione delle stesse, nonchè per le minori entrate, conseguenti all'applicazione dell'art. 4, previsti per l'esercizio finanziario 1963-64 [...]


§ 57.1.14 - Legge 31 ottobre 1963, n. 1529.

Rilascio gratuito delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni soggetti all'obbligo scolastico.

(G.U. 27 novembre 1963, n. 308).

 

     Art. 1.

     Il rilascio delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, è gratuito.

 

          Art. 2.

     Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari, parificate e sussidiate e gli alunni delle scuole medie, pareggiate e legalmente riconosciute.

     Ai candidati, che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal precedente comma, il rilascio della pagella, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, è, del pari, gratuito.

 

          Art. 3.

     Le pagelle e i diplomi saranno stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato a spese del Provveditorato generale dello Stato.

 

          Art. 4.

     Le pagelle, i diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con suo decreto i modelli delle pagelle e dei diplomi, nonchè le norme per il servizio di distribuzione.

 

          Art. 6.

     Le presenti norme entreranno in vigore dall'anno scolastico 1963-64 per la scuola elementare e per la prima classe della scuola media; dagli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, rispettivamente, per la seconda e terza classe della scuola media.

 

          Art. 7.

     Restano ferme tutte le disposizioni non in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 8.

     Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni.

 

          Art. 9.

     Agli oneri per la stampa delle pagelle, per la distribuzione delle stesse, nonchè per le minori entrate, conseguenti all'applicazione dell'art. 4, previsti per l'esercizio finanziario 1963-64 rispettivamente in lire 40 milioni, lire 23 milioni e lire 137 milioni, si provvede con le disponibilità di cui all'art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.