§ 56.3.45 - D.M. 2 maggio 2005, n. 127.
Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.3 inquinamento del suolo
Data:02/05/2005
Numero:127


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, è aggiunto il seguente comma


§ 56.3.45 - D.M. 2 maggio 2005, n. 127.

Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.

(G.U. 11 luglio 2005, n. 159)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;

Considerata la necessità di assicurare nel più breve tempo possibile l'inizio delle attività di bonifica e di procedere quindi con gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti ed il recupero dell'area;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10.».