| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti | 
| Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico | 
| Data: | 17/02/2001 | 
| Numero: | 35 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle [...] | 
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli stessi. | 
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 
§ 56.2.53 - L. 17 febbraio 2001, n. 35.
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.
(G.U. 7 marzo 2001, n. 55).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli stessi.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
(Omissis)