§ 56.2.6 - D.M. 10 marzo 1987, n. 105.
Limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:10/03/1987
Numero:105


Sommario
Art. unico.      Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, relative agli standards di qualità dell'aria, sono [...]


§ 56.2.6 - D.M. 10 marzo 1987, n. 105. [1]

Limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore.

(G.U. 24 marzo 1987, n. 69).

 

Art. unico.

     Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, relative agli standards di qualità dell'aria, sono fissati come segue i limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore: A) Nuovi impianti di centrale, di potenza complessiva superiore a 100 MW termici, alimentati da combustibili liquidi o solidi, autorizzati successivamente al primo gennaio 1980 e che entreranno in servizio dopo il primo febbraio 1987:

     emissioni di biossido di zolfo (SO2): per i primi due anni dalla data di entrata in servizio il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3; successivamente tale valore non potrà superare 400 mg/Nm3. Limitatamente agli impianti già in costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione e la messa in funzione dei dispositivi di riduzione delle emissioni, il valore medio di trenta giorni predetto non potrà superare 1200 mg/Nm3 a partire dal compimento del secondo anno successivo alla data di avviamento degli impianti medesimi; con decorrenza dal compimento del terzo anno successivo alla predetta data tale valore non potrà superare 400 mg/Nm3;

     emissioni di ossidi di azoto (NOx): il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 650 mg/Nm3;

     emissioni di polveri: il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 50 mg/Nm3.

     B) Impianti già in servizio di potenza superiore a 400 MW termici per i quali sono in corso o sono programmati interventi radicali di trasformazione per l'impiego di carbone non miscelato:

     emissioni di SO2: a trasformazione completata il valore medio annuo calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3;

     emissioni di NOx: a trasformazione completata il valore annuo, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3. Limitatamente agli impianti in corso di trasformazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione e messa in servizio degli adeguati dispositivi di riduzione delle emissioni, gli esercenti sono tenuti al rispetto di tali limiti entro il termine perentorio di cinque anni dalla data sopraindicata.

     C) Tutti i valori dei limiti di cui ai precedenti punti A) e B) si intendono riferiti ad un eccesso di ossigeno del 3% per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi.

     Nel calcolo dei predetti valori medi non si tiene conto dei valori semiorari rilevati durante periodi di fuori servizio totale per guasto del dispositivo di riduzione delle emissioni, purché la durata dell'arresto del dispositivo non superi i dieci giorni consecutivi, né complessivamente trenta giorni all'anno. Nel caso di fuori servizio totale oltre i dieci giorni consecutivi dei predetti dispositivi si dovrà interrompere il funzionamento dell'impianto con quel combustibile per il quale i dispositivi stessi risultano indispensabili per il rispetto dei limiti alle emissioni.

     D) Complesso di centrali.

     Ferme restando le prescrizioni indicate ai precedenti punti, ciascun esercente di un complesso di centrali con impianti termoelettrici che nell'anno 1980 hanno emesso nell'atmosfera un quantitativo globale di SO2 superiore a 300.000 tonnellate dovrà, entro l'anno 1990, ridurre le emissioni complessive del 30% rispetto alle emissioni dell'anno 1980.

     2. Ciascun esercente, a decorrere dal 1° febbraio 1987, dovrà presentare annualmente al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità, i dati di emissione globale di SO2, NOx e polveri dalle proprie centrali, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello preso in considerazione.

     3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.

 

 


[1] Adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità. Abrogato dall'art. 280 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto ivi previsto.