§ 55.3.1C - Legge 6 giugno 1977, n. 267.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:06/06/1977
Numero:267


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'I.R.I. ed all'E.N.I., [...]


§ 55.3.1C - Legge 6 giugno 1977, n. 267.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'I.R.I. e all'E.N.I.

(G.U. 7 giugno 1977, n. 153)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'I.R.I. ed all'E.N.I., con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: "sono assegnate in", è inserita la seguente: "autonomia".

     All'articolo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Entro il termine improrogabile di cinque mesi dalla data del presente decreto i due enti provvedono, nel quadro di organici programmi di settore:

     1) alla individuazione delle società o degli stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata;

     2) alla individuazione delle società o degli stabilimenti risanabili, anche mediante riconversione, ed alla predisposizione del relativo piano di risanamento, tenuto anche conto del loro interesse strategico ai fini della economia nazionale;

     3) alla individuazione delle società o degli stabilimenti per i quali è conveniente, attese le finalità proprie del sistema a partecipazione statale, promuovere la cessione a privati o ad altro ente di gestione;

     4) alla individuazione delle società o degli stabilimenti che, per qualsiasi motivo, non siano suscettibili di economica gestione ed alla predisposizione del relativo piano di liquidazione.

     L'E.N.I. provvede alla costituzione di uno specifico strumento per il coordinamento dell'attività delle aziende assegnategli in gestione fiduciaria operanti nel settore minerario-metallurgico e per l'approvvigionamento, anche sul mercato estero, delle materie prime all'uopo necessarie. A tal fine utilizza, oltre il proprio, altresì il personale della Società italiana miniere-Italminiere S.p.a.

     Ai fini degli ulteriori aggiornamenti delle indagini e studi previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1973, n. 69, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'E.N.I. apposite convenzioni. Alla spesa relativa si provvede con apposito stanziamento sullo "stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Nello stesso termine di cui all'articolo precedente i due enti sottopongono al Ministro per le partecipazioni statali programmi articolati per settore, con evidenziazione delle motivazioni di ordine tecnico industriale, dei costi e della incidenza sulla occupazione, che prevedano la messa in liquidazione entro il termine massimo del 31 ottobre 1977 delle imprese o stabilimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 4), e la realizzazione, entro il termine massimo di tre anni, dei piani di cui allo stesso secondo comma, n. 2). Per il settore minerario metallurgico il programma deve prevedere gli interventi da effettuarsi in concorso con gli enti delle regioni a statuto speciale, anche attraverso la eventuale acquisizione delle quote di partecipazione all'uopo necessarie.

     I programmi di cui al precedente comma devono indicare le esigenze di mobilità della manodopera anche in rapporto a progetti di ristrutturazione, riconversione e attività sostitutive, in modo che sia garantita la continuità di occupazione in attività economicamente valide delle partecipazioni statali od, eventualmente, ove possibile, in imprese private, per i dipendenti delle aziende da porre in liquidazione senza pregiudizio per eventuali accordi sindacali intesi a favorire la mobilità.

     Su proposta del Ministro per le partecipazioni statali il CIPE delibera sui programmi entro il termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla loro presentazione e comunque dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, previa acquisizione dei pareri della commissione interregionale, prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al C.N.E.L., nonché delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. Tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla richiesta.

     Il Ministro per le partecipazioni statali sulla base delle delibere del CIPE sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri:

     a) il trasferimento all'I.R.I. e all'E.N.I. delle partecipazioni azionarie relative alle società rientranti nelle categorie indicate ai numeri 1) e 2) del secondo comma del precedente articolo 2;

     b) la cessione delle società o degli stabilimenti rientranti nella categoria indicata al n. 3) del secondo comma del precedente articolo 2;

     c) la messa in stato di liquidazione delle società rientranti nella categoria indicata al n. 4) del secondo comma del precedente articolo 2.

     Qualora i provvedimenti approvati a norma del comma precedente comportino oneri aggiuntivi non previsti, la loro attuazione rimane subordinata all'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi di copertura finanziaria.

     Il Ministro per le partecipazioni statali riferisce alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 settembre 1977 e il 30 aprile 1978 sullo stato di attuazione del presente decreto ed entro il mese di dicembre del 1978 e del 1979 sullo stato di attuazione del programma".

     All'articolo 4, ultimo comma, sono soppresse le parole: "il personale delle quali è utilizzato nelle società di cui all'articolo 1 in modo da salvaguardarne l'efficienza tecnica ed il coordinamento settoriale".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Il comitato dura in carica un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le partecipazioni statali.

     Il comitato promuove la verifica approfondita dei bilanci delle società di cui al secondo comma dell'articolo 1, a partire da quelli relativi all'esercizio 1973. La verifica deve essere affidata a società di certificazione operanti in Italia da almeno cinque anni.

     Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il comitato presenta al Ministro per le partecipazioni statali una dettagliata relazione della propria gestione, allegandovi apposito rendiconto.

     Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri sulla base della anzidetta relazione e del programma previsto dal precedente articolo 3:

     a) le risultanze della liquidazione delle aziende rientranti nella categoria indicata al numero 4) del secondo comma del precedente articolo 2;

     b) le risultanze della gestione del comitato di liquidazione".

     All'articolo 6 il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il personale impiegatizio e salariato in servizio alla data del presente decreto presso l'E.G.A.M. e presso le società indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 4, è trasferito, con salvezza dei diritti acquisiti, all'I.R.I. o all'E.N.I., ovvero a società del primo o del secondo gruppo, ivi comprese le società di cui al secondo comma del precedente articolo 1";

     al secondo comma dopo la parola: "personale" sono inserite le altre: "impiegatizio e salariato".

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata per l'anno finanziario 1977 la spesa di lire 150 miliardi per provvedere ad urgenti ed inderogabili necessità delle società di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

     Sono altresì autorizzate le seguenti ulteriori spese:

     a) di lire 230 miliardi per l'anno 1978 per provvedere alla copertura delle perdite alla data del 31 ottobre 1977 delle società da porre in liquidazione ai sensi dell'articolo 3 e delle perdite alla data del 31 dicembre 1977 delle altre società di cui al secondo comma del precedente articolo 1;

     b) di lire 120 miliardi da iscrivere in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1977 e di lire 75 miliardi per l'anno 1978, restando nelle stesse assorbite le autorizzazioni di spesa recate per gli stessi anni dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, per provvedere alla definitiva sistemazione delle situazioni debitorie del soppresso E.G.A.M. e delle società di cui all'articolo 4, quarto comma.

     Le somme di cui sopra sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali ed erogate al comitato di liquidazione di cui all'articolo 4.

     La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono autorizzati a scontare le somme di cui al presente articolo, in tutto o in parte, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, in favore del predetto comitato, il quale sarà a ciò autorizzato con appositi decreti da emanarsi dal Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1978 di cui al decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 18, è versata al comitato di cui all'articolo 4 per le finalità previste dal citato decreto-legge".

     All'articolo 8, al primo comma, le parole: "a valere sulle autorizzazioni stabilite per il medesimo anno finanziario dal provvedimento relativo", sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle autorizzazioni di spesa per il medesimo anno finanziario relative";

     il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "A valere sulle predette autorizzazioni relative al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione ed allo sviluppo del settore, un'ulteriore quota di 350 miliardi, da ripartirsi per miliardi 100 in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 e per miliardi 50 nell'anno 1981, è riservata alle esigenze di cui al precedente articolo 3".