§ 55.2.8 – D.P.R. 22 dicembre 1977, n. 1258.
Attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:22/12/1977
Numero:1258


Sommario
Art. 1.  Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie.
Art. 2.  Sospensione delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione relativa alla redditività.


§ 55.2.8 – D.P.R. 22 dicembre 1977, n. 1258.

Attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

(G.U. 26 agosto 1977, n. 238).

 

     Art. 1. Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie.

     Le imprese quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a dieci miliardi di lire, determinato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le quali realizzano progetti d'investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, istituito con l'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono presentare al C.I.P.I., per il tramite del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello durante il quale è stata concessa l'agevolazione, il proprio bilancio certificato da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

 

          Art. 2. Sospensione delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione relativa alla redditività. [1]


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 28 novembre 1985, n. 710.