§ 55.1.29 - Legge 8 gennaio 1979, n. 6.
Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Società per azioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:08/01/1979
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere, (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la [...]
Art. 2.      All'onere di lire 180 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 55.1.29 - Legge 8 gennaio 1979, n. 6.

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Società per azioni.

(G.U. 18 gennaio 1979, n. 18)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere, (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 90 miliardi il primo e di lire 30 miliardi, ciascuno, gli altri.

     Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'EMI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1978.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma, la somma di lire 90 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 180 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.