§ 55.1.21 - Legge 27 dicembre 1973, n. 878.
Provvidenze per l'industria cantieristica navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:27/12/1973
Numero:878


Sommario
Art. 1.  (Contributo per nuove costruzioni navali).
Art. 2.  (Cantieri ammessi al contributo per nuove costruzioni navali).
Art. 3.  (Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali).
Art. 4.  (Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali).
Art. 5.  (Provvedimento di concessione del contributo per nuove costruzioni navali).
Art. 6.  (Classificazione delle navi).
Art. 7.  (Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali).
Art. 8.  (Apprestamenti difensivi).
Art. 9.  (Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali).
Art. 10.  (Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali).
Art. 11.  (Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali).
Art. 12.  (Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali).
Art. 13.  (Contributo per nuovi investimenti).
Art. 14.  (Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per nuovi investimenti).
Art. 15.  (Termine di ultimazione dei lavori di nuovi impianti e attrezzature).
Art. 16.  (Controllo e vigilanza)
Art. 17.  (Accertamento dell'esecuzione dei lavori)
Art. 18.  (Termine per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione finale dei contributi)
Art. 19.  (Termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo per alcune costruzioni navali).
Art. 20.  (Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19).
Art. 21.  (Contributo per investimenti in corso nel secondo semestre del 1971).
Art. 22.  (Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi)
Art. 23.  (Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19).
Art. 24.  (Norme regolamentari).
Art. 25.  (Durata della legge e stanziamenti)


§ 55.1.21 - Legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

(G.U. 5 gennaio 1974, n. 5)

 

 

Titolo I

 

CONTRIBUTI PER LAVORI NAVALI [1].

 

     Art. 1. (Contributo per nuove costruzioni navali).

     Per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo metallico può essere concesso ai cantieri navali nazionali costruttori un contributo calcolato con le seguenti percentuali sul prezzo contrattuale:

     9 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1972;

     8 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1973;

     7 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1974;

     6 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1975;

     4 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1976.

     Per le costruzioni iniziate per conto proprio dal cantiere costruttore le percentuali suddette si applicano con riferimento all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere.

 

          Art. 2. (Cantieri ammessi al contributo per nuove costruzioni navali).

     Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo precedente i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1971; sono in ogni caso esclusi dalla concessione i cantieri ai quali siano stati concessi i benefici del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale.

 

          Art. 3. (Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali).

     Sono escluse dal contributo di cui all'art. 1:

     a) le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;

     b) i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

     c) le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera b);

     d) le navi costruite per conto dello Stato.

 

          Art. 4. (Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali).

     Nella domanda di concessione del contributo il cantiere deve indicare:

     a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;

     b) l'anno di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;

     c) il prezzo della costruzione;

     d) salvo che la costruzione sia eseguita per conto proprio, il committente e l'eventuale clausola della revisione del prezzo.

 

          Art. 5. (Provvedimento di concessione del contributo per nuove costruzioni navali).

     Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.

     Nell'assegnazione annuale il Ministro per la marina mercantile concederà i contributi secondo un ordine di priorità che tenga conto delle necessità di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPE.

     Nel provvedimento di cui al primo comma non viene tenuto conto dell'eventuale clausola di revisione del prezzo.

     Il provvedimento viene adottato alla presentazione della domanda, corredata del contratto della costruzione registrato, ovvero, se già stipulato, del contratto di vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere, ma non può essere reso esecutivo prima che la costruzione abbia raggiunto un avanzamento globale del 25 per cento.

 

          Art. 6. (Classificazione delle navi).

     Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

     Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

     Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

 

          Art. 7. (Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali).

     Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro 24 mesi dal loro inizio.

     Il termine di cui innanzi può essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza è dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente d'ordine tecnico in relazione al tipo e alle caratteristiche della costruzione navale.

     L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza del contributo.

 

          Art. 8. (Apprestamenti difensivi).

     Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:

     a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

     b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

     c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.

     Tuttavia per le navi di tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo art. 25.

     Qualora il Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

     Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocità oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

     Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

     I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - che indicherà i lavori da eseguirsi in tempo utile prima dell'inizio dei lavori.

     Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature il cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di Stato maggiore della marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi.

 

          Art. 9. (Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali).

     In corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dai provvedimenti di concessione di cui all'art. 5.

     A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta la congruità del prezzo contrattuale compresa l'eventuale revisione di questo e, per le costruzioni iniziate in conto proprio dal cantiere, del prezzo di vendita delle medesime o del prezzo di mercato di navi similari in assenza di contratto di vendita.

     La liquidazione definitiva del contributo è disposta in base alle risultanze degli accertamenti suddetti con decreto del Ministro per la marina mercantile con il quale sarà modificato, se occorra, l'importo indicato nel provvedimento di cui all'art. 5.

 

          Art. 10. (Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali).

     Per i lavori navali diversi da quelli di costruzione può essere concesso alle imprese assuntrici dei medesimi un contributo calcolato sul prezzo dei lavori stessi nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni seguenti:

     7 per cento per lavori iniziati nel 1972 esclusi i prezzi inferiori a 10 milioni;

     7 per cento per lavori iniziati nel 1973 esclusi i prezzi inferiori a 12 milioni;

     6 per cento per lavori iniziati nel 1974 esclusi i prezzi inferiori a 15 milioni;

     6 per cento per lavori iniziati nel 1975 esclusi i prezzi inferiori a 17 milioni;

     5 per cento per lavori iniziati nel 1976 esclusi i prezzi inferiori a 20 milioni.

     Per lavori navali diversi si intendono quelli di trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili in esercizio nonché l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.

     Il contributo può essere concesso soltanto alle imprese in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 che abbiano continuato la propria attività anche se con temporanea sospensione fino al 31 dicembre 1971.

 

          Art. 11. (Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali).

     Il contributo di cui all'articolo precedente non può essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere a), b), d) dell'art. 3, salve le eccezioni nelle medesime previste.

     Il suddetto contributo non può essere altresì concesso a titolo di trasformazione per i lavori eseguiti su navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate.

 

          Art. 12. (Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali).

     Il contributo di cui all'art. 10 è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.

     La liquidazione del contributo è disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e del relativo prezzo.

 

Titolo II

 

INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE DI NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE.

 

          Art. 13. (Contributo per nuovi investimenti).

     Per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative, predisposti dalle imprese di costruzione di navi per la navigazione marittima e dalle imprese addette ai lavori diversi rispettivamente previste dagli articoli 2 e 10, ed approvati dal Ministro per la marina mercantile, destinati ad accrescere la capacità competitiva delle imprese attraverso il potenziamento dell'assetto impiantistico o il miglioramento dell'organizzazione produttiva relativi ai lavori navali, può essere concesso un contributo del 10 per cento sul totale degli investimenti ammessi.

     Sono esclusi dal contributo i lavori compresi nei piani di ristrutturazione per i quali sia stato concesso il contributo previsto dal titolo II della legge 4 gennaio 1968, n. 19.

 

          Art. 14. (Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per nuovi investimenti).

     L'approvazione delle iniziative e i contributi di cui all'articolo precedente sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

     Sul contributo concesso possono essere corrisposti due anticipi del 35 per cento ciascuno in ragione del corrispondente raggiunto grado di avanzamento dei lavori.

     La liquidazione finale del contributo è disposta previo accertamento tecnico dell'esecuzione dei lavori approvati con il controllo di una commissione presieduta da un direttore generale del Ministero della marina mercantile e composta di quattro membri, di cui due del Ministero della marina mercantile, uno del Ministero dei lavori pubblici e uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Le iniziative di cui al primo comma sono approvate sulla base di un piano di sviluppo globale della cantieristica italiana che dovrà essere approvato dal CIPE e presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 giugno 1974.

 

          Art. 15. (Termine di ultimazione dei lavori di nuovi impianti e attrezzature).

     Le richieste per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative di cui all'art. 13 debbono essere presentate per l'approvazione entro il 30 giugno 1975 ed i lavori ultimati nel termine di 24 mesi dalla data di scadenza della presente legge.

     Qualora per fondati motivi si preveda che le iniziative approvate non possano essere realizzate, la concessione del contributo può essere revocata.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

 

          Art. 16. (Controllo e vigilanza) [2].

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, spettano al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della legge stessa.

     I cantieri navali e le altre imprese interessate sono obbligati a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio del controllo.

     In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto è sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate.

     Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del registro italiano navale.

     Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 3 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi.

     Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al registro navale italiano un terzo della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale un sesto della ritenuta medesima.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere altresì, a carico dei fondi di cui al quinto comma, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzione e di architettura navale.

 

          Art. 17. (Accertamento dell'esecuzione dei lavori) [3].

     L'accertamento relativo all'esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 1 e 10 è effettuato dal registro italiano navale con l'intervento eventuale di rappresentanti dell'Amministrazione della marina mercantile.

 

          Art. 18. (Termine per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione finale dei contributi) [4].

     I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono stabiliti i documenti necessari per ottenere la concessione ed il pagamento parziale e definitivo dei contributi suddetti.

     In caso di decadenza dal contributo per inosservanza del termine di cui al primo comma e in ogni altro caso di decadenza, devono essere restituiti gli importi eventualmente già corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

 

          Art. 19. (Termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo per alcune costruzioni navali).

     Il contributo calcolato con l'aliquota dell'anno 1972 può essere concesso per le nuove costruzioni navali per le quali, nell'ultimo trimestre del 1971, sia stato stipulato il contratto di costruzione ma i lavori relativi non siano stati iniziati ovvero, pur essendo stati iniziati i lavori nel trimestre suddetto, non sia stata presentata entro il 1971, la domanda per la concessione del contributo previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

     La domanda per la concessione del contributo, con le indicazioni previste nell'art. 4, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per la concessione del contributo si osserva quanto disposto dal terzo comma dell'art. 5.

 

          Art. 20. (Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19).

     Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19, i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza può essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento.

     Il contributo suddetto è liquidato dopo l'ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni.

 

          Art. 21. (Contributo per investimenti in corso nel secondo semestre del 1971).

     Il contributo di cui all'art. 13, con le modalità nel medesimo stabilite, può essere concesso anche per l'esecuzione di opere o l'installazione di impianti e attrezzature la cui realizzazione non sia avvenuta anteriormente al secondo semestre del 1971.

     Nel caso di cui al comma precedente si osservano le disposizioni dell'art. 15.

     I contributi per la conversione o la ristrutturazione dell'attività cantieristica navale sono concessi con decreti del Ministro per la marina mercantile previo accertamento dei lavori eseguiti e, in caso di ristrutturazione, anche dell'investimento effettuato.

     Gli accertamenti predetti sono eseguiti dalla commissione prevista all'art. 14, terzo comma, la quale valuta anche la rispondenza alle finalità della legge 4 gennaio 1968, n. 19, di eventuali variazioni apportate ai piani di conversione o di ristrutturazione presentati ai sensi della legge predetta.

     Il secondo ed il quarto comma dell'art. 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, il quartultimo ed il penultimo comma dell'art. 2 della legge 18 maggio 1973, n. 273, nonché le relative norme di applicazione, contenute nel decreto ministeriale 25 maggio 1968, sono abrogati.

 

          Art. 22. (Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi) [5].

     Il periodo di un anno stabilito dall'art. 18 per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 18 medesimo si computa dalla data suddetta.

 

          Art. 23. (Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19).

     Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi di cui al titolo primo della legge 4 gennaio 1968, n. 19, qualora non sia stato possibile accogliere le relative domande, debitamente documentate, per l'esaurimento degli stanziamenti di detta legge.

 

          Art. 24. (Norme regolamentari).

     Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali.

     Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni e le disposizioni esplicative e adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 25. (Durata della legge e stanziamenti) [6].

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1976.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 10, 13 e 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 159.000 milioni così ripartita in milioni di lire:

 

 

 

 

 

 

Anno finanziario

Contributi articoli

Contributo articolo

Contributo articolo

Totale

 

1 e 10

13

20

 

A

B

C

D

 

1974

18.500

2.000

2.000

22.500

1975

22.500

2.000

2.000

26.500

1976

24.000

2.000

-

26.000

1977

23.000

2.000

-

25.000

1978

23.000

2.000

-

25.000

1979

23.000

2.000

-

25.000

1980

8.000

1.000

-

9.000

Totale

142.000

13.000

4.000

159.000

 

     Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna B il 7 per cento può essere riservato alla concessione del contributo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato possono essere integrati gli stanziamenti di cui al secondo comma.

     Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento per l'esercizio successivo.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza della validità della presente legge fino all'esaurimento degli stanziamenti complessivi; per i lavori di cui agli articoli 10 e 13 l'autorizzazione è limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza.

     Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.

     All'onere di 22.500 milioni derivante dall'attuazione la presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Le disposizioni di cui al presente titolo sono prorogate al 31 dicembre 1977 dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

[2]  La validità delle disposizioni del presente articolo sono prorogate al 31 dicembre 1977 dall'art. 4, legge 23 dicembre 1975, n. 720.

[3]  La validità delle disposizioni del presente articolo sono prorogate al 31 dicembre 1977 dall'art. 4, legge 23 dicembre 1975, n. 720.

[4]  La validità delle disposizioni del presente articolo sono prorogate al 31 dicembre 1977 dall'art. 4, legge 23 dicembre 1975, n. 720.

[5]  La validità delle disposizioni del presente articolo sono prorogate al 31 dicembre 1976 dall'art. 4, legge 23 dicembre 1975, n. 720.

[6]  La validità delle disposizioni del presente articolo sono prorogate al 31 dicembre 1977 dall'art. 4, legge 23 dicembre 1975, n. 720.