§ 54.5.10 - L. 7 giugno 1975, n. 231.
Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.5 piccola e media impresa
Data:07/06/1975
Numero:231


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, numero 713, è sostituito con il seguente
Art. 2.      Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle [...]
Art. 3.      Sono escluse dagli incentivi previsti dalla presente legge le imprese appartenenti ai settori petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione, per quanto riguarda quest'ultimo settore, delle [...]
Art. 4.      I limiti d'importo dei finanziamenti assistibili con i contributi previsti dall'articolo 1 della L. 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevati per le [...]
Art. 5.      All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione [...]


§ 54.5.10 - L. 7 giugno 1975, n. 231. [1]

Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.

(G.U. 23 giugno 1975, n. 163).

 

Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, numero 713, è sostituito con il seguente:

     "Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 75 miliardi per l'anno 1975, di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989".

 

     Art. 2.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

 

     Art. 3.

     Sono escluse dagli incentivi previsti dalla presente legge le imprese appartenenti ai settori petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione, per quanto riguarda quest'ultimo settore, delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni costituite dai produttori bieticoli.

 

     Art. 4.

     I limiti d'importo dei finanziamenti assistibili con i contributi previsti dall'articolo 1 della L. 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevati per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 2.250 milioni e per le iniziative localizzate nel restante territorio dello Stato fino a 750 milioni.

     In casi particolari, con motivata deliberazione del comitato di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 623, detti limiti possono essere elevati rispettivamente fino a 3.000 milioni e fino a 1.500 milioni.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.